(Convenzione-art. 12)
 
  Articolo 12 -	Scambio di informazioni tra  le  autorita'  pubbliche
competenti,  le  organizzazioni  sportive  e  gli   operatori   delle
scommesse sportive 
 
  1	Fatto salvo l'articolo 14, ciascuna  Parte  facilita,  a  livello
nazionale e  internazionale  e  in  conformita'  al  proprio  diritto
nazionale, gli scambi di informazioni tra le autorita' competenti, le
organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni  sportive,
gli operatori delle scommesse sportive e le piattaforme nazionali. In
particolare, ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per  la
condivisione delle informazioni pertinenti qualora tali  informazioni
possano essere d'aiuto ai fini della valutazione del rischio  di  cui
all'articolo 5,  segnatamente  la  condivisione  tempestiva  con  gli
organizzatori di  competizioni  di  informazioni  sulla  tipologia  e
l'oggetto delle scommesse offerte e la condivisione  di  informazioni
contestualmente  all'avvio  o  allo   svolgimento   di   indagini   e
procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive. 
  2	Su richiesta il destinatario di tali informazioni, in conformita'
al  diritto  nazionale,  informa  senza  indugio  l'organizzazione  o
l'autorita' che ha condiviso le informazioni sul  seguito  dato  alla
comunicazione. 
  3	Ciascuna  Parte  esamina  come   sviluppare   o   rafforzare   la
collaborazione e lo scambio di informazioni nel contesto della  lotta
alle scommesse illegali come disposto all'articolo 11 della  presente
Convenzione.