Art. 12 
 
 
          Direzione generale per le attivita' territoriali 
 
  1. La Direzione generale per le attivita' territoriali si  articola
in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) vigilanza, controllo e relative sanzioni  sulle  attivita'  di
call center ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni; 
    b) modifiche, compatibilizzazione e  ottimizzazione  di  impianti
radiofonici in analogico in concessione di cui al decreto legislativo
31  luglio  2005,  n.  177;  verifiche  tecniche  sugli  impianti  di
radiodiffusione   televisiva   e   dei   connessi   collegamenti   di
comunicazione  elettronica  e  rilascio  del  relativo  parere   alla
Direzione generale per i servizi  di  comunicazione  elettronica,  di
radiodiffusione e postali; collaborazione con le Autorita'  regionali
in materia di inquinamento elettromagnetico per quanto di competenza; 
    c)  vigilanza,  controllo   e   relative   sanzioni,   anche   su
disposizione dell'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza,  per
la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche  dei  servizi
aereonautici, dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge  8
aprile 1983, n. 110 e della vigente normativa; 
    d) collaborazione con le altre amministrazioni competenti per  la
tutela delle comunicazioni  elettroniche  durante  le  manifestazioni
pubbliche; 
    e) vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di  rete,
sugli apparati e prodotti interconnessi  e  collegati  alle  reti  di
comunicazione elettronica pubbliche e private  previsti  dal  decreto
legislativo  n.  259  del  2003;  individuazione  e  rimozione  delle
interferenze   ai   servizi   di    comunicazione    elettronica    e
radiodiffusione sonora e televisiva; 
    f) monitoraggio  con  sistemi  elettronici  fissi  e  mobili  del
corretto   utilizzo   dello   spettro   radioelettrico,   anche    in
coordinamento  con  la  Direzione   generale   per   i   servizi   di
comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e  postali   e   la
Direzione  generale  per  le  tecnologie  delle  comunicazioni  e  la
sicurezza informatica -  Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
delle tecnologie dell'informazione; 
    g) coordinamento e organizzazione dei collaudi e  ispezioni  agli
impianti di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni a
bordo delle navi e degli aeromobili civili non iscritti  al  Registro
aereonautico nazionale (RAN) ai  sensi  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259;  rilascio  dei  relativi  certificati  e  titoli
abilitativi; 
    h) coordinamento e organizzazione  dei  collaudi  e  ispezioni  a
bordo delle navi degli impianti  radio  destinati  alla  salvaguardia
della vita umana  in  mare  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, in coordinamento con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
    i) rilascio del nulla osta di competenza alla  costruzione,  alla
modifica e allo spostamento delle condutture di energia  elettrica  e
delle tubazioni metalliche sotterrate ai sensi dell'articolo  95  del
decreto legislativo  n.  259  del  2003;  vigilanza  ispettiva  e  di
controllo sulle interferenze  tra  impianti,  condutture  di  energia
elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e  reti  di  comunicazione
elettronica; partecipazione alle Conferenze dei servizi di  cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    l) verifica dei requisiti minimi  dei  sistemi  di  comunicazione
radio e/o telefonica degli  Istituti  di  vigilanza  privata  di  cui
all'Allegato E) del decreto del Ministero  dell'interno  1°  dicembre
2010, n. 269 in coordinamento con il Ministero dell'interno; 
    m) prestazioni eseguite in conto terzi,  per  quanto  di  propria
competenza,  individuate  ai  sensi  dell'articolo  6   del   decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, anche tramite la definizione di
accordi e convenzioni stipulati con altre amministrazioni  pubbliche,
enti e privati; 
    n) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle apparecchiature
radio ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128, in
raccordo  con  la  Direzione  generale  per   le   tecnologie   delle
comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto  superiore  delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 
