(( Art. 12 septies 
 
Semplificazioni in  materia  di  dichiarazioni  di  intento  relative
  all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1984,  n.17,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) che l'intento di avvalersi  della  facolta'  di  effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione  dell'imposta  risulti  da
apposita dichiarazione, redatta in conformita' al  modello  approvato
con  prov-vedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,
trasmessa per  via  telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia
apposita  ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare  anche  piu'  operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione  della  dichiarazione  devono
essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa,  ovvero  devono
essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,  l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per  dispensare
l'operatore  dalla  consegna  in  dogana  di  copia  cartacea   delle
dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Il comma  4-bis  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente: 
    «4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il  cedente
o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo
8,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per
via telematica l'avvenuta  presentazione  all'Agenzia  delle  entrate
della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17». 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
operative per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))