Art. 12 Proroga di termini in materia di sviluppo economico 1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4». 3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; b) al comma 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalita' ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresi' conto della necessita' di concorrenza, pluralita' di fornitori e di offerte nel libero mercato»; c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; d) il comma 81 e' sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilita' nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti con i generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno: a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio; b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attivita', il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attivita' ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82.»; e) il comma 82 e' sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.». 4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.