Art. 12 
 
 
              Nozione, effetti e ambito di applicazione 
 
    1.  Costituiscono  strumenti   di   allerta   gli   obblighi   di
segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli  articoli  14  e
15, finalizzati,  unitamente  agli  obblighi  organizzativi  posti  a
carico  dell'imprenditore  dal   codice   civile,   alla   tempestiva
rilevazione degli indizi di  crisi  dell'impresa  ed  alla  sollecita
adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione. 
    2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche  prima  della  sua
attivazione, puo' accedere al procedimento di composizione  assistita
della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale  dinanzi
all'OCRI. 
    3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti
di cui agli articoli 14 e 15, nonche' la presentazione da  parte  del
debitore dell'istanza di composizione assistita della  crisi  di  cui
all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione  dei
contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni,
ne' di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i  patti
contrari. 
    4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono
attivita' imprenditoriale, esclusi le grandi  imprese,  i  gruppi  di
imprese di rilevante dimensione, le societa' con  azioni  quotate  in
mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura  rilevante
secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Regolamento  della   Commissione
nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  -  Consob  concernente  la
disciplina degli emittenti. 
    5. Sono altresi' escluse  dall'applicazione  degli  strumenti  di
allerta: 
    a) le banche, le societa' capogruppo  di  banche  e  le  societa'
componenti il gruppo bancario; 
    b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385; 
    c)  gli  istituti  di  moneta  elettronica  e  gli  istituti   di
pagamento; 
    d) le societa'  di  intermediazione  mobiliare,  le  societa'  di
gestione del  risparmio,  le  societa'  di  investimento  a  capitale
variabile  e  fisso,  le   societa'   capogruppo   di   societa'   di
intermediazione mobiliare e le societa' componenti il gruppo; 
    e) i fondi comuni di investimento, le succursali  di  imprese  di
investimento  e  di  gestori  esteri   di   fondi   di   investimento
alternativi; i depositari centrali; 
    f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153; 
    g) la Cassa depositi  e  prestiti  di  cui  al  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24
novembre 2003, n. 326; 
    h) i fondi pensione; 
    i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209. 
    l) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria  di  cui
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa'  fiduciarie,
le societa'  fiduciarie  e  di  revisione  e  gli  enti  di  gestione
fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre  1939,  n.  1966;  le
societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5  giugno  1986,  n.
233, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  agosto  1986,  n.
430; le societa' fiduciarie di cui  all'articolo  60,  comma  4,  del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 
    6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure
premiali previste dall'articolo 25, se  ricorrono  le  condizioni  di
tempestivita' previste dall'articolo 24. 
    7. Gli strumenti di  allerta  si  applicano  anche  alle  imprese
agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura
organizzativa, ferma la competenza dell'OCC  per  la  gestione  della
fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui  agli  articoli
14 e 15 ovvero alla istanza del debitore  di  composizione  assistita
della crisi. 
    8. Per le imprese soggette a liquidazione  coatta  amministrativa
diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e
di  composizione  assistita  della  crisi  e'  integrato   ai   sensi
dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b). 
    9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della  crisi
e dell'insolvenza disciplinate dal presente  codice  fa  cessare  gli
obblighi  di  segnalazione  di  cui  gli  articoli  14  e  15  e,  se
sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta  e  di
composizione assistita della crisi. 
 
-------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  106  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385   (Albo   degli
          intermediari finanziari): 
              "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari: 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo114-novies, comma 4, e iscritti  nel  relativo
          albo.". 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico. ". 
              - Il decreto legislativo 17 maggio  1999,  n.153  reca:
          "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti  di
          cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre  1990,
          n.  356,  e  disciplina   fiscale   delle   operazioni   di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
          23 dicembre 1998, n. 461.". 
              -  Il  decreto  legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito con modificazione dalla legge 24 novembre  2003,
          n.326 reca: "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo
          e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.". 
              - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 reca:
          "Codice delle assicurazioni private". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  199  del  decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
              "Art. 199. Societa' fiduciarie 
              1. Fino alla riforma organica  della  disciplina  delle
          societa' fiduciarie e di  revisione  conservano  vigore  le
          disposizioni previste dalla  legge  23  novembre  1939,  n.
          1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto  legislativo
          23 luglio 1996, n. 415. 
              2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
          1939,  n.  1966,  che  svolgono  attivita'  di  custodia  e
          amministrazione    di    valori    mobiliari     e     che,
          alternativamente,   sono   controllate    direttamente    o
          indirettamente  da  una  banca  o   da   un   intermediario
          finanziario o hanno  adottato  la  forma  di  societa'  per
          azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore
          al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice
          civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata
          dell'albo   previsto   dall'articolo   106   del    decreto
          legislativo  1°(gradi)  settembre  1993,  n.  385,  ma  non
          possono esercitare le attivita' elencate nel  comma  1  del
          medesimo articolo. All'istanza si  applica  l'articolo  107
          del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993,  n.  385,
          in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione,  con
          la relativa motivazione, e' comunicato al  Ministero  dello
          sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione
          di cui all'articolo 2 della  legge  23  novembre  1939,  n.
