Art. 12 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite
le modalita' per  la  trasmissione  telematica  dell'istanza  di  cui
all'art. 2, comma 1, dei dati giornalieri della contabilita'  di  cui
all'art. 7 e delle dichiarazioni riepilogative  di  cui  all'art.  8,
commi 2 e 3. 
  2. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite
le  caratteristiche  tecniche  dei  misuratori,  impiegati  ai   fini
fiscali, menzionati nel presente decreto. 
  3.  Le  determinazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  adottate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.