Art. 12 
 
 
     Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 3 
 
  1. L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo,
da presentare dal 1° giugno al 15 luglio  2020,  viene  inoltrata  al
Questore esclusivamente per il  tramite  degli  uffici-sportello  del
gestore  esterno,  che  provvede  a  trasmetterla   alla   competente
Questura. 
  2.  All'atto  della  presentazione  della  richiesta,   l'operatore
dell'Ufficio Sportello provvede a: 
    a) identificare  lo  straniero  tramite  passaporto  o  documento
equipollente  ovvero  attestazione  di  identita'  rilasciata   dalla
rappresentanza diplomatica; 
    b) verificare la presenza della documentazione di cui all'art. 7; 
    c) verificare la presenza della firma sull'istanza e la  completa
compilazione dei campi sulla busta; 
    d) accettare l'istanza e ad effettuare il controllo visivo  della
documentazione,  compresa  quella  riguardante   il   pagamento   del
contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 2 e  della  marca  da
bollo; 
    e) consegnare  al  richiedente  l'attestazione  di  presentazione
dell'istanza,  provvista  di  elementi  di  sicurezza;  la   suddetta
ricevuta riporta  gli  estremi  di  identificazione  dello  straniero
(cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio  e  gli  elementi
per  l'accesso  al  portale  dedicato  (userid:   numero   ologramma,
password: numero assicurata). Il rilascio  di  tale  attestazione  e'
utile ai fini  di  quanto  previsto  dall'art.  103,  comma  16,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  3. Lo straniero, all'atto della consegna della  ricevuta,  provvede
al pagamento degli oneri del servizio, di cui all'art. 3, comma 4. 
  4. Nel portale dedicato sara' registrata la data di accettazione ed
il numero di assicurata relativi all'istanza presentata  al  fine  di
consentire allo  straniero  di  verificare  lo  stato  della  propria
pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di  ricerca
il Codice assicurata ed il Codice utente. 
  5. La Questura verifica  l'ammissibilita'  dell'istanza  e  accerta
l'insussistenza delle cause di  rigetto  ovvero  di  motivi  ostativi
all'accoglimento della stessa. 
  6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b)  dell'art.  7
e'  verificata  dal  competente  Ispettorato  nazionale  del   lavoro
attraverso   procedure   tecnico-organizzative   di    collaborazione
amministrativa  tese  alla  semplificazione  ed  alla  velocizzazione
dell'attivita' endoprocedimentale anche  attraverso  la  cooperazione
applicativa  tra  le  banche  dati  attestate  presso  il   Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche sull'insussistenza dei
motivi  ostativi  all'accoglimento   delle   istanze,   le   Questure
consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche
attraverso le  competenti  articolazioni  centrali  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza. 
  8. Ai fini della conversione del  permesso  di  soggiorno,  restano
ferme le disposizioni relative agli  oneri  economici  a  carico  del
richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni
ed il relativo regolamento  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394  e  successive
modificazioni. 
  9. All'istanza di conversione deve essere  allegata  l'attestazione
dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione  al
luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di  corrispondenza
del contratto  di  lavoro  subordinato  ovvero  della  documentazione
retributiva e previdenziale ai settori di attivita' di  cui  all'art.
4. Le modalita' con cui richiedere tale  attestazione  sono  definite
con apposita circolare del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.