Articolo 12 - Scambio di informazioni tra le autorita' pubbliche competenti, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse sportive 1 Fatto salvo l'articolo 14, ciascuna Parte facilita, a livello nazionale e internazionale e in conformita' al proprio diritto nazionale, gli scambi di informazioni tra le autorita' competenti, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive e le piattaforme nazionali. In particolare, ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni pertinenti qualora tali informazioni possano essere d'aiuto ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 5, segnatamente la condivisione tempestiva con gli organizzatori di competizioni di informazioni sulla tipologia e l'oggetto delle scommesse offerte e la condivisione di informazioni contestualmente all'avvio o allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive. 2 Su richiesta il destinatario di tali informazioni, in conformita' al diritto nazionale, informa senza indugio l'organizzazione o l'autorita' che ha condiviso le informazioni sul seguito dato alla comunicazione. 3 Ciascuna Parte esamina come sviluppare o rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni nel contesto della lotta alle scommesse illegali come disposto all'articolo 11 della presente Convenzione.