Art. 12 
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
 
  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di  8  milioni  di
euro, alle medesime condizioni, anche per  gli  acquisti  di  cui  al
medesimo comma effettuati  nell'anno  2020.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e  4»
sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4». 
  ((2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la tabella di cui alla lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  « 
 
                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |6.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-60      |2.500                |
                 +-----------+---------------------+
 
  »; 
  b) la tabella di cui alla lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  « 
 
                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |4.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-60      |1.500                |
                 +-----------+---------------------+
 
  ». 
  2-ter. Nelle more del recepimento della  direttiva  (UE)  2018/1972
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2018,  gli
obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1,  comma
1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto  attiene  agli
apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020. 
  3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1°  luglio  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; 
  b) il comma 60 e' sostituito dai seguenti: 
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi
da 61 a  64  e  da  66  a  71  del  presente  articolo,  il  comma  2
dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa
di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio  2021  per  le  piccole
imprese di cui  all'articolo  2,  numero  7),  della  direttiva  (UE)
2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e
a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022  per  le  microimprese  di   cui
all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE)  2019/944  e
per i clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime
date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali  per
i clienti  finali  senza  fornitore  di  energia  elettrica,  nonche'
specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei  prezzi  e
alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di  tali  clienti.
L'ARERA stabilisce, altresi', per le microimprese di  cui  al  citato
articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i  clienti
domestici il livello  di  potenza  contrattualmente  impegnata  quale
criterio identificativo in aggiunta a quelli gia'  individuati  dalla
medesima direttiva. 
  60-bis. In relazione a quanto  previsto  dai  commi  59  e  60,  il
Ministro dello sviluppo  economico,  sentite  l'ARERA  e  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, definisce,  con  decreto  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, previo parere delle  Commissioni  parlamentari
competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso consapevole  dei
clienti finali nel mercato, tenendo altresi' conto  della  necessita'
di garantire la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte
nel libero mercato»; 
  c) il comma 68 e' abrogato; 
  d) il comma 81 e' sostituito dai seguenti: 
  «81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'ARERA, sentita  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono  fissati  le  condizioni,  i
criteri,  le  modalita'  e  i  requisiti  tecnici,  finanziari  e  di
onorabilita' per  l'iscrizione,  la  permanenza  e  l'esclusione  dei
soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80. 
  81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui
al comma 81, fatto salvo  il  potere  sanzionatorio  attribuito  alle
Autorita' di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione  dei
dati personali e all'Agenzia delle  entrate,  esercitato  nell'ambito
delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento  speciale,  nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto  1990,  n.  241,
per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui
al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle  condotte
irregolari poste in essere  nell'attivita'  di  vendita  dell'energia
elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita'»;)) 
  e) il comma 82 e' sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui  al
comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico e aggiornato mensilmente. La  pubblicazione  ha  valore  di
pubblicita' ai fini di legge per tutti  i  soggetti  interessati.  Il
Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei  requisiti  da  parte
dei  soggetti  iscritti  all'elenco,  svolgendo  gli  approfondimenti
istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino
situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti
requisiti,  o  situazioni  valutate  critiche  anche  alla  luce  dei
generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento
dei mercati e alla tutela  dei  consumatori,  con  atto  motivato  il
Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.». 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020. 
  ((4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»; 
  b) al comma 8: 
  1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nelle  aree  non
compatibili con  le  previsioni  del  Piano,  entro  sessanta  giorni
dall'adozione  del  medesimo  Piano,  il  Ministero  dello   sviluppo
economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze  relative
ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia  i  procedimenti
di revoca, anche limitatamente ad  aree  parziali,  dei  permessi  di
prospezione e di ricerca in essere. Nelle  aree  non  compatibili  e'
comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili»; 
  2) al quinto periodo, le parole:  «entro  ventiquattro  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi». 
  4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo  134  del  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
  «4-ter.2. Al  verificarsi  di  un  sinistro  di  cui  si  sia  reso
responsabile in via esclusiva o principale  un  conducente  collocato
nella classe di merito piu' favorevole  per  il  veicolo  di  diversa
tipologia ai sensi delle disposizioni del comma  4-bis  e  che  abbia
comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a
euro  5.000,  le  imprese  di  assicurazione,  alla  prima   scadenza
successiva del contratto, possono assegnare, per il solo  veicolo  di
diversa tipologia  coinvolto  nel  sinistro,  una  classe  di  merito
superiore  fino  a  cinque  unita'  rispetto  ai   criteri   indicati
dall'IVASS ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  unicamente  ai  soggetti  beneficiari
dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole per il  solo
veicolo di diversa tipologia ai sensi delle  disposizioni  del  comma
4-bis nel testo in vigore successivamente alle  modifiche  introdotte
dall'articolo 55-bis, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157». 
  4-quater. Entro il 30 ottobre  2020  l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione  e  sugli
effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al  Ministero  dello
sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle
Camere.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  1031  dell'articolo  1
          della citata legge n. 145 del 2018, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche  in
          locazione  finanziaria,  e  immatricola  in   Italia,   dal
          1°(gradi) marzo 2019 al 31 dicembre  2021,  un  veicolo  di
          categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo  risultante  dal
          listino  prezzi  ufficiale   della   casa   automobilistica
          produttrice  inferiore  a  50.000  euro  IVA  esclusa,   e'
          riconosciuto: 
                  a) a condizione che si consegni contestualmente per
          la  rottamazione  un  veicolo  della   medesima   categoria
          omologato alle classi da Euro 0 a  Euro  4,  un  contributo
          parametrato al numero dei grammi di  biossido  di  carbonio
          emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo  gli  importi  di
          cui alla seguente tabella: 
 
