Art. 12 
 
           Disposizioni in materia di lavoratori sportivi 
 
  1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla  societa'  Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di  euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  600  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP),   le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data  del
23  febbraio   2020,   i   quali,   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro
attivita'. Il predetto emolumento non concorre  alla  formazione  del
reddito ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori  di  altro
reddito  da  lavoro  e  del  reddito  di  cittadinanza  di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di  emergenza  e  delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
prorogate e integrate  dal  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di  cittadinanza
e delle  prestazioni  indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
acquisito dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  sulla  base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari  per  i  mesi  di  marzo,
aprile  e  maggio  dell'indennita'  di  cui   all'articolo   96   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennita' pari a  600
euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per  il
mese di giugno 2020. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a
3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e  le  cause
di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri  di  gestione  delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,  le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo  controllo,  nonche'
le modalita' di distribuzione  delle  eventuali  risorse  residue  ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di giugno 2020. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente  articolo  per
l'anno 2020 si provvede, quanto a 23  milioni  di  euro,  mediante  i
residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del
decreto legge n. 18  del  2020  e  dell'articolo  98,  comma  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, gia' nella disponibilita'  di  Sport  e
salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro  ai  sensi  dell'articolo
114.