    o)  vigilanza  e  controllo   relativamente   all'equipaggiamento
marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; 
    p) monitoraggio radioelettrico in occasione di eventi speciali  e
di manifestazioni pubbliche di particolare interesse  sul  territorio
nazionale, in raccordo con la Direzione generale  per  i  servizi  di
comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e  postali   e   la
Direzione  generale  per  le  tecnologie  delle  comunicazioni  e  la
sicurezza informatica -  Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
delle tecnologie dell'informazione; 
    q)   direttive,   provvedimenti   e   circolari   di    carattere
amministrativo relative all'esercizio delle stazioni  radioelettriche
per  il  settore  marittimo  e  aeronautico,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 259 del 2003, di concerto con  la  Direzione  generale
per i servizi di  comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e
postali e rilascio dei  relativi  titoli  abilitativi  ai  sensi  dei
decreti 10 agosto 1965, 8 marzo 2015 e 25 settembre 2018; 
    r)   direttive,   provvedimenti   e   circolari   di    carattere
amministrativo relative all'esercizio di stazioni radioelettriche  di
radioamatore ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
in  coordinamento  con  la  Direzione  generale  per  i  servizi   di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; esame per il
conseguimento della patente di radioamatore e rilascio  dei  relativi
titoli abilitativi; 
    s) accertamento della sussistenza dei requisiti per  il  rilascio
delle autorizzazioni generali di propria competenza nonche' attivita'
di vigilanza e  controllo  sulla  fornitura  di  reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica ad uso  pubblico  e  privato  di  cui  agli
articoli 25 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003; 
    t) vigilanza e controllo sulla fornitura del servizio  universale
di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003; 
    u) supporto alle attivita' di revisione sugli enti cooperativi ai
sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in coordinamento
con la Direzione generale per la vigilanza  sugli  enti  cooperativi,
sulle societa' e sul sistema camerale; 
    v) supporto  alla  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese  relativamente  ai   controlli   e   alle   ispezioni   sulla
realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni; 
    z) ulteriori attivita' di vigilanza e controllo nel settore delle
comunicazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni normative
in materia; 
    aa) supporto all'attuazione di  nuove  disposizioni  normative  a
livello territoriale in coordinamento con le Direzioni generali nelle
materie di competenza del Ministero; 
    bb) organizzazione e gestione  di  sportelli  informativi  per  i
cittadini e le imprese e di raccordo con le  economie  dei  territori
nelle materie di competenza del Ministero; 
    cc) coordinamento ed indirizzo degli Ispettorati territoriali, in
coordinamento con le Direzioni generali competenti per  materia,  per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, nonche'  per
la gestione delle risorse finanziarie stanziate per il  funzionamento
degli  Ispettorati  territoriali  e  per  il   potenziamento   e   la
manutenzione dei relativi  impianti  e  attrezzature;  supporto  agli
Ispettorati territoriali per tutti gli affari relativi al contenzioso
e ai rapporti con l'Autorita' giudiziaria e  con  l'Avvocatura  dello
Stato; 
    dd)   attivita'   di   coordinamento   territoriale,   giuridico,
amministrativo ed organizzativo nelle materie gestite dalla Direzione
generale. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   24-bis   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,   e
          successive modificazioni, recante «Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese.»: 
              «Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela  dei  dati
          personali, della sicurezza nazionale, della  concorrenza  e
          dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center).  -
          1. Le  misure  del  presente  articolo  si  applicano  alle
          attivita'  svolte  da  call  center  indipendentemente  dal
          numero di dipendenti occupati. 
