Art. 12 
 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il Segretario  generale  del  Ministero  e'  nominato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni e, in conformita' a  quanto  disposto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Il  Segretario  generale  assicura,  in  attuazione  degli  indirizzi
impartiti dal  Ministro,  il  coordinamento  e  l'unita'  dell'azione
amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi  e  le  strategie
concernenti  l'attivita'  complessiva  del  Ministero,  coordina  gli
uffici  e  le  attivita'  del  Ministero,  vigila  su  efficienza   e
rendimento degli stessi e riferisce periodicamente  al  Ministro  gli
esiti della propria attivita'. Il  Segretario  generale  coordina  le
direzioni  generali  centrali  e  gli  uffici  dirigenziali  generali
periferici  del  Ministero  ed  e'  responsabile  nei  confronti  del
Ministro   dell'attivita'   di   coordinamento   e   della   puntuale
realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera  b),  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il  Segretario  generale  esercita
poteri di  direzione,  indirizzo  e  coordinamento  e  controllo  sui
segretari distrettuali del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  con  riferimento  alle  loro  funzioni  ispettive   e   di
coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione
generale  Organizzazione  e  alla  Direzione  generale  Contratti   e
concessioni. 
  2. Il  Segretario  generale,  in  attuazione  degli  indirizzi  del
Ministro, in particolare: 
  a) esercita il coordinamento  dell'attivita'  degli  uffici,  anche
attraverso  la  convocazione  periodica  in  conferenza,  anche   con
modalita' telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali
per l'esame di questioni  di  carattere  generale  o  di  particolare
rilievo oppure afferenti a piu' competenze; puo' convocare i titolari
degli uffici  dirigenziali  generali  periferici  del  Ministero;  la
conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici
dirigenziali generali periferici e dei segretari distrettuali  e'  in
ogni caso convocata ai fini del coordinamento  dell'elaborazione  dei
programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i); 
  b) coordina le attivita' delle direzioni generali  centrali,  nelle
materie di rispettiva competenza,  per  le  intese  istituzionali  di
programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b),  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; 
  c) assicura la risoluzione di  conflitti  positivi  e  negativi  di
competenza tra i direttori  generali  centrali  e  i  titolari  degli
uffici dirigenziali generali periferici del  Ministero;  in  caso  di
inerzia o ritardo, anche nell'avvio  di  procedimenti  d'ufficio,  da
parte dei direttori generali centrali o  dei  titolari  degli  uffici
dirigenziali  generali  periferici  del   Ministero,   ne   sollecita
l'attivita' e propone al Ministro la nomina, tra i dirigenti generali
del Ministero, del titolare del potere sostitutivo; 
  d) concorda con i direttori generali competenti  le  determinazioni
di   carattere   intersettoriale   che   esorbitino   la   competenza
territoriale dei segretari distrettuali; 
  e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e
paesaggistici, senza diritto di voto; 
  f) coordina le iniziative in materia di  sicurezza  del  patrimonio
culturale,  nonche'  gli  interventi  conseguenti  a   emergenze   di
carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le  altre
Istituzioni competenti; 
  g) raccoglie, coordina  e  analizza  i  fabbisogni  del  patrimonio
immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero;  cura  i
rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte salve  le  ipotesi  di  cui
agli articoli 15, comma 2, lettera a), e 16, comma 2, lettera b); 
  h) coordina la predisposizione delle relazioni ai  sensi  di  legge
alle Istituzioni ed agli Organismi sovranazionali  e  al  Parlamento,
anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice; raccoglie  e  coordina  i
dati forniti dalle direzioni  generali  centrali  per  l'espletamento
dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli  organi  di
controllo; 
  i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei  programmi  annuali  e
pluriennali  del  Ministero  e  dei  relativi  piani  di  spesa,   da
sottoporre all'approvazione del  Ministro,  anche  sulla  base  delle
risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a); 
  l) formula proposte  al  Ministro,  sentiti  i  direttori  generali
