Art. 12 
 
Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e  sui  medici  di
                          medicina generale 
 
  1. Per consentire agli atenei  una  migliore  organizzazione  degli
esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
medico-chirurgo, il termine di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del
mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli  anni  2019  e
2020 continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. 
  ((2. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica
iscritti all'ultimo anno del relativo corso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «I medici e i medici veterinari  iscritti  all'ultimo  anno
del corso di formazione specialistica nonche', qualora  questo  abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»; 
    b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici», ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»; 
    c) dopo il comma 548 sono aggiunti i seguenti: 
      «548-bis.  Le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e  nei
limiti di spesa per il personale previsti dalla  disciplina  vigente,
possono  procedere  fino  al  31  dicembre  2021  all'assunzione  con
contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  con  orario  a
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato  dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  di  coloro  che  sono
utilmente collocati nella graduatoria di  cui  al  comma  547,  fermo
restando  il  rispetto   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
dell'Unione  europea  relativamente  al  possesso   del   titolo   di
formazione medica specialistica. Il contratto non puo'  avere  durata
superiore alla durata residua del corso di formazione  specialistica,
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi
5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e puo' essere prorogato una sola  volta  fino  al  conseguimento  del
titolo di formazione medica specialistica e comunque per  un  periodo
non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva  del  percorso
di formazione specialistica comporta la  risoluzione  automatica  del
contratto di lavoro. I medici e i  medici  veterinari  specializzandi
assunti ai sensi del presente comma  sono  inquadrati  con  qualifica
dirigenziale e al  loro  trattamento  economico,  proporzionato  alla
prestazione   lavorativa   resa   e   commisurato   alle    attivita'
assistenziali svolte, si  applicano  le  disposizioni  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivita'
assistenziali coerenti con il livello di competenze  e  di  autonomia
raggiunto  e  correlato  all'ordinamento  didattico  di  corso,  alle
attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo  seguito
e all'anno di corso di studi superato.  Gli  specializzandi,  per  la
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato,  restano  iscritti
alla  scuola  di  specializzazione  universitaria  e  la   formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con  specifici  accordi  tra  le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le universita'
interessate  sono  definite  le  modalita'   di   svolgimento   della
formazione specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative
teoriche  e  pratiche  previste  dagli  ordinamenti   e   regolamenti
didattici  della  scuola  di   specializzazione   universitaria.   La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione pratica e'
svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente  d'inquadramento,  purche'
accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.  368
del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico.  Nel  suddetto  periodo  gli  specializzandi  non  hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica di cui  agli  articoli  37  e  seguenti  del
decreto  legislativo  n.  368  del  1999,  fermo  restando   che   il
trattamento economico  attribuito,  con  oneri  a  proprio  esclusivo
carico, dall'azienda o  dall'ente  d'inquadramento,  se  inferiore  a
quello gia' previsto dal contratto di  formazione  specialistica,  e'
rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere  dalla  data
del  conseguimento  del  relativo   titolo   di   formazione   medica
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi  del  presente  comma
sono inquadrati a tempo indeterminato  nell'ambito  dei  ruoli  della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 
    548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis e'  subordinata  al
previo accertamento delle seguenti condizioni: 
      a) preventiva definizione della programmazione  dei  fabbisogni
di personale; 
      b) indisponibilita' di risorse umane all'interno  dei  medesimi
aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti  gli  istituti
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro  del  personale
dipendente; 
      c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico
o avviso pubblico, alle quali attingere per  eventuali  assunzioni  a
tempo indeterminato o a tempo determinato; 
      d) in presenza  delle  graduatorie  di  cui  alla  lettera  c),
rifiuto dell'assunzione da parte  dei  soggetti  utilmente  collocati
nelle graduatorie stesse; 
      e)  indizione,  nell'ipotesi   di   assenza   di   graduatorie,
successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione  di
personale  con  contratto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   o
determinato,   risultate   infruttuose,   relative   alle    medesime
funzioni».)) 
