Art. 12 
 
  Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo
27  ottobre  2009,  n.  150,  presso  l'Organismo   indipendente   di
valutazione opera la Struttura tecnica permanente per la  misurazione
della performance,  di  seguito  «Struttura  tecnica»,  dotata  delle
risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
  2.  Il  responsabile  della  Struttura  tecnica  e'  nominato   dal
Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv,  ed  individuato
nel dirigente di seconda fascia di cui al comma  3,  in  possesso  di
specifica professionalita' ed esperienza nel campo della  misurazione
della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito  contingente  di
personale costituito complessivamente fino ad un massimo di  quindici
unita', di cui una di qualifica dirigenziale non generale. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti all'art. 14,  commi  9  e  10,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e  successive
          modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.