Art. 12 Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni 1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, per le specifiche esigenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del presente decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale dell'Amministrazione in possesso di specifici requisiti tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora non vi sia la disponibilita' di personale con i suddetti requisiti, ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, l'Amministrazione puo' avvalersi di personale tecnico esterno.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 22, 23, e 24 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 22 (Obblighi dei progettisti). - 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art. 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori). - 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Art. 24 (Obblighi degli installatori). - 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.».