Art. 12 Nozione, effetti e ambito di applicazione 1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione. 2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, puo' accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI. 3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonche' la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, ne' di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari. 4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attivita' imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti. 5. Sono altresi' escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta: a) le banche, le societa' capogruppo di banche e le societa' componenti il gruppo bancario; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385; c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; d) le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di investimento a capitale variabile e fisso, le societa' capogruppo di societa' di intermediazione mobiliare e le societa' componenti il gruppo; e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali; f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; h) i fondi pensione; i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. l) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' fiduciarie, le societa' fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le societa' fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestivita' previste dall'articolo 24. 7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi. 8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi e' integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b). 9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Albo degli intermediari finanziari): "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari: 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo.". b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. ". - Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 reca: "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461.". - Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n.326 reca: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.". - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 reca: "Codice delle assicurazioni private". - Si riporta il testo dell'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): "Art. 199. Societa' fiduciarie 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.". - La legge 23 novembre 1939, n.1966, reca: "Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione". - Si riporta il testo dell'artico 2 del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria): "Art. 2. Societa' controllate, a direzione unica e finanziate. 1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o di una societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa: a) la societa' che controlla direttamente od indirettamente la societa' posta in liquidazione coatta amministrativa; b) le societa' direttamente od indirettamente controllate dalla societa' posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla societa' che la controlla; c) le societa' che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa; d) le societa' finanziarie in via continuativa o in misura prevalente dalla societa' posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonche' l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali societa'. 2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societa' di cui al comma 1 e' compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario. 3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna societa', sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . 4. Nei confronti delle societa' di cui al comma 1, ancorche' non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle societa' poste in liquidazione coatta amministrativa puo' esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori. 5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario puo' richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Puo' altresi' chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le societa' in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e' aumentata di quindici unita'. Conseguentemente la CONSOB provvedera' a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1. 6. Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle piu' gravi irregolarita' di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potra' essere nominato amministratore giudiziario della societa' i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarita'. 7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilita', cui il commissario e' legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la societa' fiduciaria o le societa' fiduciarie e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 . Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive. 8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di societa' nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni. 10. Al medesimo fine possono richiedere alle societa' fiduciarie, e alle societa' fiduciarie e di revisione le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome. 11. Nei casi di societa' collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle societa' che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla societa' stessa. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.". - La legge 1° agosto 1986, n. 430 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria". - Si riporta il testo dell'articolo 60, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi): "Art. 60. SIM, societa' fiduciarie e banche gia' autorizzate. 1. 2. 3. 4. Le Societa' fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole «societa' di intermediazione mobiliare» entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla L. 1°(gradi) agosto 1986, n. 430. 5.".