centrali, i titolari degli uffici dirigenziali  di  livello  generale
periferici e i segretari distrettuali, ai fini  dell'esercizio  delle
funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
  m) coordina le attivita' di rilevanza europea e internazionale, ivi
inclusa la programmazione dei  fondi  europei  diretti  e  indiretti,
anche  svolgendo,  ove  richiesto  e  comunque  nel  rispetto   della
normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorita'  di
gestione dei programmi europei; coordina i rapporti  con  l'Unesco  e
promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi  nelle  liste
del  patrimonio  mondiale  materiale  e   immateriale,   sulla   base
dell'attivita'  istruttoria  compiuta  dalle   competenti   direzioni
generali; 
  n)  coordina  il  Nucleo   ispettivo   e   il   programma   annuale
dell'attivita'  ispettiva,  sulla  base  degli  indirizzi   e   delle
determinazioni del Ministro; 
  o) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno,  sulla
base delle  proposte  e  delle  istruttorie  curate  dalle  direzioni
generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 29 e
dai segretariati distrettuali, del Piano strategico «Grandi  Progetti
Beni culturali», di cui articolo 7, comma  1,  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una
relazione  concernente  gli  interventi  del  Piano  strategico  gia'
realizzati e lo stato di  avanzamento  di  quelli  avviati  nell'anno
precedente e non ancora conclusi; 
  p) coordina l'istruttoria dei programmi e degli atti da  sottoporre
al CIPE; 
  q) coordina le attivita' per la  realizzazione  di  interventi  sul
territorio di  particolare  complessita'  e  rilievo  strategico,  in
attuazione delle direttive del Ministro; 
  r) assicura, in raccordo con l'Ufficio Stampa e  con  la  Direzione
generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta
agli uffici centrali e periferici del Ministero; 
  s)  si  raccorda  con  la  Direzione  generale  Organizzazione  per
l'allocazione delle risorse umane e la mobilita' delle  medesime  tra
le diverse direzioni ed uffici, sia centrali sia periferici, anche su
proposta dei relativi direttori; 
  t)  assicura   l'adempimento   degli   obblighi   in   materia   di
anticorruzione, nonche' di pubblicita', trasparenza e  diffusione  di
informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati  personali,  di
cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni; in particolare, per  garantire  la  trasparenza  e  la
pubblicita' delle attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e  di  ricerca
in materia di beni culturali e paesaggistici, assicura che tutti  gli
atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi
centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni  di
tutela e valorizzazione di cui al Codice siano  pubblicati  nel  sito
internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha
adottato l'atto; 
  u) svolge i compiti di autorita' centrale prevista dall'articolo  4
della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento  europeo
e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali  usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro; 
  v) provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  di
competenza  del  Ministro  e,  d'intesa  con  la  Direzione  generale
Bilancio,  di  vigilanza  sull'Istituto  per  il  credito   sportivo,
limitatamente  agli  interventi  in  materia  di  beni  e   attivita'
culturali; 
  z)  assicura  il  coordinamento  delle   politiche   dei   prestiti
all'estero dei beni culturali,  in  attuazione  delle  direttive  del
Ministro; 
  aa) assicura il coordinamento in materia di politiche  del  turismo
con il competente  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo; 
  bb)  assicura  il  coordinamento  delle  politiche  in  materia  di
comunicazione e informazione istituzionale, anche attraverso il  sito
web del Ministero e in raccordo con l'Ufficio Stampa; 
  3.  Presso  il  Segretariato  generale   operano   la   Commissione
consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e
per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della  legge  20
febbraio 2006, n. 77, il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione
europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 
  5.  Il  Segretariato  generale  si  articola  in   quattro   uffici
dirigenziali di livello non  generale  centrali  e  nei  Segretariati
distrettuali del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
uffici dirigenziali di livello non generale  periferici,  individuati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni. 