  3. Fino al 31 dicembre 2021 i  laureati  in  medicina  e  chirurgia
abilitati all'esercizio professionale  e  gia'  risultati  idonei  al
concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione  specifica
in medicina generale, che siano stati incaricati,  nell'ambito  delle
funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i  medici  di  medicina  generale  per
almeno ventiquattro mesi, anche  non  continuativi,  nei  dieci  anni
antecedenti alla data di scadenza della presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso per l'accesso al  corso  di  formazione
specifica in medicina generale, accedono al predetto  corso,  tramite
graduatoria  riservata,  senza  borsa  di  studio.  Accedono  in  via
prioritaria all'iscrizione al corso coloro  che  risultino  avere  il
maggior  punteggio  per  anzianita'  di   servizio   maturata   nello
svolgimento dei suddetti incarichi  convenzionali,  attribuito  sulla
base dei criteri previsti dall'accordo collettivo  nazionale  vigente
per il calcolo del punteggio di anzianita' di servizio. I medici gia'
iscritti al corso di formazione specifica in medicina  generale  sono
interpellati, in fase di assegnazione degli  incarichi,  comunque  in
via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi  precedenti.  Il
numero massimo di candidati ammessi al corso e' determinato  entro  i
limiti consentiti dalle risorse di cui al  successivo  periodo.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese  di
organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale
fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
in  relazione  al  corso  2019-2021,  2020,  in  relazione  al  corso
2020-2022, e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si  provvede  col
vincolo di pari importo delle  disponibilita'  finanziarie  ordinarie
destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo
Stato, con ripartizione tra le regioni  sulla  base  delle  effettive
carenze dei medici di medicina  generale  calcolate  sulla  base  del
numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti. 
  4. All'articolo 9 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  quarto  periodo,  dopo  le  parole  «corso  di
rispettiva frequenza» sono  inserite  le  seguenti:  «fatti  salvi  i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi  5  e  6  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»; 
    b) al comma 2, le parole  ((«possono  prevedere  limitazioni  del
massimale di assistiti in carico ovvero ))organizzare i corsi a tempo
parziale, prevedendo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «prevedono
limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del  monte  ore
settimanale   da   definire   nell'ambito   dell'accordo   collettivo
nazionale, e possono organizzare i  corsi  anche  a  tempo  parziale,
garantendo». 
  5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)(( (soppressa) )); 
    b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e). 
  6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b-quinquies) dopo  le  parole((  «sulla  base  di
accordi regionali  o  aziendali»  ))sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
potendo prevedere un incremento del numero massimo  di  assistiti  in
carico ad ogni medico di medicina generale  nell'ambito  dei  modelli
organizzativi multi professionali nei quali e' prevista  la  presenza
oltre  che  del  collaboratore  di   studio,   anche   di   personale
infermieristico ((e dello psicologo)), senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica»; 
    b) dopo la lettera m-ter) e'  aggiunta  la  seguente:  «m-quater)
fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalita'
e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinche'
sia garantito il servizio nelle  zone  carenti  di  personale  medico
nonche'  specifiche   misure   ((alternative   volte   a   compensare
l'eventuale)) rinuncia agli incarichi assegnati.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 del  decreto
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 9 maggio 2018, n. 58 (Regolamento recante gli esami
          di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
          medico-chirurgo.): 
                «Art.   7   (Entrata   in   vigore   e   disposizioni
          transitorie). - (Omissis). 
              2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla
          sessione di esame del mese di luglio 2019.  Dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  regolamento,  il  decreto
          ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445,  e'  abrogato,  fatta
          eccezione per l'art. 2 che continua ad applicarsi, a  norma
          del comma 1,  per  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente regolamento.». 
              Il    decreto    del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 19 ottobre  2001,  n.  445
          reca:  «Regolamento  concernente  gli  esami  di  Stato  di
          abilitazione    all'esercizio    della    professione    di
          medico-chirurgo. Modifica  al  D.M.  9  settembre  1957,  e
          successive modificazioni ed integrazioni». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  commi  547  e  548
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145  recante  Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021,   come
          modificati dalla presente legge: 
                «547.  I  medici  e  i  medici  veterinari   iscritti
          all'ultimo  anno  del  corso  di  formazione  specialistica
          nonche',  qualora  questo  abbia  durata  quinquennale,  al
          penultimo  anno  del  relativo  corso  sono  ammessi   alle
          procedure concorsuali  per  l'accesso  alla  dirigenza  del
          ruolo  sanitario  nella  specifica  disciplina  bandita   e
          collocati, all'esito positivo delle medesime procedure,  in
          graduatoria separata. 