          1966, ove non vengano meno, nel termine di  novanta  giorni
          dalla notifica del provvedimento di diniego, le  condizioni
          che comportano l'obbligo di iscrizione. La  Banca  d'Italia
          esercita i poteri indicati  all'articolo  108  del  decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385,  al  fine  di
          assicurare il rispetto da parte delle  societa'  fiduciarie
          iscritte  nella   sezione   separata   delle   disposizioni
          contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
          Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli
          110, 113-bis, 113-ter  del  decreto  legislativo  1°(gradi)
          settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. 
              3. Il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  Banca
          d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui  al  comma
          2,  si  danno  reciproca  comunicazione  dei  provvedimenti
          adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti
          di competenza.". 
              - La legge 23 novembre 1939, n.1966, reca:  "Disciplina
          delle societa' fiduciarie e di revisione". 
              - Si riporta il testo dell'artico 2 del decreto legge 5
          giugno 1986,  n.  233  (Norme  urgenti  sulla  liquidazione
          coatta amministrativa delle  societa'  fiduciarie  e  delle
          societa' fiduciarie e di  revisione  e  disposizioni  sugli
          enti di gestione fiduciaria): 
              "Art. 2. Societa'  controllate,  a  direzione  unica  e
          finanziate. 
              1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del decreto con il quale e' stata disposta la  liquidazione
          coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o  di  una
          societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione
          fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta
          amministrativa, con esclusione  del  fallimento,  ai  sensi
          degli articoli 197 e seguenti del regio  decreto  16  marzo
          1942,  n.  267  ,  quando  venga  dichiarato  lo  stato  di
          insolvenza e salvo che per esse sia  prevista  dalla  legge
          una   autonoma    procedura    di    liquidazione    coatta
          amministrativa: 
                a)  la  societa'  che   controlla   direttamente   od
          indirettamente la societa'  posta  in  liquidazione  coatta
          amministrativa; 
                b)  le  societa'   direttamente   od   indirettamente
          controllate dalla societa'  posta  in  liquidazione  coatta
          amministrativa o dalla societa' che la controlla; 
                c) le societa' che, in  base  alla  composizione  dei
          rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla
          stessa  direzione  della  societa'  posta  in  liquidazione
          coatta amministrativa; 
                d) le societa' finanziarie in via continuativa  o  in
          misura prevalente  dalla  societa'  posta  in  liquidazione
          coatta   amministrativa;   si    considera    finanziamento
          l'erogazione,  anche  per  conto  dei  fiducianti,  sia  di
          capitale di credito che di  capitale  di  rischio,  nonche'
          l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali societa'. 
              2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
          delle societa' di cui al comma 1 e' compiuto dal  tribunale
          competente, anche su iniziativa del commissario. 
              3.    Alla    procedura    di    liquidazione    coatta
          amministrativa,  da  disporre  con  separato  decreto   per
          ciascuna societa', sono preposti gli stessi organi nominati
          con i decreti di  cui  all'articolo  1,  salvo  l'eventuale
          integrazione  del  comitato  di   sorveglianza   anche   in
          eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . 
              4. Nei confronti delle societa'  di  cui  al  comma  1,
          ancorche'  non  ne  sia  stato  accertato   lo   stato   di
          insolvenza,  il  commissario  delle   societa'   poste   in
          liquidazione coatta amministrativa puo'  esperire  l'azione
          revocatoria di  cui  all'articolo  67  del  predetto  regio
          decreto relativamente agli atti indicati  al  primo  comma,
          numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti  in  essere
          nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa  dello
          stato di insolvenza della societa'  posta  in  liquidazione
          coatta amministrativa e, relativamente agli  atti  indicati
          al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in
          essere nei tre anni anteriori. 
              5.  Ai  soli  fini  dell'esperimento  dell'azione,   il
          commissario puo' richiedere informazioni  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa  (CONSOB)  e  ad  ogni
          altro pubblico ufficio, i  quali  sono  tenuti  a  fornirle
          entro trenta giorni. Puo' altresi' chiedere alla CONSOB  di
          effettuare, allo scopo di accertare  tutti  i  rapporti  di
          carattere  giuridico  e  patrimoniale  intercorsi  tra   le
          societa' in liquidazione  coatta  amministrativa  e  quelle
          passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di
          cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95 , convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 giugno 1974, n.  216,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni.   L'accertamento   deve    compiersi    entro
          centoventi  giorni   dalla   data   della   richiesta.   In
          considerazione delle accresciute esigenze di  servizio,  la
          dotazione organica della CONSOB, determinata  dall'articolo
          2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,  n.  216,  come
          sostituito dall'articolo 2 della legge 4  giugno  1985,  n.
