Art. 12 
 
               Fondo solidarieta' mutui «prima casa», 
                        cd. «Fondo Gasparrini 
 
  1. Per lavoratori autonomi, ai sensi  dell'articolo  54,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  si  intendono  i
soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo  decreto-legge
n. 18 del 2020. 
  ((1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole:  «e  ai  liberi  professionisti»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  ai  liberi   professionisti,   agli
imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo  2083  del
codice civile"».)) 
  2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del  presente
decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del
Fondo di cui all'articolo 2, commi 475  e  seguenti  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' ammesso  anche  nell'ipotesi  di  mutui  in
ammortamento da meno di un anno. 
  ((2-bis. Fino al 31  dicembre  2020,  a  fronte  delle  domande  di
sospensione dei mutui pervenute alla banca a  partire  dal  28  marzo
2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la  banca  ha
verificato la completezza e la regolarita' formale, la banca avvia la
sospensione dalla prima rata in  scadenza  successiva  alla  data  di
presentazione della domanda. Il gestore  del  Fondo,  ricevuta  dalla
banca  la  domanda  di  sospensione,  accerta  la   sussistenza   dei
presupposti e  comunica  alla  banca,  entro  venti  giorni,  l'esito
dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale  termine,  la  domanda  si
ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo  dell'istruttoria
comunicato dal gestore, la banca puo'  riavviare  l'ammortamento  del
mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data  di
presentazione della domanda. 
  2-ter. Dopo  la  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  54  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserita la seguente: 
  «a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa alle quote  di
mutuo relative alle unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite  ad  abitazione  principale  e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che  si  trovino  nelle
condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo». 
  2-quater. Con regolamento adottato mediante  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative  all'individuazione
della quota di mutuo da sospendere.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 54, comma 1,  e  28,
          comma 1, del citato decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18
          (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 54  Attuazione  del  Fondo  solidarieta'  mutui
          "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini" 
                1. Per un periodo di 9 mesi  dall'entrata  in  vigore
          del  presente  decreto  legge,  in  deroga  alla  ordinaria
          disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475  a
          480 della legge 244/2007: 
                  a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso  ai
          lavoratori  autonomi,  ai   liberi   professionisti,   agli
          imprenditori individuali e ai soggetti di cui  all'articolo
          2083 del codice civile che autocertifichino ai sensi  degli
          articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di  aver  registrato,  in  un
          trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero  nel  minor
          lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la
          predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore  al
          33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza
          della chiusura o della restrizione della propria  attivita'
          operata   in   attuazione   delle   disposizioni   adottate
          dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus; 
                  a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa
          alle  quote  di  mutuo  relative  alle  unita'  immobiliari
          appartenenti  alle  cooperative   edilizie   a   proprieta'
          indivisa adibite ad abitazione principale e  alle  relative
          pertinenze  dei  soci  assegnatari  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24
          dicembre 2007,  n.  244,  come  da  ultimo  modificato  dal
          presente articolo; 
                  b. Per l'accesso  al  Fondo  non  e'  richiesta  la
          presentazione dell'indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)." 
                "Art. 28 Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle
          Gestioni speciali dell'Ago 
                  1. Ai lavoratori autonomi  iscritti  alle  gestioni
          speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non  iscritti
          ad altre forme previdenziali  obbligatorie,  ad  esclusione
          della Gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
          della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'   riconosciuta
          un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a  600  euro.
          L'indennita' di cui al presente articolo non concorre  alla
          formazione del reddito ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   475   e   seguenti
          dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): 
                "475. E' istituito presso il Ministero  dell'economia
          e delle finanze il Fondo di solidarieta' per  i  mutui  per
          l'acquisto della  prima  casa,  con  una  dotazione  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2008  e  2009.  Il
          Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino  ad
          esaurimento delle stesse. 
                476. Per i contratti di mutuo  riferiti  all'acquisto
          di unita' immobiliari da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, questi puo'  chiedere  la  sospensione  del
          pagamento delle rate per non piu' di due  volte  e  per  un
          periodo massimo complessivo non superiore a  diciotto  mesi
          nel corso dell'esecuzione del contratto. In  tal  caso,  la
          durata del contratto di mutuo e quella delle  garanzie  per
          esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata
          della  sospensione.  Al  termine  della   sospensione,   il
          pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con  la
          periodicita' originariamente previsti dal contratto,  salvo
          diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
          rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.  La
          sospensione   non   comporta   l'applicazione   di   alcuna
          commissione  o  spesa  di  istruttoria  ed  avviene   senza
          richiesta di garanzie aggiuntive. 
                476-bis. La  sospensione  di  cui  al  comma  476  si
          applica anche ai mutui: 
                  a)  oggetto   di   operazioni   di   emissione   di
          obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
          ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
                  b) erogati  per  portabilita'  tramite  surroga  ai
          sensi dell'articolo 120-quater del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   che
          costituiscono  mutui  di  nuova  erogazione  alla  data  di
          perfezionamento dell'operazione di surroga; 
                  c)  che  hanno  gia'  fruito  di  altre  misure  di
          sospensione   purche'   tali   misure    non    determinino
          complessivamente    una    sospensione    dell'ammortamento
          superiore a diciotto mesi. 
                477. La sospensione prevista dal comma 476  non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
                  a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
                  b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
                  c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione
          a copertura del rischio che si verifichino  gli  eventi  di
          cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso. 
                478. Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari
          bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,  su
          richiesta  del  mutuatario  che  intende  avvalersi   della
          facolta' prevista dal comma 476, presentata per il  tramite
          dell'intermediario medesimo, provvede, al  pagamento  degli
          interessi compensativi  nella  misura  pari  al  50%  degli
          interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
          sospensione. 
                479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
          subordinata esclusivamente all'accadimento  di  almeno  uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
                  a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato,
          ad eccezione delle ipotesi di risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
                  b)  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  di   cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa; 
                  c) morte o riconoscimento  di  handicap  grave,  ai
          sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, ovvero di invalidita'  civile  non  inferiore
          all'80 per cento; 
                  c-bis)   sospensione   dal   lavoro   o   riduzione
          dell'orario di lavoro  per  un  periodo  di  almeno  trenta
          giorni, anche in attesa dell'emanazione  dei  provvedimenti
          di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito."