((Art. 12 - quater 
 
Modifica all'articolo 66 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,
  in materia  di  detraibilita'  dell'IVA  sugli  acquisti  dei  beni
  oggetto di erogazioni liberali 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo  66  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti  dei
beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura  ai  sensi  dei
commi  1  e  2  del  presente  articolo  si  considerano   effettuati
nell'esercizio  dell'impresa,  arte  o  professione  ai  fini   della
detrazione di cui all'articolo 19 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  66  del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in
          denaro e in natura a sostegno  delle  misure  di  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
                1. Per le erogazioni liberali in denaro e in  natura,
          effettuate nell'anno 2020 dalle  persone  fisiche  e  dagli
          enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni,
          degli enti  locali  territoriali,  di  enti  o  istituzioni
          pubbliche,  di   fondazioni   e   associazioni   legalmente
          riconosciute  senza  scopo  di  lucro,  compresi  gli  enti
          religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare
          gli  interventi  in  materia  di  contenimento  e  gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   spetta   una
          detrazione dall'imposta  lorda  ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito pari al 30%, per un importo non superiore a  30.000
          euro. 
                2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a
          sostegno   delle   misure   di   contrasto    all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno  2020  dai
          soggetti  titolari  di  reddito   d'impresa,   si   applica
          l'articolo 27 della  legge  13  maggio  1999,  n.  133.  La
          disposizione di cui al primo periodo si applica anche  alle
          erogazioni liberali effettuate per le medesime finalita' in
          favore degli enti  religiosi  civilmente  riconosciuti.  Ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  le
          erogazioni  liberali  di  cui  al   presente   comma   sono
          deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. 
                3. Ai fini della valorizzazione delle  erogazioni  in
          natura di cui ai commi 1  e  2,  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
          del 30 gennaio 2020. 
                3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,  gli
          acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in
          natura ai sensi dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  si
          considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte  o
          professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
                4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126."