Art. 12
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla societa' Sport e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno
2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico
Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del
23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro
reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come
prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno
2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza
e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di
apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo,
aprile e maggio dell'indennita' di cui all'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 98 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennita' pari a 600
euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il
mese di giugno 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a
3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause
di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche'
le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di giugno 2020.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per
l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i
residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del
decreto legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 98, comma 6, del
decreto-legge n. 34 del 2020, gia' nella disponibilita' di Sport e
salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo
114.