              2.   Qualora   un   operatore   economico   decida   di
          localizzare,   anche   mediante   affidamento   a    terzi,
          l'attivita' di call center fuori dal  territorio  nazionale
          in un Paese che non e'  membro  dell'Unione  europea,  deve
          darne  comunicazione,  almeno  trenta  giorni   prima   del
          trasferimento: 
                a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          nonche' all'Ispettorato nazionale del  lavoro  a  decorrere
          dalla data  della  sua  effettiva  operativita'  a  seguito
          dell'adozione dei decreti di cui  all'art.  5  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.  149,   indicando   i
          lavoratori  coinvolti;   la   predetta   comunicazione   e'
          effettuata dal soggetto che  svolge  il  servizio  di  call
          center; 
                b) al Ministero dello sviluppo  economico,  indicando
          le  numerazioni  telefoniche  messe  a   disposizione   del
          pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati; 
                c) al Garante per la protezione dei  dati  personali,
          indicando le misure  adottate  per  garantire  il  rispetto
          della  legislazione  nazionale,  e  in  particolare   delle
          disposizioni del codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, nonche' delle  disposizioni  concernenti  il  registro
          pubblico  delle  opposizioni,  istituito   ai   sensi   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 
              3. Gli operatori economici che,  antecedentemente  alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          hanno localizzato,  anche  mediante  affidamento  a  terzi,
          l'attivita' di call center fuori dal  territorio  nazionale
          in un Paese che non e' membro dell'Unione  europea,  devono
          darne comunicazione ai soggetti di cui  al  comma  2  entro
          sessanta giorni dalla medesima data di entrata  in  vigore,
          indicando le numerazioni telefoniche messe  a  disposizione
          del pubblico e utilizzate per i servizi  delocalizzati.  In
          caso di  omessa  o  tardiva  comunicazione  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000  euro  per
          ciascun giorno di ritardo. 
              4.  In  attesa  di  procedere  alla  ridefinizione  del
          sistema degli incentivi  all'occupazione  nel  settore  dei
          call   center,   nessun   beneficio,   anche   fiscale    o
          previdenziale, previsto per  tale  tipologia  di  attivita'
          puo' essere erogato a operatori economici che, dopo la data
          di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione,
          delocalizzano l'attivita' di call center in  un  Paese  che
          non e' membro dell'Unione europea. 
              5. Quando un soggetto effettua una chiamata a  un  call
          center deve essere informato preliminarmente sul  Paese  in
          cui l'operatore con  cui  parla  e'  fisicamente  collocato
          nonche', a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in  un  Paese
          che non e' membro dell'Unione europea,  della  possibilita'
          di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore
          collocato nel territorio nazionale o  di  un  Paese  membro
          dell'Unione  europea,  di   cui   deve   essere   garantita
          l'immediata  disponibilita'  nell'ambito   della   medesima
          chiamata. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche quando un cittadino e' destinatario di  una  chiamata
          proveniente da un call center. 
              7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui  al
          comma 2 si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          pari a 150.000 euro per  ciascuna  comunicazione  omessa  o
          tardiva. Nei casi  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  la
          sanzione e' irrogata  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali ovvero, dalla data  della  sua  effettiva
          operativita', dall'Ispettorato nazionale  del  lavoro.  Nei
          casi di cui al comma 2, lettere b) e  c),  la  sanzione  e'
          irrogata, rispettivamente,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico  e  dal  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi
          5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
          50.000   euro   per   ogni    giornata    di    violazione;
          all'accertamento delle violazioni  delle  disposizioni  dei
          commi 5 e  6  e  all'irrogazione  delle  relative  sanzioni
          provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo
          quanto previsto dall'art. 161 del codice di cui al  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  ove  la   mancata
          informazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente  articolo
          integri, altresi', la violazione di  cui  all'art.  13  del
          medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  196  del
          2003. Al fine di consentire l'applicazione  delle  predette
          disposizioni,  il  Ministero   dello   sviluppo   economico
          comunica al Garante per la protezione  dei  dati  personali
          l'accertamento dell'avvenuta violazione. 
              8. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  articolo,
          nonche' di quanto previsto dall'art. 130 del codice di  cui
          al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  anche  il
          soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a
          un  call  center  esterno  e'  considerato   titolare   del
          trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f),
          e 28 del medesimo codice di cui al decreto  legislativo  n.
          196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in  solido
          con il soggetto gestore. La constatazione della  violazione
          puo'  essere  notificata  all'affidatario  estero  per   il
          tramite del committente. 
