((Art. 12 - ter Disposizioni in materia di beni di impresa 1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, puo' essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o dicembre 2022, del 1o dicembre 2023 o del 1o dicembre 2024. 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede: a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione; b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.))
Riferimenti normativi Il testo dei commi 696 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti normativiall'art. 6-bis. Il testo dell'articolo 14 della citata legge 21 novembre 2000, n. 342 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 6-bis. Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: "200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio." Il citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria. Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): "Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale 1. - 4. Omissis 5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche."