Art. 12 Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica»; b) al comma 3: 1) dopo le parole «della famiglia,», sono inserite le seguenti: «per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»; 2) le parole «per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12».
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Continuita' del progetto educativo e didattico). - 1. La continuita' educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di sostegno didattico, purche' in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. 3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12 ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita' dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche' quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalita' attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. 4. Al fine di garantire la continuita' didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».