              548. L'eventuale assunzione a tempo  indeterminato  dei
          medici e  dei  medici  veterinari  di  cui  al  comma  547,
          risultati  idonei  e  utilmente  collocati  nelle  relative
          graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo  di
          specializzazione e all'esaurimento  della  graduatoria  dei
          medici e dei medici veterinari gia' specialisti  alla  data
          di scadenza del bando.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, commi  5  e  6  del
          decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione
          della direttiva 93/16/CE in materia di libera  circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
                «Art. 24. - (Omissis). 
              5. Gli impedimenti  temporanei  superiori  ai  quaranta
          giorni  lavorativi  consecutivi  per   servizio   militare,
          gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
          fermo restando che l'intera sua durata  non  e'  ridotta  a
          causa  delle  suddette  sospensioni.   Restano   ferme   le
          disposizioni in materia di tutela della gravidanza  di  cui
          alla  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  e   successive
          modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
          militare di cui alla legge 24  dicembre  1986,  n.  958,  e
          successive modificazioni. 
              6. Non determinano interruzione della formazione, e non
          devono essere recuperate, le assenze per motivi  personali,
          preventivamente autorizzate salvo causa di forza  maggiore,
          che non superino trenta  giorni  complessivi  nell'anno  di
          formazione e  non  pregiudichino  il  raggiungimento  degli
          obiettivi formativi. In tali casi  non  vi  e'  sospensione
          della borsa di studio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 della  direttiva  30
          settembre 2005 n. 36/CE (Direttiva del Parlamento europeo e
          del Consiglio relativa al riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali): 
                «Art. 22 (Disposizioni comuni  sulla  formazione).  -
          Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31,  34,
          35, 38, 40, 44 e 46: 
                  a)  gli  Stati  membri  possono   autorizzare   una
          formazione a tempo parziale alle condizioni previste  dalle
          autorita' competenti; queste ultime fanno si' che la durata
          complessiva,  il  livello  e  la   qualita'   di   siffatta
          formazione non siano inferiori a  quelli  della  formazione
          continua a tempo pieno; 
                  b) gli Stati membri, ciascuno  secondo  le  proprie
          procedure specifiche, assicurano, favorendo l'aggiornamento
          professionale   continuo,   la    possibilita',    per    i
          professionisti le cui qualifiche rientrano  nell'ambito  di
          applicazione  del  capo  III  del   presente   titolo,   di
          aggiornare le rispettive conoscenze, abilita' e  competenze
          in modo da mantenere prestazioni  professionali  sicure  ed
          efficaci nonche' tenersi al passo  con  i  progressi  della
          professione. 
              Gli Stati membri comunicano alla Commissione le  misure
          adottate a norma del primo comma, lettera b), entro  il  18
          gennaio 2016.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  del   decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CE in materia di  libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
                «Art. 43. 
              1. Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica  e'  istituito   l'Osservatorio
          nazionale della  formazione  medica  specialistica  con  il
          compito di determinare gli  standard  per  l'accreditamento
          delle strutture universitarie e ospedaliere per le  singole
          specialita', di determinare e di verificare i requisiti  di
          idoneita' della rete formativa e  delle  singole  strutture
          che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati
          della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita'
          per assicurare la qualita' della formazione, in conformita'
          alle  indicazioni  dell'Unione  europea.  Ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  idoneita'  della   rete
          formativa si tiene conto: 
                a)   dell'adeguatezza   delle   strutture   e   delle
          attrezzature per la didattica, la ricerca e lo  studio  dei
          medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
          accesso   alla   lettura    professionale    nazionale    e
          internazionale; 
                b) di un  numero  e  di  una  varieta'  di  procedure
          pratiche sufficienti per  un  addestramento  completo  alla
          professione; 
                c) della presenza di servizi generali  e  diagnostici
          collegati alla struttura dove si svolge la formazione; 
                d) delle  coesistenze  di  specialita'  affini  e  di
          servizi   che    permettono    un    approccio    formativo
          multidisciplinare; 
                e) della sussistenza di un sistema  di  controllo  di
          qualita' delle prestazioni professionali; 
                f) del rispetto del rapporto numerico  tra  tutori  e
          medici in formazione  specialistica  di  cui  all'art.  38,
          comma 1. 