              9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale
          di servizi di  call  center  e'  tenuto  a  comunicare,  su
          richiesta  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, del  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  del
          Garante per la protezione dei dati personali,  entro  dieci
          giorni dalla richiesta, la localizzazione del  call  center
          destinatario della chiamata o dal quale origina la  stessa.
          Il mancato rispetto delle disposizioni del  presente  comma
          comporta  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  a
          50.000 euro per ogni violazione. 
              10. Per le amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  enti
          aggiudicatori che procedono ad  affidamenti  di  servizi  a
          operatori di call center l'offerta migliore e'  determinata
          al netto delle  spese  relative  al  costo  del  personale,
          determinato ai sensi dell'art. 23, comma  16,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  ovvero  sulla  base  di
          accordi  con  le  organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative. 
              11.  Tutti  gli  operatori   economici   che   svolgono
          attivita' di call center su numerazioni  nazionali  devono,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  iscriversi   al   Registro   degli
          operatori   di   comunicazione   di   cui   alla   delibera
          dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n.
          666/08/CONS del 26 novembre  2008,  comunicando,  altresi',
          tutte le numerazioni telefoniche messe a  disposizione  del
          pubblico  e  utilizzate  per  i  servizi  di  call  center.
          L'obbligo  di  iscrizione  sussiste  anche  a  carico   dei
          soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve
          essere  contemplato  nel  contratto  di   affidamento   del
          servizio. 
              12. L'inosservanza dell'obbligo  di  cui  al  comma  11
          comporta  l'applicazione   di   una   sanzione   pecuniaria
          amministrativa pari a 50.000 euro.». 
              - Si riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177: 
                «Testo unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
          radiofonici». 
              - Si riporta il titolo della legge 8  aprile  1983,  n.
          110: 
                «Protezione   delle    radiocomunicazioni    relative
          all'assistenza ed alla sicurezza del volo». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 14 giugno 2011,  n.  104,  recante  «Attuazione
          della direttiva 2009/15/CE relativa  alle  disposizioni  ed
          alle norme comuni  per  gli  organismi  che  effettuano  le
          ispezioni e le visite di controllo  delle  navi  e  per  le
          pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.»: 
              «Art. 5 (Affidamento). - 1. Fatto salvo quanto disposto
          dal comma  2,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  con  proprio  decreto,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare per i profili  di  competenza,  ove  non  provveda  ad
          effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi
          al rilascio dei certificati statutari,  affida  i  suddetti
          compiti di ispezione e controllo ai fini del  rilascio  dei
          certificati statutari agli organismi  riconosciuti  che  ne
          fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti  fissati
          in materia dal presente decreto, riservandosi il potere  di
          rilascio dei certificati stessi. 
              2. Il Ministero dello sviluppo  economico  effettua  le
          ispezioni  ed  i  controlli  ai  fini  del   rilascio   del
          certificato di sicurezza radioelettrica per navi da  carico
          e, per quanto di  competenza,  ai  fini  del  rilascio  del
          certificato di sicurezza passeggeri. 
              3. I certificati statutari per i  quali  i  compiti  di
          ispezione e controllo sono stati  dati  in  affidamento  ai
          sensi del comma 1 sono rilasciati  in  Italia  direttamente
          dall'Amministrazione,  per  il  tramite   delle   autorita'
          marittime  locali  e,  all'estero,  per  il  tramite  delle
          autorita' consolari. 
              4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma
          1  fornisce  i  dati  relativi  agli  accertamenti  tecnici
          effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del  comma  3,
          provvede al rilascio dei  relativi  certificati  statutari,
          previa verifica delle risultanze degli accertamenti  stessi
          e ferma restando la possibilita' di ispezione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  95  del   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante  «Codice  delle
          comunicazioni elettroniche»: 
              «Art. 95 (Impianti e condutture di energia elettrica  -
          Interferenze).  -  1.   Nessuna   conduttura   di   energia
          elettrica, anche se subacquea, a qualunque  uso  destinata,
          puo' essere costruita, modificata o spostata senza che  sul
          relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il  nulla
          osta del Ministero ai sensi delle  norme  che  regolano  la
          materia della trasmissione e  distribuzione  della  energia
          elettrica. 
