Art. 12 
 
              Trasmissione telematica dei quantitativi 
               di energia elettrica e di gas naturale 
 
  1. Al fine del potenziamento degli strumenti per  l'identificazione
dei fenomeni evasivi nel  settore  dell'accisa  sul  gas  naturale  e
sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati: 
    a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
telematica, da parte  dei  soggetti  che  effettuano  l'attivita'  di
vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia  elettrica,
dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per  ciascuno
dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e
all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26
ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative; 
    b) tempi e modalita' con i quali i soggetti  obbligati,  previsti
all'articolo 26, comma 7, lettera a), e  all'articolo  53,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo n. 504  del  1995,  trasmettono  i
dati relativi ai quantitativi di gas naturale  ed  energia  elettrica
fatturati, suddivisi per destinazione d'uso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 26, comma 7,
          e 53, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  504  del
          1995: 
                «Art.  26  (Disposizioni  particolari  per   il   gas
          naturale). - 1. - 6. Omissis. 
                7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
          comma 1 secondo le modalita' previste dal comma  13  e  con
          diritto di rivalsa sui consumatori finali: 
                    a) i soggetti che procedono alla fatturazione del
          gas naturale ai consumatori  finali  comprese  le  societa'
          aventi sede legale nel territorio  nazionale  e  registrate
          presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
          dogane, designate da soggetti comunitari  non  aventi  sede
          nel  medesimo  territorio  che   forniscono   il   prodotto
          direttamente a consumatori finali nazionali; 
                    b) i soggetti che acquistano per uso proprio  gas
          naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,  avvalendosi
          delle reti di gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per  il
          vettoriamento del prodotto; 
                    c) i soggetti  che  acquistano  il  gas  naturale
          confezionato in bombole o  in  altro  recipiente  da  altri
          Paesi comunitari o da Paesi terzi; 
                    d) i soggetti che estraggono per uso proprio  gas
          naturale nel territorio dello Stato. 
                Omissis.» 
              «Art. 53  (Soggetti  obbligati  e  adempimenti).  -  1.
          Obbligati al pagamento dell'accisa  sull'energia  elettrica
          sono: 
              a)  i  soggetti   che   procedono   alla   fatturazione
          dell'energia elettrica ai consumatori  finali,  di  seguito
          indicati come venditori; 
              b) gli esercenti le officine di produzione  di  energia
          elettrica utilizzata per uso proprio; 
              c) i soggetti che utilizzano  l'energia  elettrica  per
          uso proprio con impiego promiscuo, con potenza  disponibile
          superiore  a  200  kW  intendendosi   per   uso   promiscuo
          l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a
          diversa tassazione; 
              c-bis) i soggetti  che  acquistano,  per  uso  proprio,
          energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo
          5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,
          limitatamente al consumo di detta energia. 
              Omissis.».