(Allegato 1-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                     Trasmissione dei fascicoli 
                      con modalita' telematiche 
 
    1.  La   trasmissione   telematica   da   parte   dei   Tribunali
amministrativi regionali  e  del  Tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo  informatico  di
primo grado al  Consiglio  di  Stato  o  al  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, tramite  SIGA,  avviene  con
modalita'  finalizzate  ad  assicurarne  la   data   certa,   nonche'
l'integrita',  l'autenticita'  e  la  riservatezza   secondo   quanto
stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19. 
    2. La trasmissione del fascicolo informatico o  di  singoli  atti
dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso
organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene,
in ogni stato e grado del giudizio,  per  via  telematica  su  canale
sicuro. 
    3.  Ove   formato,   viene   altresi'   trasmesso   agli   organi
giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo  cartaceo  di  cui
all'art. 9, comma 10.