(( Art. 12 novies 
 
        Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche 
 
  1. Ai fini del  calcolo  dell'imposta  di  bollo  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del 26 giugno 2014,  in  base  ai  dati  indicati  nelle  fatture
elettroniche inviate attraverso il sistema  di  interscambio  di  cui
all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, l'Agenzia delle  entrate  integra  le  fatture  che  non  recano
l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo
periodo del citato articolo 6,  comma  2,  avvalendosi  di  procedure
automatizzate.  Nei  casi  in  cui  i  dati  indicati  nelle  fatture
elettroniche non siano sufficienti per  i  fini  di  cui  al  periodo
precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642.  In  caso  di
mancato, insufficiente o tardivo  pagamento  dell'imposta  resa  nota
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno
2014, si applica la sanzione di cui all'articolo  13,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di  cui
al primo  periodo,  salvo  quanto  previsto  dal  terzo  periodo,  si
applicano alle fatture inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212,
della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente  comma,  ivi  comprese  le   procedure   per   il   recupero
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle  sanzioni  di
cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono  alle
attivita' relative  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))