ARTICOLO 12 Arresto Provvisorio 1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio e' avanzata per iscritto mediante le Autorita' Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto puo' richiedere informazioni supplementari a norma dell'Articolo 8. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quarantacinque giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine puo' essere esteso di quindici giorni. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.