Art. 12 Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv 1. L'Oiv svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. L'Oiv e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. La nomina dell'Oiv e' effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 4. Ai componenti dell'Oiv e' corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 12: - Per gli articoli 14 e 14-bis del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedi nelle note alle premesse.