((Art. 12 - ter 
 
             Disposizioni in materia di beni di impresa 
 
  1. La rivalutazione dei beni d'impresa e  delle  partecipazioni  di
cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, puo'  essere  effettuata
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre  2020  o  al  31  dicembre  2021;
limitatamente  ai  beni  immobili,  i  maggiori  valori  iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti, rispettivamente,  con  effetto  dal
periodo di imposta in corso alla data del 1o dicembre  2022,  del  1o
dicembre 2023 o del 1o dicembre 2024. 
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 6,9  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni
di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno  2021  e  in
6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede: 
  a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
di una corrispondente quota del  margine  disponibile,  risultante  a
seguito dell'attuazione del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con
le  risoluzioni  di  approvazione  della  relazione  al   Parlamento,
presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, e della relativa integrazione; 
  b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  c) quanto a 6,9 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022  e
2023,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   maggiori   entrate
derivanti dal presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dei commi 696 e seguenti dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2019,  n.  160  e'  riportato  nei
          riferimenti normativiall'art. 6-bis. 
              Il  testo  dell'articolo  14  della  citata  legge   21
          novembre  2000,  n.  342  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 6-bis. 
              Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
                "200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio." 
              Il  citato  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n.  70,
          Edizione straordinaria. 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  6  della
          legge  24  dicembre  2012,   n.   243   (Disposizioni   per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione): 
                "Art.   6   Eventi    eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale 
                1. - 4. Omissis 
                5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche."