(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 12)
 
                             ARTICOLO 12 
 
            Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute 
 
  1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, non e'  possibile
l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a  domanda
dello Stato Richiedente, ha facolta'  di  trasferire  temporaneamente
nello Stato Richiedente una persona detenuta nel  proprio  territorio
al fine  di  consentirne  la  comparizione  dinanzi  ad  un'Autorita'
competente dello Stato Richiedente  affinche'  renda  interrogatorio,
testimonianza o altro tipo  di  dichiarazioni,  ovvero  partecipi  ad
altri atti processuali, purche' la persona interessata vi  acconsenta
e sia stato preventivamente raggiunto  un  accordo  scritto  tra  gli
Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni. 
  2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a
condizione che: 
                 (a) non interferisca  con  indagini  o  procedimenti
penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali  debba  intervenire
tale persona; 
                 (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo  Stato
Richiedente in stato di detenzione. 
  3. Il  periodo  trascorso  in  stato  di  detenzione  nello   Stato
Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena  inflitta
nello Stato Richiesto. 
  4. Quando  per  l'esecuzione  del  trasferimento   temporaneo   sia
previsto il transito della persona detenuta attraverso il  territorio
di uno Stato terzo, e' cura dello Stato Richiedente  presentare,  ove
necessaria, apposita domanda di transito  alle  competenti  Autorita'
dello Stato terzo ed informare in  tempo  utile  lo  Stato  Richiesto
dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione. 
  5. Lo  Stato  Richiedente  riconsegna  immediatamente  allo   Stato
Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui  al
paragrafo 1 del presente  Articolo  ovvero  alla  scadenza  di  altro
termine specificamente convenuto dalle  Autorita'  Centrali  dei  due
Stati. 
  6. Alla  persona  trasferita  temporaneamente  in  conformita'   al
presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie  di
cui all'Articolo 11. 
  7. Il trasferimento temporaneo puo' essere  rifiutato  dallo  Stato
Richiesto in presenza di rilevanti e fondati motivi.