              2. Il nulla osta  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato
          dall'ispettorato del Ministero, competente per  territorio,
          per le linee elettriche: 
                a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo
          le  definizioni  di  classe  adottate   nel   decreto   del
          Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; 
                b) qualunque  ne  sia  la  classe,  quando  esse  non
          abbiano   interferenze   con   linee    di    comunicazione
          elettronica; 
                c) qualunque ne sia la classe, nei  casi  di  urgenza
          previsti dall'art. 113 del testo unico  delle  disposizioni
          di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,  approvato
          con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
              2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia
          elettrica di cui al comma 2, lett. a)  realizzate  in  cavi
          cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'  sostituito  da  una
          attestazione di conformita' del gestore. (256) 
              3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti
          di  linee  che  abbiano  interferenze   con   impianti   di
          comunicazione  elettronica,   i   competenti   organi   del
          Ministero  ne  subordinano  il  consenso  a  condizioni  da
          precisare non oltre sei mesi dalla  data  di  presentazione
          dei progetti. 
              4.  Per  l'esecuzione   di   qualsiasi   lavoro   sulle
          condutture subacquee di energia elettrica  e  sui  relativi
          atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del
          Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza  e  gli
          opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi.  Le
          relative  spese  sono   a   carico   dell'esercente   delle
          condutture. 
              5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a  qualunque
          uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata
          senza che sul relativo progetto sia  stato  preventivamente
          ottenuto il nulla osta del Ministero. 
              6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3,  4
          e 5  possono  essere  delegate  ad  organi  periferici  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito  il
          Consiglio superiore delle comunicazioni. 
              7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che  non
          presentano  interferenze  con  impianti  di   comunicazione
          elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal  capo
          dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio. 
              8.  Nelle  interferenze  tra  cavi   di   comunicazione
          elettronica  sotterrati  e  cavi   di   energia   elettrica
          sotterrati devono essere osservate le  norme  generali  per
          gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano
          del Consiglio nazionale delle  ricerche.  Le  stesse  norme
          generali, in quanto applicabili,  devono  essere  osservate
          nelle interferenze tra cavi  di  comunicazione  elettronica
          sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. 
              9. Qualora, a causa di impianti di  energia  elettrica,
          anche se debitamente approvati dalle autorita'  competenti,
          si  abbia  un  turbamento  del  servizio  di  comunicazione
          elettronica, il Ministero  promuove,  sentite  le  predette
          autorita',  lo  spostamento   degli   impianti   od   altri
          provvedimenti idonei  ad  eliminare  i  disturbi,  a  norma
          dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni  di  legge
          sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a
          carico di chi le rende necessarie.». 
              - Si riporta il titolo della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, e successive modificazioni: 
                «Nuove   norme    in    materia    di    procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi». 
              - Si  riporta  il  titolo  del  decreto  del  Ministero
          dell'interno  1°  dicembre  2010,  n.  269,  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2011, n. 36: 
                «Regolamento recante disciplina delle caratteristiche
          minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di
          qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli  articoli
          256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione  del  Testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  nonche'  dei
          requisiti professionali e di  capacita'  tecnica  richiesti
          per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento
          di  incarichi  organizzativi   nell'ambito   degli   stessi
          istituti». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed
          integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          concernenti le funzioni e la  struttura  organizzativa  del
          Ministero delle comunicazioni, a norma  dell'art.  1  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137»: 
              «Art. 6  (Individuazione  delle  prestazioni  in  conto
          terzi e produttivita' del personale). - 1. Con decreto  del
          Ministro delle comunicazioni, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo,   si   provvede    all'individuazione    delle
          prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni  per
          conto terzi e alla  variazione  in  aumento  delle  tariffe
          previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste
          e delle telecomunicazioni, concernente  tariffazione  delle
          prestazioni   scientifiche    e    sperimentali    eseguite
          dall'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni  per  conto   terzi,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e  dal  D.M.
