Art. 12 Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione 1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.
Riferimenti normativi - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264.