              2.  L'accreditamento   delle   singole   strutture   e'
          disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma  1,
          con decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica. 
              3. L'Osservatorio nazionale e' composto da: 
                a) tre rappresentanti del Ministero  dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                b) tre rappresentanti del Ministero della sanita'; 
                c)  tre  presidi  della  facolta'   di   medicina   e
          chirurgia,  designati  dalla  Conferenza   permanente   dei
          rettori; 
                d) tre rappresentanti delle regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano; 
                e)  tre  rappresentanti  dei  medici  in   formazione
          specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
          di specializzazione con modalita' definite con decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica.   Fino    alla    data    dell'elezione    dei
          rappresentanti di cui alla presente  lettera,  fanno  parte
          dell'Osservatorio tre medici  in  formazione  specialistica
          nominati, su designazione delle associazioni  nazionali  di
          categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro  della
          sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, uno per  ciascuna  delle
          tre  aree  funzionali  cui   afferiscono   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
          fra   il   Ministro   della   sanita'   ed   il    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              5. L'Osservatorio propone ai Ministri della  sanita'  e
          dell'universita',  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
          sanzioni da applicare in caso di  inottemperanza  a  quanto
          previsto al comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  37,  38  e  39
          decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione
          della direttiva 93/16/CE in materia di libera  circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
                «Art. 37. 
              1. All'atto dell'iscrizione alle  scuole  universitarie
          di specializzazione in  medicina  e  chirurgia,  il  medico
          stipula    uno    specifico    contratto     annuale     di
          formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
          legislativo e dalla normativa per essi vigente, per  quanto
          non previsto o  comunque  per  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo.  Il
          contratto e'  finalizzato  esclusivamente  all'acquisizione
          delle  capacita'  professionali  inerenti  al   titolo   di
          specialista,  mediante  la  frequenza   programmata   delle
          attivita' didattiche formali e lo svolgimento di  attivita'
          assistenziali  funzionali  alla  progressiva   acquisizione
          delle competenze previste dall'ordinamento didattico  delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso ai ruoli del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti . 
              2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita',  del
          tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove  ha
          sede la scuola di specializzazione, e con  la  regione  nel
          cui territorio hanno  sede  le  aziende  sanitarie  le  cui
          strutture sono parte prevalente della rete formativa  della
          scuola di specializzazione. 
              4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile,  di  anno
          in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale  a
          quello della  durata  del  corso  di  specializzazione.  Il
          rapporto instaurato ai sensi del  comma  1  cessa  comunque
          alla data di scadenza del  corso  legale  di  studi,  salvo
          quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40. 
              5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: 
                a) la rinuncia al corso di studi da parte del  medico
          in formazione specialistica; 
                b) la violazione delle  disposizioni  in  materia  di
          incompatibilita'; 
                c) le prolungate assenze ingiustificate ai  programmi
          di formazione o il superamento del periodo di  comporto  in
          caso di malattia; 
                d) il mancato superamento delle prove  stabilite  per
          il   corso   di   studi   di   ogni   singola   scuola   di
          specializzazione. 
              6. In caso di anticipata risoluzione del  contratto  il
          medico ha comunque  diritto  a  percepire  la  retribuzione
          maturata alla  data  della  risoluzione  stessa  nonche'  a
          beneficiare  del  trattamento  contributivo   relativo   al
          periodo lavorato. 
              7.   Le   eventuali    controversie    sono    devolute
          all'autorita' giudiziaria ordinaria ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 
                Art. 38. 
              1. Con la sottoscrizione del  contratto  il  medico  in
          formazione  specialistica  si  impegna   a   seguire,   con
          profitto, il programma di formazione svolgendo le attivita'
          teoriche  e   pratiche   previste   dagli   ordinamenti   e
          regolamenti  didattici  determinati  secondo  la  normativa
          vigente  in  materia,  in  conformita'   alle   indicazioni
          dell'Unione   europea.   Ogni   attivita'    formativa    e
          assistenziale dei medici  in  formazione  specialistica  si
          svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente  dal
          consiglio della scuola, sulla base di requisiti di  elevata
          qualificazione   scientifica,   di   adeguato    curriculum
          professionale,       di        documentata        capacita'
          didattico-formativa. Il  numero  di  medici  in  formazione
          specialistica per tutore non puo' essere superiore  a  3  e
          varia   secondo   le    caratteristiche    delle    diverse
          specializzazioni. 
              2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche
          e pratiche  dei  medici  in  formazione,  ivi  compresa  la
          rotazione tra le strutture inserite nella  rete  formativa,
          nonche' il numero minimo e la  tipologia  degli  interventi
          pratici che essi devono  aver  personalmente  eseguito  per
          essere ammessi a sostenere la prova  finale  annuale,  sono
          preventivamente determinati dal consiglio della  scuola  in
          conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui
          al comma 1, ed e agli  accordi  fra  le  universita'  e  le
          aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni. Il programma generale  di  formazione  della
          scuola di specializzazione  e'  portato  a  conoscenza  del
          medico  all'inizio  del  periodo  di   formazione   ed   e'
          aggiornato annualmente in relazione alle mutate  necessita'
          didattiche ed alle specifiche  esigenze  del  programma  di
          formazione del medico stesso. 
              3. La formazione  del  medico  specialista  implica  la
          partecipazione  guidata  alla  totalita'  delle   attivita'
          mediche dell'unita' operativa presso la quale e'  assegnato
          dal Consiglio della scuola, nonche' la graduale  assunzione
          di compiti assistenziali e l'esecuzione di  interventi  con
          autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore,  di
          intesa  con  la  direzione  sanitaria   e   con   dirigenti
          responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso
          cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del
          medico  in  formazione  specialistica  e'  sostitutiva  del
          personale di ruolo. 
              4. I tempi e le modalita' di  svolgimento  dei  compiti
          assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che  il
          medico  in  formazione  specialistica  deve  eseguire  sono
          concordati dal Consiglio  della  scuola  con  la  direzione
          sanitaria e con i dirigenti  responsabili  delle  strutture
          delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
          formazione sulla base del programma formativo personale  di
          cui  al  comma  2.  Le  attivita'  e  gli  interventi  sono
          illustrati  e  certificati,  controfirmati  dal  medico  in
          formazione specialistica, su un apposito libretto personale
          di  formazione,   a   cura   del   dirigente   responsabile
          dell'unita'  operativa  presso  la  quale  il   medico   in
          formazione  specialistica  volta  per  volta   espleta   le
          attivita' assistenziali previste dal programma formativo di
          cui al comma 2. 
              5.  L'attivita'  tutoriale,  ove  svolta  da  dirigenti
          sanitari   nei   confronti   dei   medici   in   formazione
          specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per
          il  conferimento  di  incarichi  comportanti  direzione  di
          struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi  di  secondo
          livello dirigenziale. 
                Art. 39. 
              1. Al medico in formazione specialistica, per tutta  la
          durata legale del  corso,  e'  corrisposto  un  trattamento
          economico annuo onnicomprensivo. 
              3. Il trattamento economico e' costituito da una  parte
          fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta  la
          durata del corso, e da una parte variabile,  e,  a  partire
          dall'anno accademico 2013-2014,  e'  determinato  ogni  tre
          anni,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, avuto riguardo preferibilmente  al  percorso
          formativo  degli  ultimi  tre  anni.  In  fase   di   prima
          applicazione,  per  gli   anni   accademici   2006-2007   e
          2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
          cento di quella fissa. 
