Art. 12 Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede,(( entro novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attivita' di cui alla suddetta ordinanza, ((compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto)), e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attivita' cosi' individuate, da svolgere entro il ((31 dicembre 2021)), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del ((31 dicembre 2021)), del Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; ((di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e gia' formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica)); di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, ((previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche' degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo ))anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e' corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; ((di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.)) 2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova puo' individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto. 3. Per le attivita' di cui al presente articolo il Prefetto di Genova e' autorizzato, altresi', ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonche' di altre societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attivita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il Prefetto di Genova e' altresi' autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti. ((5. All'attuazione del presente articolo ad eccezione del comma 5-bis,)) si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1,(( al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ))ed alle altre attivita' previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita' della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attivita' di messa in sicurezza in atto, ((per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1)), continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per ((le finalita' di cui al presente comma)) gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020. ((5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, e' autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.)) 6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova e' autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria: a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19; b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213; 2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174; d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, art. 113, tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281; e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1; f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 30; h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45; i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154; l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42; m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102; n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9; p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9; q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30; r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10; s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, art. 4; t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24; u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, art. 8; v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25; z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4; aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.