(Trattato di Estradizione-art. 12)
 
                             ARTICOLO 12 
 
                         Arresto Provvisorio 
 
  1.  In  caso  di  urgenza,  lo  Stato  Richiedente  puo'  domandare
l'arresto  provvisorio  della  persona  richiesta  in   vista   della
presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di  arresto
provvisorio e' avanzata per iscritto mediante le  Autorita'  Centrali
ai   sensi   dell'Articolo   6   di   questo   Trattato,   l'INTERPOL
(l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale) o altri canali
convenuti da entrambi gli Stati. 
  2. La domanda di arresto provvisorio contiene  le  informazioni  di
cui  all'Articolo  7,  paragrafo  1,  del  presente  Trattato  e   la
manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di
estradizione.  Lo  Stato  Richiesto  puo'   richiedere   informazioni
supplementari a norma dell'Articolo 8. 
  3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio,  lo  Stato
Richiesto adotta le misure  necessarie  per  assicurare  la  custodia
della persona richiesta ed informa prontamente lo  Stato  Richiedente
dell'esito della sua domanda. 
  4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure  coercitive  imposte
diventano inefficaci se, entro  i  quarantacinque  giorni  successivi
all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato
Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta  di  estradizione.  Su
motivata domanda dello Stato Richiedente, tale  termine  puo'  essere
esteso di quindici giorni. 
  5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi  del  precedente
paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona  richiesta  se
successivamente lo Stato Richiesto riceve  la  formale  richiesta  di
estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente
Trattato.