              4. Il trattamento economico e' corrisposto  mensilmente
          dalle  universita'  presso  cui  operano   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
          universita' delle risorse  previste  per  il  finanziamento
          della  formazione  dei  medici   specialisti   per   l'anno
          accademico di  riferimento  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro della salute e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del Decreto legge  14
          dicembre 2018 n. 135 (Disposizioni urgenti  in  materia  di
          sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
          amministrazione), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  9  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          formazione specifica in medicina generale). - 1. Fino al 31
          dicembre 2021, in relazione alla  contingente  carenza  dei
          medici di medicina generale, nelle more  di  una  revisione
          complessiva del relativo sistema di formazione specifica  i
          laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  all'esercizio
          professionale, iscritti al corso di formazione specifica in
          medicina  generale,  possono  partecipare  all'assegnazione
          degli   incarichi   convenzionali,   rimessi    all'accordo
          collettivo  nazionale  nell'ambito  della  disciplina   dei
          rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale.  La  loro
          assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a  quella
          dei medici in possesso del relativo diploma  e  agli  altri
          medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto  all'inserimento
          nella   graduatoria   regionale,   in   forza   di    altra
          disposizione.  Resta  fermo,   per   l'assegnazione   degli
          incarichi  per  l'emergenza  sanitaria   territoriale,   il
          requisito   del   possesso    dell'attestato    d'idoneita'
          all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria  territoriale.  Il
          mancato conseguimento del diploma di  formazione  specifica
          in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
          rispettiva frequenza fatti salvi i periodi  di  sospensione
          previsti dall'art. 24, commi 5 e 6 del decreto  legislativo
          17 agosto 1999, n. 368,  comporta  la  cancellazione  dalla
          graduatoria  regionale  e   la   decadenza   dall'eventuale
          incarico assegnato. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e  le
          province  autonome,  nel  rispetto   di   quanto   previsto
          dall'art. 24, comma 3, del decreto  legislativo  17  agosto
          1999, n. 368, prevedono  limitazioni  del  massimale  degli
          assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire
          nell'ambito dell'accordo collettivo  nazionale,  e  possono
          organizzare i corsi anche a tempo parziale,  garantendo  in
          ogni caso che  l'articolazione  oraria  e  l'organizzazione
          delle attivita' assistenziali non pregiudichino la corretta
          partecipazione alle attivita' didattiche  previste  per  il
          completamento del corso di formazione specifica in medicina
          generale. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in sede di Accordo  collettivo
          nazionale, sono individuati  i  criteri  di  priorita'  per
          l'inserimento  nelle  graduatorie  regionali   dei   medici
          iscritti al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
          generale di  cui  al  comma  1,  per  l'assegnazione  degli
          incarichi convenzionali, nonche' le relative  modalita'  di
          remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri  di
          cui  al  presente  comma,  si  applicano  quelli   previsti
          dall'Accordo   collettivo   nazionale   vigente   per    le
          sostituzioni e gli incarichi provvisori. 
              4. Dal presente articolo non devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. Le  amministrazioni
          pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  previsti
          con le risorse umane finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 3 del  citato
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 24. - (Omissis). 
              3.  La   formazione   a   tempo   pieno,   implica   la
          partecipazione alla totalita' delle attivita'  mediche  del
          servizio nel quale si effettua la formazione,  comprese  le
          guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale
          formazione  pratica  e  teorica  tutta  la  sua   attivita'
          professionale per l'intera durata della  normale  settimana
          lavorativa e per tutta la durata  dell'anno.  La  frequenza
          del corso non comporta l'instaurazione di  un  rapporto  di
          dipendenza o  lavoro  convenzionale  ne'  con  il  Servizio
          sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni  e
          le province autonome  possono  organizzare  corsi  a  tempo
          parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
                a)   il   livello   della   formazione    corrisponda
          qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; 
                b) la durata complessiva  della  formazione  non  sia
          abbreviata rispetto quella a tempo pieno; 
                c) l'orario  settimanale  della  formazione  non  sia
          inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno; 
                d) (abrogata); 
                e) (abrogata).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1  del  citato
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Disciplina  dei  rapporti  per  l'erogazione
          delle prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto  tra  il
          Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
          ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da  apposite
          convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