  6. Presso il Segretariato generale opera un  Nucleo  ispettivo  cui
sono assegnati cinque dirigenti di livello non generale,  di  cui  un
coordinatore,  con  funzioni  ispettive,  competenti  anche,  in  via
esclusiva, allo svolgimento di compiti ispettivi sulle attivita'  dei
Segretariati distrettuali. I predetti dirigenti non possono svolgere,
in nessun caso, attivita' di gestione amministrativa. 
  7. Presso il Segretariato generale operano con funzioni di supporto
al Segretario generale i  seguenti  uffici  dirigenziali  di  livello
generale: 
    a)  l'Unita'  per   la   programmazione,   l'innovazione   e   la
digitalizzazione dei processi,  che  svolge  compiti  in  materia  di
programmazione  strategica,  innovazione   e   digitalizzazione   dei
processi, e in particolare: 
  1) cura il coordinamento dei  sistemi  informativi  del  Ministero;
promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione, ad
opera delle  direzioni  generali,  ciascuna  nel  proprio  ambito  di
competenza, dell'attivita' amministrativa posta in essere dallo Stato
nella  tutela  del  patrimonio  culturale;  promuove  e  coordina  la
digitalizzazione, ad opera delle direzioni generali,  del  patrimonio
culturale nazionale; 
  2)  svolge  i  compiti  previsti  dall'articolo   17   del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni; rappresenta il Ministero  in
organismi  e  azioni  europee  e  internazionali  nel   campo   della
digitalizzazione  e  delle  tecnologie  dell'informazione   e   della
comunicazione; 
    b) l'Unita' per  la  sicurezza  del  patrimonio  culturale  e  la
gestione  delle  emergenze,   che   assicura   il   coordinamento   e
l'attuazione di tutte le  iniziative  in  materia  di  sicurezza  del
patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi  conseguenti
ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con
le altre amministrazioni competenti; da  tale  Unita'  dipendono  gli
Uffici speciali eventualmente istituiti ai  sensi  dell'articolo  54,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  8. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 7 costituiscono
centri di costo del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  del
Segretariato generale. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, comma 3, e 16,
          comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio  2001,
          n. 106, S.O.: 
              «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -
          (Omissis). 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6.». 
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali).  -  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
          generali,  comunque  denominati,  nell'ambito   di   quanto
          stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
          compiti e poteri: 
              (Omissis). 
                b)  curano  l'attuazione  dei  piani,   programmi   e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali;». 
              - Si riporta il testo  all'art.  2,  comma  203,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: 
              «203. Gli interventi che coinvolgono una  molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
          la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o  tra
          il soggetto pubblico competente  e  la  parte  o  le  parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che  richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; 
                b) "Intesa istituzionale  di  programma",  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367 ; 
                c)  "Accordo  di   programma   quadro",   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'articolo
          27 della legge 8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                d)  "Patto  territoriale",  come  tale   intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
                e); 
                f).». 
              -  Si  riporta  il  testo  all'art.  84   del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 84 (Informazioni alla Commissione  europea  e  al
          Parlamento  nazionale).  -  1.  Il  Ministro   informa   la
          Commissione europea delle misure adottate  dall'Italia  per
          assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce  le
          corrispondenti  informazioni  trasmesse  alla   Commissione
          dagli altri Stati membri. 
              2. Il Ministro  trasmette  annualmente  al  Parlamento,
          entro il termine di presentazione del disegno di  legge  di
          bilancio, una relazione sull'attuazione del  presente  Capo
          nonche'  sull'attuazione   della   direttiva   UE   e   del
          regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. 
              3.  Il   Ministro,   sentito   il   competente   organo
          consultivo,  predispone  ogni   tre   anni   la   relazione
          sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni  la
          relazione  sull'applicazione  della  direttiva  UE  per  la
          Commissione  indicata  al  comma  1.  Le   relazioni   sono
          trasmesse al Parlamento.». 
