Art. 120
                  Societa' di trasformazione urbana

  1.  Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della  provincia  e  della  regione,  possono costituire societa' per
azioni  per  progettare  e  realizzare  interventi  di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le  deliberazioni  dovranno  in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati  delle  societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
  2.  Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione    delle    aree   interessate   dall'intervento,   alla
trasformazione   e   alla   commercializzazione   delle   stesse.  Le
acquisizioni  possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune.
  3.  Le  aree  interessate  dall'intervento  di  trasformazione sono
individuate  con  delibera  del  consiglio comunale. L'individuazione
delle  aree  di  intervento  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica
utilita',  anche  per  le aree non interessate da opere pubbliche. Le
aree  di  proprieta'  degli  enti  locali interessate dall'intervento
possono essere attribuite alla societa' a titolo di concessione.
  4.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali azionisti e la societa' per
azioni  di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.