Art. 12 
 
Modifiche al codice penale in materia  di  deformazione  dell'aspetto
  della  persona  mediante  lesioni  permanenti  al   viso,   nonche'
  modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. Dopo l'articolo 583-quater del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  583-quinquies  (Deformazione  dell'aspetto   della   persona
mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque  cagiona  ad  alcuno
lesione personale dalla quale derivano la deformazione o  lo  sfregio
permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici
anni. 
    
  La condanna ovvero l'applicazione della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da
qualsiasi  ufficio   attinente   alla   tutela,   alla   curatela   e
all'amministrazione di sostegno». 
  2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo
la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,». 
  3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero  4
e' abrogato. 
  4. All'articolo 585,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies». 
  5. All'articolo 4-bis della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui  agli
articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»; 
    b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i  delitti  di  cui
agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,». 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 576 del codice  penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 576 (Circostanze  aggravanti.  Ergastolo).  -  Si
          applica  la  pena  dell'ergastolo  se  il  fatto  preveduto
          dall'articolo precedente e' commesso: 
                1. col concorso di taluna delle circostanze  indicate
          nel n. 2 dell'art. 61; 
                2.  contro  l'ascendente  o  il  discendente,  quando
          concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
          dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico  o  un
          altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione; 
                3. dal latitante,  per  sottrarsi  all'arresto,  alla
          cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi  i  mezzi
          di sussistenza durante la latitanza; 
                4.  dall'associato  per  delinquere,  per   sottrarsi
          all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 
                5. in  occasione  della  commissione  di  taluno  dei
          delitti  previsti  dagli   articoli   572,   583-quinquies,
          600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; 
                5.1.  dall'autore  del  delitto  previsto   dall'art.
          612-bis nei confronti della persona offesa; 
                5-bis.  contro  un  ufficiale  o  agente  di  polizia
          giudiziaria, ovvero  un  ufficiale  o  agente  di  pubblica
          sicurezza,  nell'atto  o  a  causa  dell'adempimento  delle
          funzioni o del servizio. 
              E' latitante, agli effetti della legge penale,  chi  si
          trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 583 del codice  penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art.  583 (Circostanze  aggravanti).  -   La   lesione
          personale e' grave e si applica  la  reclusione  da  tre  a
          sette anni: 
                1. se dal fatto deriva  una  malattia  che  metta  in
          pericolo la vita della persona offesa, ovvero una  malattia
          o un'incapacita' di attendere  alle  ordinarie  occupazioni
          per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
                2. se il fatto produce l'indebolimento permanente  di
          un senso o di un organo; 
                3. 
              La lesione personale e' gravissima,  e  si  applica  la
          reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 
                1.   una   malattia   certamente   o    probabilmente
          insanabile; 
                2. la perdita di un senso; 
                3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
          l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
          o della capacita' di procreare,  ovvero  una  permanente  e
          grave difficolta' della favella; 
                4. (abrogato). 
                5.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 585 del codice  penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art.  585 (Circostanze  aggravanti).    -   Nei   casi
          previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis , 583-quinquies e
          584, la pena e'  aumentata  da  un  terzo  alla  meta',  se
          concorre  alcuna  delle  circostanze  aggravanti   previste
          dall'art. 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre
          alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577,
          ovvero se il fatto e' commesso  con  armi  o  con  sostanze
          corrosive, ovvero da persona travisata o  da  piu'  persone
          riunite. 
              Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 
                1.  quelle  da  sparo  e  tutte  le  altre   la   cui
          destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 
                2. tutti gli strumenti atti ad offendere,  dei  quali
          e' dalla legge vietato il porto in  modo  assoluto,  ovvero
          senza giustificato motivo. 
              Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas
          asfissianti o accecanti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta') cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati collaborino con la giustizia  a  norma  dell'art.
          58-ter della presente legge o a  norma  dell'art.  323-bis,
          secondo comma, del  codice  penale:  delitti  commessi  per
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   o   di
          eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
          atti di violenza, delitti di cui agli articoli  314,  primo
          comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  primo
          comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice
          penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle   condizioni
          previste dallo stesso articolo ovvero al fine di  agevolare
          l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
          cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
          e secondo comma, 601, 602,  609-octies  e  630  del  codice
          penale, all'art. 12, commi 1 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, all'art. 291-quater del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni  degli  articoli  16-nonies   e   17-bis   del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,   e
          successive modificazioni. 
              1-bis. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per uno  dei  delitti  ivi
          previsti, purche' siano stati acquisiti  elementi  tali  da
          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi  in
          cui  la  limitata  partecipazione   al   fatto   criminoso,
          accertata nella sentenza di  condanna,  ovvero  l'integrale
          accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei  casi
          in cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta
          risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti   dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze attenuanti previste dall'art.  62,  numero  6),
          anche qualora il risarcimento del danno sia  avvenuto  dopo
          la sentenza di condanna,  dall'art.  114  ovvero  dall'art.
          116, secondo comma, del codice penale. 
              1-ter. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,
          all'art. 291-ter del citato testo unico di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,
          all'art. 73 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,   limitatamente   alle   ipotesi
          aggravate ai sensi dell'art.  80,  comma  2,  del  medesimo
          testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del  codice
          penale,  realizzato  allo  scopo  di   commettere   delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'art. 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,  capo
          III,  sezione  I,  del  medesimo  codice,  dagli   articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quater. I benefici di cui al comma 1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          articoli  583-quinquies,  600-bis,   600-ter,   600-quater,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
          609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
          dei   risultati   dell'osservazione    scientifica    della
          personalita' condotta collegialmente  per  almeno  un  anno
          anche con la partecipazione degli esperti di cui al  quarto
          comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di
          cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
          previsto dall'art. 609-bis  del  codice  penale  salvo  che
          risulti applicata la circostanza  attenuante  dallo  stesso
          contemplata. 
              1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
          della concessione dei benefici ai detenuti e internati  per
          i delitti di  cui  agli  articoli  583-quinquies,  600-bis,
          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
          all'art.    600-quater.1,    600-quinquies,     609-quater,
          609-quinquies e 609-undecies  del  codice  penale,  nonche'
          agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se
          commessi in danno di persona minorenne,  il  magistrato  di
          sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  valuta  la
          positiva  partecipazione  al  programma  di  riabilitazione
          specifica di cui all'art. 13-bis della presente legge. 
              2. Ai fini della concessione dei  benefici  di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. 
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o  il  tribunale
          di sorveglianza decide acquisite  dettagliate  informazioni
          dal questore. In ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi
          trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
              3.  Quando   il   comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati  per  delitti  dolosi   quando   il   Procuratore
          nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  o  il  Procuratore
          distrettuale comunica, d'iniziativa o su  segnalazione  del
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          competente  in  relazione  al   luogo   di   detenzione   o
          internamento,   l'attualita'   di   collegamenti   con   la
          criminalita' organizzata. In tal caso  si  prescinde  dalle
          procedure previste dai commi 2 e 3.».