Art. 12 
 
Deroghe  temporanee  per  le  persone  fisiche  dagli   obblighi   di
  certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale. 
 
  1. Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3,  paragrafo
4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo  4,
paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  304/2008,  dall'articolo  2,
paragrafo  2,  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2066,
dall'articolo 2, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  306/2008  o
dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE)  n.  307/2008,  le
persone fisiche interessate  presentano,  per  via  telematica,  alla
Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalita'
di cui all'articolo 15,  comma  4.  L'istanza  e'  corredata  da  una
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale
il richiedente attesta, sotto la propria responsabilita',  di  essere
in possesso  del  requisito  necessario  per  poter  usufruire  della
pertinente deroga temporanea. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per  i  riferimenti  normativi  ai  regolamenti  (UE)
          2015/2067, (CE) n. 304/2008, (UE)  n.  2015/2066,  (CE)  n.
          306/2008 e  (CE)  n.  307/2008  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo degli articoli 46 e 47 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda  nelle
          note all'art. 11.