Art. 12 
 
Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione 
 
  1. Durante il periodo transitorio,  ai  fini  dell'applicazione  di
quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 2 settembre 2014, n.  166,  gli  investimenti,  detenuti  dai
fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA  del  Regno  Unito
sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.