Art. 12 Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso l'Organismo indipendente di valutazione opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed individuato nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici unita', di cui una di qualifica dirigenziale non generale.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti all'art. 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.