          24  settembre  2003  del  Ministro   delle   comunicazioni,
          concernente determinazione delle quote di surrogazione  del
          personale, dei costi di uso delle apparecchiature  e  degli
          automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli
          oneri  sostenuti  dal  Ministero  delle  comunicazioni  per
          prestazioni  rese  a  terzi,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003. 
              2.  In  considerazione  dell'accresciuta   complessita'
          delle  funzioni  e  dei  compiti  assegnati  al   Ministero
          dall'art. 32-ter, comma  1,  lettere  h),  i)  ed  m),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dall'art. 2, comma 1,  del  presente  decreto  legislativo,
          dall'art. 2-bis, comma 10,  del  decreto-legge  23  gennaio
          2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
          marzo 2001, n. 66, come modificato dall'art. 41,  comma  8,
          della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto  legislativo
          9 maggio 2001, n. 269, nonche' dal decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, una somma  non  superiore  al  30  per
          cento  delle  entrate  provenienti  dalla  riscossione  dei
          compensi per  prestazioni  non  rientranti  tra  i  servizi
          pubblici essenziali o non espletate a garanzia  di  diritti
          fondamentali rese dal  Ministero  delle  comunicazioni  per
          conto terzi, certificate con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
          sindacali,  all'incentivazione  della   produttivita'   del
          personale in servizio  presso  il  predetto  Ministero,  ai
          sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del  citato  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259: 
              «Art. 25 (Autorizzazione  generale  per  le  reti  e  i
          servizi di comunicazione elettronica). - 1. L'attivita'  di
          fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
          libera ai sensi dell'art.  3,  fatte  salve  le  condizioni
          stabilite nel presente  Capo  e  le  eventuali  limitazioni
          introdotte  da  disposizioni  legislative  regolamentari  e
          amministrative che prevedano un regime  particolare  per  i
          cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea o  allo  Spazio  economico  europeo,  o  che  siano
          giustificate da esigenze della  difesa  e  della  sicurezza
          dello Stato e della sanita' pubblica,  compatibilmente  con
          le esigenze della tutela dell'ambiente e  della  protezione
          civile, poste  da  specifiche  disposizioni,  ivi  comprese
          quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 
              2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
          ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
          nelle materie disciplinate dal presente Titolo,  condizioni
          di piena reciprocita'.  Rimane  salvo  quanto  previsto  da
          trattati  internazionali  cui  l'Italia   aderisce   o   da
          specifiche convenzioni. 
              3. La fornitura di reti o di servizi  di  comunicazione
          elettronica, fatti salvi  gli  obblighi  specifici  di  cui
          all'art. 28, comma 2, o i diritti di uso  di  cui  all'art.
          27, e'  assoggettata  ad  un'autorizzazione  generale,  che
          consegue alla presentazione della dichiarazione di  cui  al
          comma 4. 
              3-bis.    Le    imprese    che    forniscono    servizi
          transfrontalieri di comunicazione  elettronica  ad  imprese
          situate  in  piu'  Stati  membri  non  sono  obbligate   ad
          effettuare  piu'  di  una   notifica   per   Stato   membro
          interessato. 
              4. L'impresa  interessata  presenta  al  Ministero  una
          dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale  rappresentante  della  persona  giuridica,   o   da
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          iniziare la fornitura di reti o  servizi  di  comunicazione
          elettronica,  unitamente  alle  informazioni   strettamente
          necessarie per consentire al Ministero di tenere un  elenco
          aggiornato  dei  fornitori  di  reti  e   di   servizi   di
          comunicazione  elettronica,  da  pubblicare   sul   proprio
          Bollettino   ufficiale   e   sul   sito   Internet.    Tale
          dichiarazione  costituisce  segnalazione   certificata   di
          inizio attivita' e deve essere conforme al modello  di  cui
          all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata  ad  iniziare  la
          propria attivita' a decorrere  dall'avvenuta  presentazione
          della dichiarazione e nel rispetto delle  disposizioni  sui
          diritti di uso stabilite negli articoli 27,  28  e  29.  Ai
          sensi dell'art. 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive modificazioni, il Ministero, entro e  non  oltre
          sessanta giorni dalla  presentazione  della  dichiarazione,
          verifica d'ufficio la sussistenza  dei  presupposti  e  dei
          requisiti  richiesti  e   dispone,   se   del   caso,   con
          provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
          il   medesimo   termine,   il   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione  sono
          tenute  all'iscrizione  nel  registro  degli  operatori  di
          comunicazione di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997,
          n. 249. 
