Art. 12 Deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale. 1. Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 304/2008, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 306/2008 o dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008, le persone fisiche interessate presentano, per via telematica, alla Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilita', di essere in possesso del requisito necessario per poter usufruire della pertinente deroga temporanea.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE) 2015/2067, (CE) n. 304/2008, (UE) n. 2015/2066, (CE) n. 306/2008 e (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note all'art. 11.