Art. 12 
 
          Disposizioni riguardanti i limiti di investimento 
                         dei fondi pensione 
 
  1. Durante il periodo transitorio,  ai  fini  dell'applicazione  di
quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 2 settembre 2014, n.  166,  gli  investimenti,  detenuti  dai
fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA  del  Regno  Unito
sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          2  settembre  2014,  n.  166,   recante   "Regolamento   di
          attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo
          5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti
          di investimento delle risorse dei fondi  pensione  e  sulle
          regole in materia di conflitti di interesse" e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264.