Art. 12 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020. 2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 7 agosto 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte Il Ministro della salute: Speranza Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1792