Art. 120 
 
 
 Offerta economicamente piu' vantaggiosa - Commissione giudicatrice 
 
 
                 (artt. 91 e 92, d.P.R. n. 554/1999) 
 
 
    1.  In  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi"  da  assegnare
ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in  "sub-pesi"  o
"sub-punteggi", di cui all'articolo 83, commi 1 e 4,  del  codice  ed
indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari  a  cento.
Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del
codice i fattori  ponderali  da  assegnare  ai  "pesi"  o  "punteggi"
attribuiti agli elementi riferiti alla qualita', al  pregio  tecnico,
alle caratteristiche estetiche e funzionali  e  alle  caratteristiche
ambientali   non   devono   essere   complessivamente   inferiori   a
sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta  attivita'  di
committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2,  del  codice
nonche' l'articolo  69  del  codice,  le  stazioni  appaltanti  nella
determinazione dei criteri di valutazione: 
    a) ai  fini  del  perseguimento  delle  esigenze  ambientali,  in
relazione all'articolo 83,  comma  1,  lettera  e),  del  codice,  si
attengono ai criteri di tutela  ambientale  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio
2008,  e  successivi  decreti  attuativi,  nonche',   ai   fini   del
contenimento dei consumi energetici e delle  risorse  ambientali,  ai
criteri  individuati  con  apposito  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
dello sviluppo economico; 
    b) ai fini del perseguimento delle  esigenze  sociali,  hanno  la
facolta' di concludere protocolli di intesa o protocolli  di  intenti
con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza,
previdenza, ordine pubblico nonche' con le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali. 
    2. In una o piu'  sedute  riservate,  la  commissione  valuta  le
offerte tecniche e procede alla assegnazione  dei  relativi  punteggi
applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera
di invito secondo quanto previsto nell'allegato  G.  Successivamente,
in  seduta  pubblica,  la  commissione  da'  lettura   dei   punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e, data  lettura  dei  ribassi
espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna  di  esse,  procede
secondo quanto previsto dall'articolo 121. 
    3. L'accertata carenza di organico, di cui all'articolo 84, comma
8, del codice e' attestata dal responsabile  del  procedimento  sulla
base  degli   atti   forniti   dal   dirigente   dell'amministrazione
aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l'atto
di nomina dei membri della commissione ne  determina  il  compenso  e
fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine  puo'
essere prorogato una sola volta per giustificati  motivi.  L'incarico
e' oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione. 
    4. E' possibile ricorrere alla nomina dei  commissari,  ai  sensi
dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel  caso  di
interventi complessi di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  l),
ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni  di  euro
nei  quali  le  componenti   architettonica   e/o   strutturale   e/o
impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero  in
caso di affidamento ai sensi  degli  articoli  144,  153  e  176  del
codice. 
    5.  Al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  i  commissari
dichiarano ai sensi dell'articolo 47  del  decreto  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilita' e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e
7, del codice. 
 
              Note all'art. 120 
              - Il testo dell'art.  83,  commi  1  e  4,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 83  (Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa) - 1. Quando il contratto e'  affidato  con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  il
          bando  di  gara  stabilisce  i   criteri   di   valutazione
          dell'offerta, pertinenti alla natura,  all'oggetto  e  alle
          caratteristiche   del   contratto,    quali,    a    titolo
          esemplificativo: 
              a) il prezzo; 
              b) la qualita'; 
              c) il pregio tecnico; 
              d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
              e) le caratteristiche ambientali e il contenimento  dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del prodotto; 
              f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
              g) la redditivita'; 
              h) il servizio successivo alla vendita; 
              i) l'assistenza tecnica; 
              l) la data di consegna ovvero il termine di consegna  o
          di esecuzione; 
              m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
              n) la sicurezza di approvvigionamento; 
              o) in caso  di  concessioni,  altresi'  la  durata  del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 
              2. - 3. (omissis) 
              4.  Il  bando  per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i  sub
          - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione  appaltante  non
          sia   in   grado   di   stabilirli   tramite   la   propria
          organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti  con
          il decreto o la determina a contrarre,  affidando  ad  essi
          l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi  e  le
          relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
          gara." 
