((Art. 12 - bis 
 
Rimborso  alle  imprese  per  mancata  partecipazione   a   fiere   e
              manifestazioni commerciali internazionali 
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, spetta, per  l'anno  2020,  anche  per  le  spese
sostenute  dalle  imprese   per   la   partecipazione   a   fiere   e
manifestazioni commerciali all'estero che  siano  state  disdette  in
ragione  dell'emergenza  legata  alla  situazione  epidemiologica  in
atto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 49 del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58  (Misure  urgenti  di  crescita
          economica e per la risoluzione di specifiche situazioni  di
          crisi): 
                "Art. 49. Credito d'imposta per la partecipazione  di
          PMI a fiere internazionali 
                1. Al fine di migliorare il livello e la qualita'  di
          internazionalizzazione delle  PMI  italiane,  alle  imprese
          esistenti alla data del 1° gennaio  2019  e'  riconosciuto,
          per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un  credito  d'imposta
          nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2
          fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta  e'
          riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo  massimo  di
          10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni  di  euro
          per l'anno 2021. 
                2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto   per   le   spese   di    partecipazione    a
          manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si
          svolgono in Italia o all'estero, relativamente  alle  spese
          per l'affitto degli spazi  espositivi;  per  l'allestimento
          dei medesimi spazi;  per  le  attivita'  pubblicitarie,  di
          promozione    e    di    comunicazione,    connesse    alla
          partecipazione. 
                3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel  rispetto
          delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento
          (UE) n. 717/2014 della commissione,  del  27  giugno  2014,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.  Il
          credito  d'imposta  e'  utilizzabile,   esclusivamente   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          applicative del  presente  articolo,  con  riferimento,  in
          particolare, a: 
                  a) le tipologie  di  spese  ammesse  al  beneficio,
          nell'ambito di quelle di cui al comma 2; 
                  b) le procedure per l'ammissione al beneficio,  che
          avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
          relative domande, nel rispetto dei limiti di cui  al  comma
          1; 
                  c)  l'elenco   delle   manifestazioni   fieristiche
          internazionali di settore, che  si  svolgono  in  Italia  o
          all'estero, per cui e' ammesso il credito di imposta; 
                  d) le procedure di recupero nei  casi  di  utilizzo
          illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73. 
                5.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,
          nell'ambito   dell'ordinaria   attivita'   di    controllo,
          l'eventuale indebita  fruizione,  totale  o  parziale,  del
          credito  d'imposta,  la  stessa  ne  da'  comunicazione  al
          Ministero  dello   sviluppo   economico   che,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 6, del citato  decreto-legge  n.  40
          del  2010,  provvede  al  recupero  del  relativo  importo,
          maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
                6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          50."