          CO2 g/km                         Contributo (euro) 
          0-20                             6.000 
          21-60                            2.500 
 
                  b) in assenza  della  rottamazione  di  un  veicolo
          della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0  a
          Euro 4, un contributo di entita' inferiore  parametrato  al
          numero dei  grammi  di  biossido  di  carbonio  emessi  per
          chilometro  secondo  gli  importi  di  cui  alla   seguente
          tabella: 
 
          CO2 g/km                         Contributo (euro) 
          0-20                             4.000 
          21-60                            1.500 
 
              La direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11  dicembre  2018  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321. 
              Si riporta il testo dei commi 59, 60, 60-bis, 81  e  82
          dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017,  n.  124  (Legge
          annuale per il mercato e la concorrenza),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «59. Fatto salvo quanto previsto  dalle  disposizioni
          di cui ai commi da 61 a 64  e  da  66  a  71  del  presente
          articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il terzo periodo
          del comma 2 dell'articolo 22  del  decreto  legislativo  23
          maggio  2000,  n.  164,  e  successive  modificazioni,   e'
          soppresso. 
                60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
          cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
          il comma 2 dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  1°
          giugno 2011, n. 93, cessa di avere  efficacia  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2021  per  le  piccole  imprese  di   cui
          all'articolo 2, numero 7), della  direttiva  (UE)  2019/944
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno  2019,
          e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per  le  microimprese  di
          cui all'articolo 2, numero  6),  della  medesima  direttiva
          (UE) 2019/944 e per i  clienti  domestici.  L'Autorita'  di
          regolazione per energia, reti  e  ambiente  (ARERA)  adotta
          disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui  al
          precedente periodo, un servizio a  tutele  graduali  per  i
          clienti  finali  senza  fornitore  di  energia   elettrica,
          nonche'  specifiche  misure  per  prevenire  ingiustificati
          aumenti  dei  prezzi  e  alterazioni  delle  condizioni  di
          fornitura a tutela di  tali  clienti.  L'ARERA  stabilisce,
          altresi', per le microimprese di cui al citato articolo  2,
          numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e  per  i  clienti
          domestici il livello di potenza contrattualmente  impegnata
          quale criterio identificativo in  aggiunta  a  quelli  gia'
          individuati dalla medesima direttiva. 
                60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e
          60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          definisce, con decreto da  adottare  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, previo parere delle Commissioni  parlamentari
          competenti, le  modalita'  e  i  criteri  per  un  ingresso
          consapevole  dei  clienti  finali  nel   mercato,   tenendo
          altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza
          e la pluralita'  di  fornitori  e  di  offerte  nel  libero
          mercato.» 
                «81.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  su  proposta  dell'ARERA,  sentita  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sono  fissati  le  condizioni,   i
          criteri, le modalita' e i requisiti tecnici,  finanziari  e
          di  onorabilita'  per   l'iscrizione,   la   permanenza   e
          l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco  di  cui  al
          comma 80. 
              81-bis. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  il
          decreto  di  cui  al  comma  81,  fatto  salvo  il   potere
          sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al  medesimo
          comma, al Garante per la protezione dei  dati  personali  e
          all'Agenzia delle  entrate,  esercitato  nell'ambito  delle
          rispettive funzioni, disciplina un  procedimento  speciale,
          nel rispetto dei principi stabiliti dalla  legge  7  agosto
          1990, n. 241, per  l'eventuale  esclusione  motivata  degli
          iscritti dall'Elenco di cui al comma 80,  che  tenga  conto
          anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
          essere nell'attivita' di  vendita  dell'energia  elettrica,
          accertate e sanzionate dalle citate Autorita'. 
                82. L'elenco di cui al comma  80  e'  pubblicato  nel
          sito internet del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          aggiornato  mensilmente.  La  pubblicazione  ha  valore  di
          pubblicita'  ai  fini  di  legge  per  tutti   i   soggetti
          interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo
          dei requisiti da parte dei  soggetti  iscritti  all'elenco,
          svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al
          comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi
          inadempimenti   o   incongruenze   rispetto   ai   predetti
          requisiti, o situazioni valutate critiche anche  alla  luce
          dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon
          funzionamento dei mercati e alla  tutela  dei  consumatori,
          con  atto  motivato  il  Ministero   dispone   l'esclusione
          dall'Elenco.». 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   55-bis   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
                «Art. 55-bis (Misure a  favore  della  competitivita'
          delle imprese italiane del  settore  assicurativo  e  della
          produzione di veicoli  a  motore).  -  1.  Al  comma  4-bis
          dell'articolo 134 del codice delle  assicurazioni  private,
          di cui al decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) la parola:  ",  relativo"  e'  sostituita  dalle
          seguenti: "e in tutti i casi di rinnovo di  contratti  gia'
          stipulati,   purche'   in   assenza   di    sinistri    con
          responsabilita' esclusiva o principale  o  paritaria  negli
          ultimi   cinque   anni,   sulla   base   delle   risultanze
          dell'attestato di rischio, relativi"; 
                  b)  le  parole:  "della  medesima  tipologia"  sono
          sostituite dalle seguenti: ", anche di diversa tipologia". 
                2. Per i contratti stipulati anteriormente alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), si applicano in sede di  rinnovo  dei  medesimi
          contratti.» 
              Si riporta il testo  dei  commi  1  e  8  dell'articolo
          11-ter  del  citato  decreto-legge   n.   135   del   2018,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019, n. 12, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11-ter (Piano  per  la  transizione  energetica
          sostenibile delle aree idonee). -  1.  Entro  e  non  oltre
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, e' approvato il Piano per la  transizione  energetica
          sostenibile  delle  aree  idonee  (PiTESAI),  al  fine   di
          individuare un quadro definito di  riferimento  delle  aree
          ove  e'  consentito  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
          prospezione, ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  sul
          territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita'
          ambientale, sociale ed economica delle stesse. 
                2. - 7. (Omissis) 
                8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle  aree  in
          cui  le  attivita'  di  prospezione  e  di  ricerca  e   di
          coltivazione risultino compatibili con  le  previsioni  del
          Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del  comma
          6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili  con  le
          previsioni del Piano, entro sessanta  giorni  dall'adozione
          del medesimo Piano, il Ministero dello  sviluppo  economico
          avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze  relative
          ai procedimenti sospesi ai sensi del  comma  4  e  avvia  i
          procedimenti  di  revoca,  anche  limitatamente   ad   aree
          parziali, dei permessi  di  prospezione  e  di  ricerca  in
          essere. Nelle aree  non  compatibili  e'  comunque  ammessa
          l'installazione di impianti di  produzione  di  energia  da
          fonti rinnovabili. In  caso  di  revoca,  il  titolare  del
          permesso di prospezione o di ricerca e' comunque  obbligato
          al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non
          compatibili, il Ministero dello sviluppo economico  rigetta
          anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle
          concessioni per  la  coltivazione  di  idrocarburi  il  cui
          provvedimento di  conferimento  non  sia  stato  rilasciato
          entro la data di adozione del PiTESAI. In caso  di  mancata
          adozione del PiTESAI entro e non oltre  trenta  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma
          4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di  prospezione
          e di ricerca  sospesi  ai  sensi  del  comma  6  riprendono
          efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in
          cui le attivita' di  coltivazione  risultino  incompatibili
          con le previsioni  del  Piano  stesso,  le  concessioni  di
          coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, mantengono la loro  efficacia  sino  alla
          scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. 
                (Omissis).»