              - Il testo dell'art. 53, comma 2, lettere b) e c),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'  il
          seguente: 
              "2. Negli appalti relativi a lavori, il  decreto  o  la
          determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle  ipotesi
          di cui alle lettere b) e c) del presente comma,  in  ordine
          alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se  il
          contratto ha ad oggetto: 
              a) (omissis) 
              b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di  lavori
          sulla base  del  progetto  definitivo  dell'amministrazione
          aggiudicatrice; 
              c) previa acquisizione del progetto definitivo in  sede
          di offerta, la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori    sulla    base    del     progetto     preliminare
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo  svolgimento  della
          gara e' effettuato sulla base di un  progetto  preliminare,
          nonche'   di   un   capitolato   prestazionale    corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto  il
          progetto definitivo e  il  prezzo.  L'offerta  relativa  al
          prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto  per
          la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
          e per l'esecuzione dei lavori." 
              - Il testo dell'art. 2, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "2.  Il   principio   di   economicita'   puo'   essere
          subordinato,  entro  i  limiti  in  cui  sia  espressamente
          consentito dalle norme vigenti e dal  presente  codice,  ai
          criteri, previsti dal bando, ispirati a  esigenze  sociali,
          nonche' alla tutela della salute  e  dell'ambiente  e  alla
          promozione dello sviluppo sostenibile." 
              - Il testo dell'art. 69 del citato decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 69  (Condizioni  particolari  di  esecuzione  del
          contratto prescritte nel  bando  o  nell'invito)  -  1.  Le
          stazioni appaltanti possono esigere condizioni  particolari
          per l'esecuzione del contratto, purche'  siano  compatibili
          con il diritto comunitario e, tra l'altro, con  i  principi
          di   parita'   di   trattamento,    non    discriminazione,
          trasparenza, proporzionalita', e  purche'  siano  precisate
          nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
          bando, o nel capitolato d'oneri. 
              2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a
          esigenze sociali o ambientali. 
              3. La stazione appaltante che prevede  tali  condizioni
          particolari  puo'   comunicarle   all'Autorita',   che   si
          pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilita'  con  il
          diritto comunitario. Decorso tale termine,  il  bando  puo'
          essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 
              4.  In  sede  di  offerta   gli   operatori   economici
          dichiarano di  accettare  le  condizioni  particolari,  per
          l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.". 
              - Il testo dell'art.  83,  comma  1,  lettera  e),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 83  (Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa) - 1. Quando il contratto e'  affidato  con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  il
          bando  di  gara  stabilisce  i   criteri   di   valutazione
          dell'offerta, pertinenti alla natura,  all'oggetto  e  alle
          caratteristiche   del   contratto,    quali,    a    titolo
          esemplificativo: 
              a) - d) (omissis) 
              e) le caratteristiche ambientali e il contenimento  dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del prodotto;". 
              - Il testo dell'art. 84, comma 8,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "8.  I   commissari   diversi   dal   presidente   sono
          selezionati tra i funzionari della stazione appaltante.  In
          caso  di  accertata  carenza  in   organico   di   adeguate
          professionalita', nonche' negli  altri  casi  previsti  dal
          regolamento  in  cui   ricorrono   esigenze   oggettive   e
          comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti
          tra funzionari di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
          all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio  di  rotazione
          tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 
              a) professionisti, con almeno dieci anni di  iscrizione
          nei  rispettivi  albi  professionali,  nell'ambito  di   un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dagli ordini professionali; 
              b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di  un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dalle facolta' di appartenenza." 
              - Il  testo  degli  articoli  144  e  176  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O., e' il seguente: 
              "ART. 144 (Procedure di affidamento e pubblicazione del
          bando relativo alle concessioni di lavori pubblici)- 1.  Le
          stazioni  appaltanti  affidano  le  concessioni  di  lavori
          pubblici con procedura aperta o ristretta,  utilizzando  il
          criterio   selettivo   dell'offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa. 
              2. Quale che sia la procedura  prescelta,  le  stazioni
          appaltanti  pubblicano  un  bando  in  cui   rendono   nota
          l'intenzione di affidare la concessione. 
              3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
          contengono gli elementi indicati nel  presente  codice,  le
          informazioni  di  cui  all'allegato  IX  B  e  ogni   altra
          informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
          di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
          procedura di cui all'articolo 77,  paragrafo  2,  direttiva
          2004/18. 
