Art. 12. Periodo di prova 1. Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso e' soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' stabilita in sei mesi. Il direttore di struttura complessa e' soggetto al periodo di prova previsto dall'art. 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502/1992. 2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal C.C.N.L. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermita' dovuta a causa di servizio si applica l'art. 43. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze dei dirigenti non in prova. 5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato. 6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dirigente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati. 9. Il dirigente proveniente dalla stessa azienda o ente, che a seguito di vincita di un concorso cambia disciplina, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello stesso, e' reintegrato, a domanda, nella disciplina di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al dirigente a cui sia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di struttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le aziende o enti nel proprio atto aziendale lo configurino come incarico di struttura complessa. In queste fattispecie, in caso di mancato superamento del periodo di prova, il dirigente e' reintegrato, a domanda, nel posto e nella disciplina di provenienza. 10. Al dirigente gia' in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, puo' essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianita', per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 10, del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004, come integrato dall'art. 24, comma 13, del C.C.N.L. 3 novembre 2005 Area IV e art. 10, del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004, come integrato dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 3 novembre 2005 Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa). 11. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente puo' adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dirigente puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in attivita' proprie della qualifica e disciplina di appartenenza. 12. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano gia' superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina, presso aziende o enti del comparto. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto di lavoro originario. 13. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono esonerabili dal periodo di prova, in relazione alla professionalita' richiesta dalle attivita' da espletare, i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano gia' superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina presso altra amministrazione pubblica. L'eventuale esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.