Art. 12 
 
 
Trasmissione telematica dei quantitativi di energia  elettrica  e  di
                            gas naturale 
 
  1. Al fine del potenziamento degli strumenti per  l'identificazione
dei fenomeni evasivi nel  settore  dell'accisa  sul  gas  naturale  e
sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati: 
  a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente  in  forma
telematica, da parte  dei  soggetti  che  effettuano  l'attivita'  di
vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia  elettrica,
dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per  ciascuno
dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e
all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26
ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative; 
  b) tempi e modalita' con i quali  i  soggetti  obbligati,  previsti
all'articolo 26, comma 7, lettera a), e  all'articolo  53,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo n. 504  del  1995,  trasmettono  i
dati relativi ai quantitativi di gas naturale  ed  energia  elettrica
fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.