Art. 120
Societa' di trasformazione urbana
1. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della provincia e della regione, possono costituire societa' per
azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla
trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune.
3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione
delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica
utilita', anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le
aree di proprieta' degli enti locali interessate dall'intervento
possono essere attribuite alla societa' a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per
azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.