(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                          Periodo di prova 
 
    1. Il dirigente assunto  in  servizio  a  tempo  indeterminato  a
seguito di pubblico concorso e' soggetto ad un periodo di  prova,  la
cui durata e' stabilita  in  sei  mesi.  Il  direttore  di  struttura
complessa e' soggetto al periodo  di  prova  previsto  dall'art.  15,
comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502/1992. 
    2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si  tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato. 
    3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal  C.C.N.L.
In caso di malattia il dirigente ha diritto  alla  conservazione  del
posto per un periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso  il  quale  il
rapporto e' risolto. In  caso  di  infortunio  sul  lavoro,  malattia
professionale o infermita' dovuta a  causa  di  servizio  si  applica
l'art. 43. 
    4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
le corrispondenti assenze dei dirigenti non in prova. 
    5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma  1,  nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in
qualsiasi momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dal comma 3. Il recesso opera dal momento  della  comunicazione  alla
controparte. Il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato. 
    6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. 
    7. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto  da  una  delle  parti,  il  dirigente  si  intende
confermato in servizio e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    8. In caso di recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' ove maturati. 
    9. Il dirigente proveniente dalla stessa azienda o  ente,  che  a
seguito di vincita di  un  concorso  cambia  disciplina,  durante  il
periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e,  in  caso
di mancato superamento dello stesso, e' reintegrato, a domanda, nella
disciplina di provenienza. 
    La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche  al
dirigente a cui sia  assegnato,  a  seguito  di  selezione  pubblica,
l'incarico di direttore  di  struttura  complessa,  ivi  compreso  il
distretto qualora le aziende o enti nel  proprio  atto  aziendale  lo
configurino  come  incarico  di  struttura   complessa.   In   queste
fattispecie, in caso di mancato superamento del periodo di prova,  il
dirigente e' reintegrato, a domanda, nel posto e nella disciplina  di
provenienza. 
    10. Al dirigente gia' in servizio a  tempo  indeterminato  presso
un'azienda o ente del comparto, vincitore di  concorso  presso  altra
amministrazione anche di diverso comparto, puo'  essere  concesso  un
periodo   di   aspettativa   senza    retribuzione    e    decorrenza
dell'anzianita', per la durata  del  periodo  di  prova,  di  cui  al
presente articolo,  ai  sensi  dell'art.  10,  del  C.C.N.L.  del  10
febbraio 2004, come integrato dall'art. 24, comma 13, del C.C.N.L.  3
novembre 2005 Area IV e art. 10, del C.C.N.L. del 10  febbraio  2004,
come integrato dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 3  novembre  2005
Area III con  riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle
professioni sanitarie (Aspettativa). 
    11. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente  puo'  adottare
iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il  dirigente
puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente  presso  cui
svolge il periodo di prova, ferma restando la  sua  utilizzazione  in
attivita' proprie della qualifica e disciplina di appartenenza. 
    12. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono esonerati dal
periodo di prova i dirigenti che abbiano svolto periodi  di  rapporto
di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori  a
dodici mesi o che lo abbiano gia' superato,  in  rapporti  di  lavoro
subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi,
nella medesima qualifica e disciplina,  presso  aziende  o  enti  del
comparto. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del
rapporto di lavoro originario. 
    13. Fermo restando quanto previsto al comma 1,  sono  esonerabili
dal periodo di prova, in relazione  alla  professionalita'  richiesta
dalle attivita' da espletare, i dirigenti che abbiano svolto  periodi
di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e  almeno
superiori a dodici mesi o che lo abbiano gia' superato,  in  rapporti
di lavoro subordinato anche a tempo determinato  almeno  superiori  a
dodici mesi, nella  medesima  qualifica  e  disciplina  presso  altra
amministrazione pubblica. L'eventuale esonero di cui sopra  determina
l'immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.