              5.  La  cessazione  dell'esercizio  di   una   rete   o
          dell'offerta di un servizio di  comunicazione  elettronica,
          puo' aver luogo in ogni tempo. La  cessazione  deve  essere
          comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
          contestualmente il Ministero. Tale  termine  e'  ridotto  a
          trenta giorni nel caso di  cessazione  dell'offerta  di  un
          profilo tariffario. 
              6.  Le  autorizzazioni  generali   hanno   durata   non
          superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  le  autorizzazioni
          possono essere prorogate, nel corso della loro durata,  per
          un  periodo  non  superiore   a   quindici   anni,   previa
          presentazione di un dettagliato piano  tecnico  finanziario
          da parte degli operatori. La  congruita'  del  piano  viene
          valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico  e
          dall'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
          relazione anche alle  vigenti  disposizioni  comunitarie  e
          all'esigenza  di   garantire   l'omogeneita'   dei   regimi
          autorizzatori. L'impresa interessata  puo'  indicare  nella
          dichiarazione di cui al comma 4 un periodo  inferiore.  Per
          il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
          4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire  con
          sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 
              7. La scadenza  dell'autorizzazione  generale  coincide
          con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. 
              8. Una autorizzazione generale  puo'  essere  ceduta  a
          terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi  forma,  previa
          comunicazione al Ministero nella  quale  siano  chiaramente
          indicati  le  frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto   di
          cessione.  Il  Ministero  entro   sessanta   giorni   dalla
          presentazione della relativa istanza da parte  dell'impresa
          cedente, puo' comunicare il proprio diniego  fondato  sulla
          non  sussistenza  in  capo  all'impresa   cessionaria   dei
          requisiti oggettivi e  soggettivi  per  il  rispetto  delle
          condizioni di cui all'autorizzazione medesima.  Il  termine
          e' interrotto per una sola volta se il  Ministero  richiede
          chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
          dalla  data  in  cui  pervengono  al  Ministero  stesso   i
          richiesti chiarimenti o documenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 104 del citato  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259: 
              «Art.  104  (Attivita'   soggette   ad   autorizzazione
          generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in  ogni  caso
          necessaria nei seguenti casi: 
                a)   installazione   di   una   o    piu'    stazioni
          radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
          terra e  via  satellite  richiedenti  una  assegnazione  di
          frequenza, con particolare riferimento a: 
                  1)  sistemi   fissi,   mobili   terrestri,   mobili
          marittimi, mobili aeronautici; 
                  2)    sistemi    di    radionavigazione    e     di
          radiolocalizzazione; 
                  3) sistemi di ricerca spaziale; 
                  4) sistemi di esplorazione della Terra; 
                  5) sistemi di operazioni spaziali; 
                  6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 
                  7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 
                  8) sistemi di radioastronomia; 
                b)  installazione  od  esercizio  di  una   rete   di
          comunicazione  elettronica  su  supporto  fisico,  ad  onde
          convogliate e con sistemi ottici, ad  eccezione  di  quanto
          previsto dall'art. 105, comma 2, lettera a); 
                c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano
          bande di frequenze di tipo collettivo: 
                  1) senza protezione da disturbi  tra  utenti  delle
          stesse bande e con protezione da interferenze provocate  da
          stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli  statuti
          dei servizi previsti dal piano  nazionale  di  ripartizione
          delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
          in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
          radioamatore nonche' le stazioni  e  gli  impianti  di  cui
          all'art. 143, comma 1; 
                  2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di
          debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e'
          richiesta nel caso: 
                    2.1) di installazione od esercizio di reti locali
