Art. 12 
 
 
        Potenziamento della struttura per le crisi di impresa 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita' di  prevenzione  e  soluzione
delle  crisi  aziendali,  in  deroga  alla  dotazione  organica   del
Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre  2021,  alla
struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici  funzionari
di  Area  III  del  comparto  funzioni  centrali,  dipendenti   dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze
ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in
materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando
o altro analogo istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con trattamento economico complessivo a  carico  dell'amministrazione
di destinazione. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno
2019 e a 540.000 euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  si
provvede quanto a 180.000 euro  per  l'anno  2019  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono  state
riassegnate  ai   pertinenti   programmi   e   che   sono   acquisite
definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro  per
ciascuno degli anni 2020 e  2021  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.