          9,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.   412,   con   le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative in campo nazionale.  La  rappresentativita'
          delle organizzazioni sindacali e' basata sulla  consistenza
          associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
          principi: 
                  0a)  prevedere  che  le  attivita'  e  le  funzioni
          disciplinate  dall'accordo   collettivo   nazionale   siano
          individuate tra quelle previste nei livelli  essenziali  di
          assistenza di cui all'art. 1, comma  2,  nei  limiti  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   del   Servizio
          sanitario nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
          singole regioni con riguardo ai livelli  di  assistenza  ed
          alla relativa copertura economica  a  carico  del  bilancio
          regionale; 
                  a)  prevedere  che  la   scelta   del   medico   e'
          liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto  di  un
          limite  massimo  di  assistiti  per  medico,  ha  validita'
          annuale ed e' tacitamente rinnovata; 
                  b) regolamentare la possibilita'  di  revoca  della
          scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno  nonche'
          la ricusazione della scelta da parte  del  medico,  qualora
          ricorrano    eccezionali    ed    accertati    motivi    di
          incompatibilita'; 
                  b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale
          del  servizio,  garantire  l'attivita'  assistenziale   per
          l'intero arco della giornata e per  tutti  i  giorni  della
          settimana, nonche' un'offerta integrata  delle  prestazioni
          dei medici di medicina generale,  dei  pediatri  di  libera
          scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi  e
          degli   specialisti    ambulatoriali,    adottando    forme
          organizzative  monoprofessionali,  denominate  aggregazioni
          funzionali  territoriali,   che   condividono,   in   forma
          strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,  strumenti
          di valutazione della qualita' assistenziale,  linee  guida,
          audit e strumenti  analoghi,  nonche'  forme  organizzative
          multiprofessionali, denominate  unita'  complesse  di  cure
          primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite  il
          coordinamento e  l'integrazione  dei  professionisti  delle
          cure primarie e del sociale a  rilevanza  sanitaria  tenuto
          conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
          metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; 
                  b-ter) prevedere che  per  le  forme  organizzative
          multiprofessionali le aziende sanitarie  possano  adottare,
          anche per il tramite  del  distretto  sanitario,  forme  di
          finanziamento a budget; 
                  b-quater) definire i  compiti,  le  funzioni  ed  i
          criteri di selezione del referente o del coordinatore delle
          forme organizzative previste alla lettera b-bis); 
                  b-quinquies)   disciplinare   le   condizioni,    i
          requisiti e le modalita' con cui le regioni provvedono alla
          dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme
          organizzative di cui alla  lettera  b-bis)  sulla  base  di
          accordi  regionali  o  aziendali,  potendo   prevedere   un
          incremento del numero massimo di  assistiti  in  carico  ad
          ogni medico di medicina generale  nell'ambito  dei  modelli
          organizzativi multi professionali nei quali e' prevista  la
          presenza oltre che del collaboratore di  studio,  anche  di
          personale infermieristico, senza ulteriori oneri  a  carico
          della finanza pubblica; 
                  b-sexies)  prevedere  le  modalita'  attraverso  le
          quali  le  aziende  sanitarie  locali,  sulla  base   della
          programmazione  regionale  e  nell'ambito  degli  indirizzi
          nazionali,  individuano  gli  obiettivi  e   concordano   i
          programmi di attivita' delle forme aggregative di cui  alla
          lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
          programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
          attivita'  del  distretto,  anche  avvalendosi  di   quanto
          previsto nella lettera b-ter); 
                  b-septies) prevedere che le  convenzioni  nazionali
          definiscano   standard   relativi   all'erogazione    delle
          prestazioni  assistenziali,  all'accessibilita'   ed   alla
          continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
          regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di  percorsi
          applicativi; 
                  c)  disciplinare  gli  ambiti  e  le  modalita'  di
          esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
          complessivamente  dedicato   alle   attivita'   in   libera
          professione non rechi pregiudizio al  corretto  e  puntuale
          svolgimento degli obblighi del medico, nello studio  medico
          e al domicilio del  paziente;  le  prestazioni  offerte  in
          attivita' libero-professionale siano  definite  nell'ambito
          della  convenzione,  anche  al   fine   di   escludere   la
          coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
          alla  lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a   comunicare
          all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio  dell'attivita'
          in  libera  professione,  indicandone  sede  ed  orario  di
          svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
          sia  prevista  una  preferenza  nell'accesso  a  tutte   le
          attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
          favore   dei   medici   che   non   esercitano    attivita'
          libero-professionale strutturata nei confronti  dei  propri
          assistiti. Fino alla stipula della nuova  convenzione  sono
          fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
          termali. In ogni  caso,  il  non  dovuto  pagamento,  anche
          parziale,  di  prestazioni  da   parte   dell'assistito   o
          l'esercizio di attivita' libero professionale al  di  fuori
          delle modalita' e dei  limiti  previsti  dalla  convenzione
          comportano    l'immediata    cessazione    del     rapporto
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; 
                  d) ridefinire la struttura del  compenso  spettante
          al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun  soggetto
          iscritto alla sua lista, corrisposta  su  base  annuale  in
          rapporto alle funzioni definite in convenzione;  una  quota
          variabile  in  considerazione  del   raggiungimento   degli
          obiettivi  previsti  dai  programmi  di  attivita'  e   del
          rispetto dei conseguenti livelli di  spesa  programmati  di
          cui alla lettera f); una quota variabile in  considerazione
          dei compensi per le prestazioni  e  le  attivita'  previste
          negli accordi nazionali e regionali, in  quanto  funzionali
          allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); 
                  f-bis) prevedere la  possibilita'  per  le  aziende
          sanitarie  di  stipulare  accordi   per   l'erogazione   di
          specifiche   attivita'   assistenziali,   con   particolare
          riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica,  secondo
          modalita' e in funzione di  obiettivi  definiti  in  ambito
          regionale; 
                  g) disciplinare le modalita' di partecipazione  dei
          medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi  di
          attivita'  del  distretto  e   alla   verifica   del   loro
          raggiungimento; 
                  h) prevedere che l'accesso al ruolo  unico  per  le
          funzioni  di  medico  di  medicina  generale  del  Servizio
          sanitario  nazionale  avvenga  attraverso  una  graduatoria
          unica  per  titoli,  predisposta  annualmente   a   livello
          regionale  e  secondo   un   rapporto   ottimale   definito
          nell'ambito degli accordi regionali, in modo che  l'accesso
          medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato  o
          del diploma di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368, e  a  quelli  in  possesso  di  titolo
          equipollente, ai sensi dell'art. 30 del  medesimo  decreto.
          Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e'  comunque
          riservata una percentuale prevalente di posti  in  sede  di
          copertura delle zone  carenti,  con  l'attribuzione  di  un
          adeguato punteggio, che tenga conto anche  dello  specifico
          impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del
          diploma; 
                  h-bis) prevedere che  l'accesso  alle  funzioni  di
          pediatra di libera scelta del Servizio sanitario  nazionale
          avvenga attraverso una graduatoria per  titoli  predisposta
          annualmente a  livello  regionale  e  secondo  un  rapporto
          ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali; 
                  h-ter)  disciplinare  l'accesso  alle  funzioni  di
          specialista ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale
          secondo graduatorie provinciali alle quali  sia  consentito
          l'accesso  esclusivamente  al  professionista  fornito  del
          titolo   di   specializzazione   inerente    alla    branca
          d'interesse; 
                  i)   regolare   la   partecipazione   dei    medici
          convenzionati a societa', anche cooperative, anche al  fine
          di prevenire l'emergere di conflitti di  interesse  con  le
          funzioni  attribuite  agli  stessi  medici   dai   rapporti
          convenzionali in atto; 
                  l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
          accordi con i medici gia' titolari di convenzione  operanti
          in forma associata, secondo  modalita'  e  in  funzione  di
          specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; 
                  m) prevedere le modalita' con  cui  la  convenzione
          possa   essere   sospesa,   qualora    nell'ambito    della
          integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
          di libera  scelta  nella  organizzazione  distrettuale,  le
          unita'  sanitarie  locali  attribuiscano  a   tali   medici
          l'incarico di direttore  di  distretto  o  altri  incarichi
          temporanei  ritenuti  inconciliabili  con  il  mantenimento
          della convenzione; 
                  m-bis)      promuovere      la       collaborazione
          interprofessionale dei medici di medicina  generale  e  dei
          pediatri di libera scelta con i farmacisti  delle  farmacie
          pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio
          sanitario nazionale, in riferimento  alle  disposizioni  di
          cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  e  al
          relativo decreto legislativo di attuazione; 
                  m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici
          all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
          da ciascuna  regione,  al  Sistema  informativo  nazionale,
          compresi gli aspetti  relativi  al  sistema  della  tessera
          sanitaria,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  50   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, nonche' la partecipazione  attiva
          all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
          delle ricette mediche; 
              m-quater) fermo restando quanto previsto dalla  lettera
          0a), prevedere modalita' e forme d'incentivo per  i  medici
          inseriti  nelle  graduatorie  affinche'  sia  garantito  il
          servizio nelle zone carenti  di  personale  medico  nonche'
          specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia  agli
          incarichi assegnati.