              4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo  66
          ovvero l'articolo 122.". 
              "ART. 176 (Affidamento a contraente generale)-  1.  Con
          il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera  b),
          il  soggetto  aggiudicatore,  in  deroga  all'articolo  53,
          affida ad un  soggetto  dotato  di  adeguata  esperienza  e
          qualificazione  nella  costruzione  di  opere  nonche'   di
          adeguata capacita'  organizzativa,  tecnico-realizzativa  e
          finanziaria   la   realizzazione   con   qualsiasi    mezzo
          dell'opera, nel rispetto  delle  esigenze  specificate  nel
          progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto  dal
          soggetto aggiudicatore e posto a base di  gara,  contro  un
          corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
          dei lavori. 
              2. Il contraente generale provvede: 
              a)  allo  sviluppo  del  progetto  definitivo  e   alle
          attivita' tecnico  amministrative  occorrenti  al  soggetto
          aggiudicatore per pervenire all'approvazione  dello  stesso
          da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
          base di gara; 
              b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega  di
          cui all'articolo 6, comma 8, del d.P.R. 8 giugno  2001,  n.
          327, in assenza di un concessionario, puo' essere accordata
          al contraente generale; 
              c) alla progettazione esecutiva; 
              d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla
          loro direzione; 
              e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera
          da realizzare; 
              f) ove richiesto,  all'individuazione  delle  modalita'
          gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; 
              g)  all'indicazione,  al  soggetto  aggiudicatore,  del
          piano  degli  affidamenti,  delle   espropriazioni,   delle
          forniture di materiale e di tutti gli altri elementi  utili
          a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
          forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
          materia. 
              3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 
              a)  alle  attivita'  necessarie  all'approvazione   del
          progetto definitivo da parte del CIPE, ove  detto  progetto
          non sia stato posto a base di gara; 
              b) all'approvazione  del  progetto  esecutivo  e  delle
          varianti; 
              c) alla alta  sorveglianza  sulla  realizzazione  delle
          opere; 
              d) al collaudo delle stesse; 
              e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
          competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e
          repressione della criminalita', finalizzati  alla  verifica
          preventiva del programma di esecuzione dei lavori in  vista
          del successivo monitoraggio di tutte le fasi di  esecuzione
          delle opere e dei soggetti che le realizzano.  I  contenuti
          di tali accordi sono definiti dal  CIPE  sulla  base  delle
          linee guida indicate  dal  Comitato  di  coordinamento  per
          l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai  sensi
          dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno  in
          data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione  di
          protocolli di legalita' che comportino clausole  specifiche
          di  impegno,  da  parte  dell'impresa   aggiudicataria,   a
          denunciare  eventuali  tentativi  di  estorsione,  con   la
          possibilita'     di     valutare      il      comportamento
          dell'aggiudicatario ai fini della successiva  ammissione  a
          procedure ristrette della medesima stazione  appaltante  in
          caso  di  mancata  osservanza  di  tali  prescrizioni.   Le
          prescrizioni del CIPE a cui si uniformano  gli  accordi  di
          sicurezza sono vincolanti per i  soggetti  aggiudicatori  e
          per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire  i
          relativi obblighi a  carico  delle  imprese  interessate  a
          qualunque titolo alla realizzazione dei lavori.  Le  misure
          di  monitoraggio  per  la  prevenzione  e  repressione   di
          tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
          dei   flussi   finanziari   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
          parzialmente a carico dei promotori ai sensi  dell'articolo
          175 e quelli  derivanti  dalla  attuazione  di  ogni  altra
          modalita'  di  finanza  di  progetto.  Il  CIPE  definisce,
          altresi',  lo  schema  di  articolazione  del  monitoraggio
          finanziario, indicando i soggetti sottoposti a  tale  forma
          di controllo, le modalita' attraverso le  quali  esercitare
          il  monitoraggio,  nonche'  le  soglie  di   valore   delle
          transazioni finanziarie oggetto  del  monitoraggio  stesso,
          potendo anche indicare, a  tal  fine,  limiti  inferiori  a
          quello previsto ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
          connessi  al  monitoraggio  finanziario   sono   ricompresi
          nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. 
              4. Il contraente generale risponde  nei  confronti  del
          soggetto  aggiudicatore   della   corretta   e   tempestiva
          esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
          presente capo. I  rapporti  tra  soggetto  aggiudicatore  e
          contraente generale sono regolati, per quanto non  previsto
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente  capo  e
          dal  regolamento,  dalle   norme   della   parte   II   che
          costituiscono attuazione della direttiva  2004/18  o  dalle
          norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
          codice civile regolanti l'appalto. 
              5. Alle varianti del progetto  affidato  al  contraente
          generale non si applicano gli articoli 56, 57 e  132;  esse
          sono regolate dalle norme della parte II che  costituiscono
          attuazione della direttiva  2004/18  o  dalle  norme  della
          parte III e dalle disposizioni seguenti: 
              a)  restano  a  carico  del  contraente   generale   le
          eventuali  varianti  necessarie  ad  emendare  i   vizi   o
          integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso  e
          approvato dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre  restano  a
          carico del soggetto  aggiudicatore  le  eventuali  varianti
          indotte   da   forza   maggiore,   sorpresa   geologica   o
          sopravvenute prescrizioni  di  legge  o  di  enti  terzi  o
          comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; 
              b) al di fuori dei casi di  cui  alla  lettera  a),  il
          contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
          le varianti progettuali o le  modifiche  tecniche  ritenute
          dallo stesso utili  a  ridurre  il  tempo  o  il  costo  di
          realizzazione delle opere; il soggetto  aggiudicatore  puo'
          rifiutare  la  approvazione  delle  varianti  o   modifiche
          tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
          le esigenze del  soggetto  aggiudicatore,  specificate  nel
          progetto posto a  base  di  gara,  o  comunque  determinino
          peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
          manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero  comportino
          maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
          ritardo del termine di ultimazione. 
              6. Il  contraente  generale  provvede  alla  esecuzione
          unitaria delle attivita' di cui  al  comma  2  direttamente
          ovvero, se costituito  da  piu'  soggetti,  a  mezzo  della
          societa' di progetto di cui al comma  10;  i  rapporti  del
          contraente generale con i terzi sono  rapporti  di  diritto
          privato, a cui non si applica  il  presente  codice,  salvo
          quanto previsto nel presente capo. Al  contraente  generale
          che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
          parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
          direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III. 
              7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta  a  norma  del   regolamento,   ovvero   mediante
          affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di  lavori
          del contraente generale devono a  loro  volta  possedere  i
          requisiti di qualificazione prescritti dal  regolamento,  e
          possono subaffidare i lavori nei limiti e  alle  condizioni
          previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo
          118 si applica  ai  predetti  subaffidamenti.  Il  soggetto
          aggiudicatore   richiede   al   contraente   generale    di
          individuare e indicare, in  sede  di  offerta,  le  imprese
          esecutrici di una quota non inferiore al trenta  per  cento
          degli eventuali lavori che il contraente  generale  prevede
          di eseguire mediante affidamento a terzi. 
              8. L'affidamento al contraente  generale,  nonche'  gli
          affidamenti  e  subaffidamenti  di  lavori  del  contraente
          generale, sono soggetti alle verifiche  antimafia,  con  le
          modalita' previste per i lavori pubblici. 
              9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
          regolare  adempimento  degli  obblighi   contrattuali   del
          contraente generale verso i propri affidatari; ove  risulti
          la  inadempienza  del  contraente  generale,  il   soggetto
          aggiudicatore ha facolta' di applicare una  detrazione  sui
          successivi  pagamenti  e  procedere  al  pagamento  diretto
          all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali  diverse
          sanzioni previste in contratto. 
              10. Per il  compimento  delle  proprie  prestazioni  il
          contraente  generale,  ove  composto  da   piu'   soggetti,
          costituisce una societa' di progetto in forma di  societa',
          anche consortile, per azioni o a responsabilita'  limitata.
          La  societa'  e'  regolata  dall'articolo   156   e   dalle
          successive  disposizioni  del   presente   articolo.   Alla
          societa' possono partecipare, oltre ai soggetti  componenti
          il   contraente    generale,    istituzioni    finanziarie,
          assicurative e tecnico operative  preventivamente  indicate
          in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra  nel
          rapporto    al    contraente    generale    senza    alcuna
          autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il
          subentro costituisca cessione di contratto;  salvo  diversa
          previsione  del  contratto,  i   soggetti   componenti   il
          contraente generale restano solidalmente  responsabili  con
          la  societa'  di  progetto  nei  confronti   del   soggetto
          aggiudicatore per la buona  esecuzione  del  contratto.  In
          alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo'  fornire  al
          soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
          la restituzione delle somme  percepite  in  corso  d'opera,
          liberando in tal modo i soci. Tali  garanzie  cessano  alla
          data di emissione del certificato di  collaudo  dell'opera.
          Il capitale minimo della societa' di progetto  e'  indicato
          nel bando di gara. 
              11.  Il  contratto  stabilisce  le  modalita'  per   la
          eventuale cessione delle quote della societa' di  progetto,
          fermo restando che i soci che hanno concorso  a  formare  i
          requisiti per la qualificazione sono tenuti  a  partecipare
          alla societa' e a garantire, nei limiti del  contratto,  il
          buon adempimento degli obblighi  del  contraente  generale,
          sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.  L'ingresso
          nella   societa'   di   progetto   e   lo   smobilizzo   di
          partecipazioni  da  parte  di  istituti  bancari  e   altri
          investitori  istituzionali  che  non  abbiano  concorso   a
          formare i requisiti per  la  qualificazione  puo'  tuttavia
          avvenire in qualsiasi momento.  Il  soggetto  aggiudicatore
          non puo' opporsi alla cessione di  crediti  effettuata  dal
          contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117. 
              12. Il bando determina la quota  di  valore  dell'opera
          che deve essere  realizzata  dal  contraente  generale  con
          anticipazione di risorse proprie e i  tempi  e  i  modi  di
          pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati  entro  il  31
          dicembre 2006, tale quota non puo' superare  il  venti  per
          cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
          in  ogni  caso,  il  saldo  della  quota  di  corrispettivo
          ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
          lavori. Per  il  finanziamento  della  predetta  quota,  il
          contraente generale  o  la  societa'  di  progetto  possono
          emettere obbligazioni, previa autorizzazione  degli  organi
          di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo  2412
          del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce  il
          pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
          debito verso il contraente  generale  quale  risultante  da
          stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale  o  dal
          certificato  di  collaudo   dell'opera;   le   obbligazioni
          garantite  dal  soggetto   aggiudicatore   possono   essere
          utilizzate per la costituzione  delle  riserve  bancarie  o
          assicurative  previste  dalla  legislazione   vigente.   Le
          modalita' di operativita' della garanzia di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma sono stabilite con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture. Le garanzie  prestate  dallo
          Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
          allegato   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni  e
          integrazioni. 
              13. I crediti delle societa' di progetto,  ivi  incluse
          quelle costituite dai concessionari a  norma  dell'articolo
          156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili
          ai sensi dell'articolo  117;  la  cessione  puo'  avere  ad
          oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 
              14. La cessione deve  essere  stipulata  mediante  atto
          pubblico o scrittura  privata  autenticata  e  deve  essere
          notificata  al  debitore  ceduto.  L'atto  notificato  deve
          espressamente indicare  se  la  cessione  e'  effettuata  a
          fronte di un finanziamento  senza  rivalsa  o  con  rivalsa
          limitata. 
              15. Il soggetto aggiudicatore liquida  l'importo  delle
          prestazioni rese e prefinanziate  dal  contraente  generale
          con la emissione di un certificato di  pagamento  esigibile
          alla scadenza del prefinanziamento  secondo  le  previsioni
          contrattuali. Per i soli crediti di cui al  presente  comma
          ceduti a  fronte  di  finanziamenti  senza  rivalsa  o  con
          rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
          costituisce  definitivo  riconoscimento  del  credito   del
          finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
          nessuna   eccezione   di   pagamento   delle    quote    di
          prefinanziamento riconosciute, derivante dai  rapporti  tra
          debitore e creditore cedente, ivi inclusa la  compensazione
          con  crediti  derivanti   dall'adempimento   dello   stesso
          contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
          contraente generale cedente. 
              16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
          dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma  15,
          in tutti  i  casi  di  mancato  o  ritardato  completamento
          dell'opera. 