          a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di  quanto  disposto
          dall'art. 105, comma 1, lettera a); 
                    2.2)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature in ausilio al traffico ed al  trasporto  su
          strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
          sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai  trasporti  a
          fune, al controllo delle  foreste,  alla  disciplina  della
          caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 
                    2.3)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature  in   ausilio   ad   imprese   industriali,
          commerciali,  artigiane  ed  agrarie,  comprese  quelle  di
          spettacolo o di radiodiffusione; 
                    2.4)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature per collegamenti riguardanti  la  sicurezza
          della vita umana  in  mare,  o  comunque  l'emergenza,  fra
          piccole imbarcazioni e stazioni collocate  presso  sedi  di
          organizzazioni  nautiche  nonche'   per   collegamenti   di
          servizio fra diversi punti di una stessa nave; 
                    2.5)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature  in  ausilio  alle  attivita'  sportive  ed
          agonistiche; 
                    2.6) di installazione od esercizio di  apparecchi
          per ricerca persone; 
                    2.7)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature in  ausilio  alle  attivita'  professionali
          sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate; 
                    2.8)   di   installazione   od    esercizio    di
          apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
          diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8). 
              2. Le bande di frequenze e le caratteristiche  tecniche
          delle apparecchiature  sono  definite  a  norma  del  piano
          nazionale di ripartizione delle frequenze.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 53 e 54 del citato
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: 
              «Art. 53 (Disponibilita' del servizio universale). - 1.
          Sul territorio nazionale i servizi  elencati  nel  presente
          Capo sono messi a disposizione di tutti gli  utenti  finali
          ad  un  livello  qualitativo   stabilito,   a   prescindere
          dall'ubicazione  geografica  dei  medesimi.  Il   Ministero
          vigila sull'applicazione del presente comma. 
              2. L'Autorita' determina  il  metodo  piu'  efficace  e
          adeguato per garantire la fornitura del servizio universale
          ad un prezzo accessibile,  nel  rispetto  dei  principi  di
          obiettivita',   trasparenza,    non    discriminazione    e
          proporzionalita'. L'Autorita'  limita  le  distorsioni  del
          mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi  o
          ad altre condizioni che divergano dalle normali  condizioni
          commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico. 
              Art. 54 (Fornitura dell'accesso agli utenti  finali  da
          una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici).  -
          1.  Qualsiasi  richiesta  ragionevole  di  connessione   in
          postazione fissa a una rete di  comunicazione  pubblica  e'
          soddisfatta quanto  meno  da  un  operatore.  Il  Ministero
          vigila sull'applicazione del presente comma. 
              2.  La  connessione  consente  agli  utenti  finali  di
          supportare le comunicazioni vocali,  facsimile  e  dati,  a
          velocita' di trasmissione tali  da  consentire  un  accesso
          efficace  a  Internet  tenendo   conto   delle   tecnologie
          prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti  e  della
          fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme  tecniche
          stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T. 
              2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura  di
          un servizio telefonico accessibile al  pubblico  attraverso
          la connessione di rete di cui al primo comma  che  consente
          di   effettuare   e   ricevere   chiamate    nazionali    e
          internazionali e' soddisfatta quanto meno da un  operatore.
          Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.». 
              - Si riporta il titolo del decreto legislativo 2 agosto
          2002, n. 220: 
                «Norme in materia di riordino della  vigilanza  sugli
          enti cooperativi, ai sensi  dell'art.  7,  comma  1,  della
          legge 3 aprile 2001,  n.  142,  recante:  "Revisione  della
          legislazione in materia cooperativistica,  con  particolare
          riferimento alla posizione del socio lavoratore"».