Art. 12 Disposizioni di attuazione 1. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite le modalita' per la trasmissione telematica dell'istanza di cui all'art. 2, comma 1, dei dati giornalieri della contabilita' di cui all'art. 7 e delle dichiarazioni riepilogative di cui all'art. 8, commi 2 e 3. 2. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite le caratteristiche tecniche dei misuratori, impiegati ai fini fiscali, menzionati nel presente decreto. 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.