              - Per l'art. 4, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 2. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  1,  del
          decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,   n.   106,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175: 
              «Art.  7  (Piano  strategico   Grandi   Progetti   Beni
          culturali e altre misure urgenti per  il  patrimonio  e  le
          attivita' culturali). - 1. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentiti  il
          Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici  e
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, e' adottato, entro il 31  dicembre  di  ogni
          anno e, per il 2014, anche in data  antecedente,  il  Piano
          strategico "Grandi Progetti Beni culturali", ai fini  della
          crescita della capacita' attrattiva  del  Paese.  Il  Piano
          individua beni o siti di eccezionale interesse culturale  e
          di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente
          realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione,
          valorizzazione  e  promozione  culturale,  anche   a   fini
          turistici. Per  l'attuazione  degli  interventi  del  Piano
          strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e'  autorizzata
          la spesa di 5 milioni di euro per il 2014,  30  milioni  di
          euro per il 2015 e 50 milioni  di  euro  per  il  2016.  Ai
          relativi  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per l'anno 2014, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al
          Piano  strategico  "Grandi  Progetti  Beni  culturali"   e'
          destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse  per
          le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti  in
          favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60,  comma
          4, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  come  da  ultimo
          sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro  il  31
          marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo presenta alle Camere una  relazione
          concernente gli interventi gia' realizzati e  lo  stato  di
          avanzamento di quelli avviati nell'anno  precedente  e  non
          ancora conclusi.». 
              - Per il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  20
          febbraio 2006, n. 77, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 marzo 2006, n. 58: 
              «Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione
          dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi  turistici
          locali). - 1. La Commissione  consultiva  per  i  piani  di
          gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per  i  sistemi
          turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali, oltre a  esercitare  le  funzioni
          previste dal decreto 27  novembre  2003,  rende  pareri,  a
          richiesta del Ministro, su questioni attinenti  ai  siti  e
          agli  elementi  italiani  UNESCO  e  si  esprime  ai  sensi
          dell'art. 4,  comma  2,  secondo  periodo,  della  presente
          legge. 
              2. I componenti della Commissione di  cui  al  comma  1
          esercitano le loro funzioni  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze  istituzionali.  Ad  essi  non  sono  attribuiti
          gettoni o indennita' di funzione. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio del mare e il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari   e    forestali    designano    ciascuno    tre
          rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al
          comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3: 
              «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine  di  assicurare  una  piu'  efficace
          partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  del  diritto
          dell'Unione europea e la puntuale attuazione  dello  stesso
          nell'ordinamento  interno,   le   amministrazioni   statali
          individuano al  loro  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove  strutture
          organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli  atti
          dell'Unione europea. 
              2. I  nuclei  di  cui  al  comma  1  sono  composti  da
          personale  delle  diverse   articolazioni   delle   singole
          amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.  Essi
          assicurano il monitoraggio  delle  attivita'  di  rilevanza
          europea di competenza delle  rispettive  amministrazioni  e
          contribuiscono alla predisposizione da parte di queste  dei
          rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
          trasmettere alle Camere o ad altri  soggetti  istituzionali
          ai sensi della presente legge. 
              3.  I  responsabili  dei  nuclei  di  cui  al  comma  1
          assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
          presso il Comitato tecnico di valutazione,  salvo  che  non
          siano essi  stessi  designati  quali  rappresentanti  delle
          proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.». 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  4,  commi  4  e
          4-bis, e 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203, S.O.: 
              «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -
          (Omissis). 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.». 
              «Art. 54 (Ordinamento). - (Omissis). 
              2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art. 17 (Responsabile per la  transizione  digitale  e
          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le  Linee  guida  .   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica
          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e
          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; 
                d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                e)   analisi    periodica    della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
                g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
                j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis; 
                j-bis) pianificazione e coordinamento degli  acquisti
          di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e   di
          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'
          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in
          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di
          cui all'art. 16, comma 1, lettera b). 
              1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
              1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al  comma  1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
              1-quater. E'  istituito  presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma   2.   Ricevuta   la
          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,
          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi
          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in
          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il
          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente
          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna
          amministrazione. 
              1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito  una  guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
              1-sexies.  Nel   rispetto   della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
              1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies  possono
          esercitare le funzioni di cui al medesimo  comma  anche  in
          forma associata.».