Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 25 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         Commissario ad acta 
 
  1. All'articolo 25 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nei giudizi  di  conto,  il  collegio  puo'  nominare  un
commissario ad acta in ipotesi di inadempimento  dell'amministrazione
a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di
decidere, stabilendone il compenso.». 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Si riporta l'articolo 25 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 25 (Commissario ad acta). - 1. Per l'esecuzione
          delle  decisioni  in  materia  pensionistica,  in  caso  di
          inadempimento dell'amministrazione,  il  giudice  contabile
          puo' nominare un commissario ad acta. 
                1-bis.  Nei  giudizi  di  conto,  il  collegio   puo'
          nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento
          dell'amministrazione a fornire i documenti o  gli  elementi
          di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone  il
          compenso.».