Art. 12 
 
   Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e  della
Pensione di cittadinanza, di cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito
di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  sono  autorizzati
limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro  nel  2019,  di
7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel  2021  e
di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da  iscrivere  su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle  politiche  sociali  denominato  «Fondo  per  il  reddito  di
cittadinanza». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita'
di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al  comma  1,  ad
eccezione  delle  risorse  necessarie  per  le   finalita'   di   cui
all'articolo 13, comma 1, sono  trasferite  annualmente  all'INPS  su
apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato,  dal
quale sono prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del
beneficio  da  trasferire  sul  conto  acceso  presso   il   soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti  e
dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma
35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  L'Istituto
stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del  servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 
  3. Per  consentire  la  stipulazione,  previa  procedura  selettiva
pubblica,  di  contratti  con  le  professionalita'   necessarie   ad
organizzare  l'avvio  del  Rdc,  nelle  forme  del  conferimento   di
incarichi di collaborazione, nonche' per la selezione, la  formazione
e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il
beneficiario  nella  ricerca  di  lavoro,  nella  formazione  e   nel
reinserimento professionale, e' autorizzata la spesa  nel  limite  di
200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro  per  l'anno
2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021  a  favore  di  ANPAL
servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto  dal
presente comma. 
  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato,  ANPAL
servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro  i  limiti
di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  il
personale  gia'  dipendente  di  ANPAL  servizi  S.p.A  in  forza  di
contratti di lavoro a tempo determinato. 
  5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda
di Rdc e di pensione di cittadinanza  anche  attraverso  l'assistenza
dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS  ai  sensi
dell'articolo  5  comma  1,   nonche'   per   le   attivita'   legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate  ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20  milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione  organica
dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, e' autorizzata una spesa di  50
milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle
strutture  dell'INPS  al  fine  di   dare   piena   attuazione   alle
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  7. Al  fine  dell'adeguamento  e  della  manutenzione  dei  sistemi
informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per  attivita'
di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 255, le parole «Fondo per il reddito di cittadinanza»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Fondo   da   ripartire   per
l'introduzione del reddito di cittadinanza»; 
    b) al comma 258: 
      1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni  di  euro
per l'anno 2020»; 
      2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo  fino  a
10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con  le  seguenti:  «.
Per  il  funzionamento  dell'ANPAL  Servizi  Spa  e'   destinato   un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»; 
      3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di  euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021,» sono soppresse. 
  9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, a  valere  sulle  disponibilita'  del  conto  di
tesoreria di cui al comma  2,  alla  concessione  di  ogni  beneficio
economico del Rdc, un  ammontare  di  risorse  pari  alle  mensilita'
spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il  beneficio  e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita'  e'  altresi'  accantonata
una quota pari alla meta' di una mensilita'  aggiuntiva  per  ciascun
nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener
conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso  di  esaurimento
delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette  risorse,  e'
ristabilita  la  compatibilita'  finanziaria  mediante  rimodulazione
dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di
cui  al  secondo  periodo,  l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le
erogazioni  sono  sospese.  La   rimodulazione   dell'ammontare   del
beneficio opera esclusivamente nei  confronti  delle  erogazioni  del
beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
  10. Fermo restando il monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma
257, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'INPS  provvede  al
monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc,  della
Pensione di cittadinanza e degli incentivi  di  cui  all'articolo  8,
inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese  la  rendicontazione   con
riferimento alla mensilita' precedente  delle  domande  accolte,  dei
relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del  comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo  le  indicazioni  fornite  dai
medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti
disposti ai sensi del comma 9, del novanta per  cento  delle  risorse
disponibili ai sensi del comma 1. 
  11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di cui  al  primo  periodo
del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali
minori  oneri,  aventi  anche  carattere  pluriennale,  le  correlate
risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai  centri
per l'impiego di cui  all'articolo  18  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In  tal  caso
sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma
1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura  di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12. Al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi
per l'adeguamento  dei  sistemi  informativi  dei  comuni,  in  forma
singola o associata, per effetto  di  quanto  previsto  dal  presente
decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue  della
quota del Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione  sociale
di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, destinata  al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei  servizi
sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.  147  del
2017.