Art. 12 
 
 
Disposizioni relative ai termini di prescrizione  delle  obbligazioni
                              doganali 
 
  1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 84 (Termini per la notifica dell'obbligazione doganale). - 1.
I termini  per  la  notifica  dell'obbligazione  doganale  avente  ad
oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni
dell'Unione europea. 
  2. Qualora l'obbligazione avente  ad  oggetto  i  diritti  doganali
sorga a seguito  di  un  comportamento  penalmente  perseguibile,  il
termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni. 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016».