          281 , e' aumentata di quindici unita'. Conseguentemente  la
          CONSOB  provvedera'  a  modificare  la   tabella   relativa
          all'organico del personale di  ruolo  allegata  al  proprio
          regolamento,  con  deliberazione  da  assumersi   a   norma
          dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,
          n. 216, come  sostituito  dall'articolo  1  della  legge  4
          giugno 1985, n. 281 , con la procedura stabilita  dal  nono
          comma del medesimo articolo 1. 
              6. Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia
          prevista dall'articolo 2409 del codice  civile  contro  gli
          amministratori e i sindaci delle societa' indicate al comma
          1 del  presente  articolo.  Ove  il  tribunale  accerti  la
          sussistenza delle piu' gravi irregolarita' di cui al  terzo
          comma del  citato  articolo  2409,  il  commissario  potra'
          essere nominato amministratore giudiziario della societa' i
          cui amministratori hanno compiuto tali irregolarita'. 
              7. Le domande giudiziali previste dai commi  precedenti
          e  quelle  di  responsabilita',  cui  il   commissario   e'
          legittimato a norma dell'articolo  206,  primo  comma,  del
          regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267  ,  vanno  proposte
          dinanzi al tribunale del luogo dove la societa'  fiduciaria
          o le  societa'  fiduciarie  e  di  revisione  o  l'ente  di
          gestione fiduciaria  hanno  la  sede  legale  con  il  rito
          disciplinato dalla legge  11  agosto  1973,  n.  533  .  Le
          relative sentenze sono provvisoriamente esecutive. 
              8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili
          anche agli atti ed ai fatti posti in  essere  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              9.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato,  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private  e  di  interesse  collettivo  ed  il
          commissario,  allo  scopo  di  accertare   l'esistenza   di
          societa' nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  possono
          richiedere  informazioni  alla  CONSOB  e  ad  ogni   altro
          pubblico ufficio, i quali  sono  tenuti  a  fornirle  entro
          quindici giorni. 
              10. Al medesimo fine possono richiedere  alle  societa'
          fiduciarie, e alle societa' fiduciarie e  di  revisione  le
          quali sono  parimenti  tenute  a  fornirle  entro  quindici
          giorni, le  generalita'  degli  effettivi  proprietari  dei
          titoli  azionari  e  delle  altre  partecipazioni   sociali
          intestati al proprio nome. 
              11. Nei casi di societa' collegate a norma del comma 1,
          ove si verifichi l'ipotesi di una direzione  unitaria,  gli
          amministratori delle societa'  che  hanno  esercitato  tale
          direzione rispondono in solido con gli amministratori della
          societa' posta in liquidazione  coatta  amministrativa  dei
          danni da questi cagionati alla societa' stessa. 
              12. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
          amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.". 
              - La legge 1° agosto 1986, n. 430 reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno  1986,
          n. 233, recante norme  urgenti  sulla  liquidazione  coatta
          amministrativa delle societa' fiduciarie e di  revisione  e
          disposizioni   transitorie   sugli   enti    di    gestione
          fiduciaria". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  60,  del  decreto
          legislativo  23  luglio  1996,  n.415  (Recepimento   della
          direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai  servizi
          di investimento nel settore dei valori  mobiliari  e  della
          direttiva   93/6/CEE   del   15   marzo    1993    relativa
          all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di  investimento
          e degli enti creditizi): 
              "Art.  60.  SIM,  societa'  fiduciarie  e  banche  gia'
          autorizzate. 
              1. 
              2. 
              3. 
              4. Le Societa' fiduciarie che, alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sono  iscritte  nella  sezione
          speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della  legge  2
          gennaio 1991, n. 1, devono introdurre  nella  denominazione
          sociale le parole «societa' di  intermediazione  mobiliare»
          entro  novanta  giorni.  Esse  continuano  a  prestare   il
          servizio di gestione di  portafogli  d'investimento,  anche
          mediante  intestazione  fiduciaria,  e  sono  iscritte   di
          diritto  in  una  sezione   speciale   dell'albo   previsto
          dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a  svolgere
          servizi di investimento diversi da quello  di  gestione  di
          portafogli di  investimento  a  meno  che  non  cessino  di
          operare mediante intestazione  fiduciaria.  Dalla  data  di
          iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono
          soggette alle norme del presente decreto e non si applicano
          la legge 23 novembre 1939, n. 1966  e  il  decreto-legge  5
          giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla  L.
          1°(gradi) agosto 1986, n. 430. 
              5.".