Art. 12 
 
           Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti 
 
  1.  Possono  partecipare   alle   procedure   d'asta   i   soggetti
responsabili dotati di solidita' finanziaria  ed  economica  adeguata
alle iniziative per le quali  chiedono  l'accesso  ai  meccanismi  di
incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita'
finanziaria ed  economica  del  soggetto  partecipante  in  relazione
all'entita' dell'intervento, tenuto conto della  redditivita'  attesa
dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del
gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa,  l'impegno
del medesimo istituto a finanziare l'intervento; 
    b) capitalizzazione, in termini di capitale  sociale  interamente
versato e/o di versamenti in conto futuro aumento  capitale,  il  cui
valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per
la realizzazione dell'impianto,  convenzionalmente  fissato  come  da
tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella  seguente
misura: 
      i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di
euro; 
      ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni
di euro e fino a duecento milioni di euro; 
      iii. il 2% sulla parte dell'investimento  eccedente  i duecento
milioni di euro. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia  della  reale  qualita'
del progetto, sono tenuti a presentare una  cauzione  provvisoria  in
fase di iscrizione alle procedure d'asta e una cauzione definitiva in
seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura  d'asta,
con le modalita' indicate agli articoli 14 e 15. 
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo  di  investimento  degli
impianti fotovoltaici e' convenzionalmente fissato in 1000 €/kW. 
  4. Sono esclusi dalle procedure  d'asta  i  soggetti  per  i  quali
ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni. 
  5. Per gli aggregati di impianti, di cui all'art. 3, comma  11,  la
misura della capitalizzazione, di cui al comma 1, lettera b), e delle
cauzioni, di cui al comma 2, e' dimezzata.