              17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
          garanzia globale di cui al comma  13  e  vi  siano  crediti
          riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: 
              a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle
          riduzioni progressive  di  cui  all'articolo  113;  ove  la
          garanzia si  sia  gia'  ridotta  ovvero  la  riduzione  sia
          espressamente  prevista   nella   garanzia   prestata,   il
          riconoscimento definitivo  del  credito  non  opera  se  la
          garanzia non e' ripristinata e la previsione  di  riduzione
          espunta dalla garanzia; 
              b) in tutti i casi  di  risoluzione  del  rapporto  per
          motivi attribuibili al contraente generale si applicano  le
          disposizioni previste dall'articolo 159; 
              c) il  contraente  generale  ha  comunque  facolta'  di
          sostituire la garanzia di buon adempimento con la  garanzia
          globale, ove istituita; in tale caso non  si  applicano  le
          previsioni di cui alle lettere a) e b). 
              18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
          la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo  129,
          comma 3,  che  deve  comprendere  la  possibilita'  per  il
          garante,  in  caso  di  fallimento   o   inadempienza   del
          contraente generale, di far subentrare nel  rapporto  altro
          soggetto idoneo in possesso  dei  requisiti  di  contraente
          generale, scelto direttamente dal garante stesso. 
              19. I capitolati prevedono, tra l'altro: 
              a) le modalita' e i tempi, nella  fase  di  sviluppo  e
          approvazione del progetto definitivo  ed  esecutivo,  delle
          prestazioni  propedeutiche   ai   lavori,   pertinenti   in
          particolare le prestazioni di cui all'articolo  165,  comma
          8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; 
              b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di
          corrispettivo  dovuti  al  contraente   generale   per   le
          prestazioni  compiute   prima   dell'inizio   dei   lavori,
          pertinenti in particolare le  attivita'  progettuali  e  le
          prestazioni di cui alla lettera a). 
              20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee  misure
          volte al perseguimento delle  finalita'  di  prevenzione  e
          repressione  della  criminalita'   e   dei   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa di cui agli articoli  176,  comma  3,
          lettera e), e  180,  comma  5.  il  soggetto  aggiudicatore
          indica nel  bando  di  gara  un'aliquota  forfettaria,  non
          sottoposta  al  ribasso  d'asta,  ragguagliata  all'importo
          complessivo    dell'intervento,     secondo     valutazioni
          preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
          nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
          pone a base di gara, elaborato dal soggetto  aggiudicatore,
          la somma corrispondente a detta aliquota e'  inclusa  nelle
          somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita  una
          relazione di massima che  correda  il  progetto,  indicante
          l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
          costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi  della
          progettazione.  Le  variazioni  tecniche  per  l'attuazione
          delle  misure  in  questione,  eventualmente  proposte  dal
          contraente generale,  in  qualunque  fase  dell'opera,  non
          possono essere  motivo  di  maggiori  oneri  a  carico  del
          soggetto aggiudicatore. Ove  il  progetto  preliminare  sia
          prodotto  per  iniziativa   del   promotore,   quest'ultimo
          predispone analoga articolazione delle misure in questione,
          con  relativa  indicazione  dei  costi,  non  sottoposti  a
          ribasso  d'asta  e  inseriti  nelle  somme  a  disposizione
          dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  anche  nei  casi   di
          affidamento mediante concessione.". 
              Per il testo dell'art. 153 del d.lgs. n. 163 del  2006,
          si veda nelle Note all'art. 95. 
              - Il testo dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
          della Repubblica n.  445  del  28  dicembre  2000,  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa",  pubblicato
          sulla G.U. 20/2/2001 n. 42, S.O., e' il seguente: 
              "Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta') - 1 .L'atto di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva." 
              - Il testo dell'art. 84 commi 4,  5  e  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver
          svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
          tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
          affidamento si tratta. 
              5. Coloro che nel biennio  precedente  hanno  rivestito
          cariche  di  pubblico  amministratore  non  possono  essere
          nominati  commissari  relativamente  a  contratti  affidati
          dalle  amministrazioni  presso  le  quali  hanno   prestato
          servizio. 
              6. (omissis) 
              7. Si applicano ai commissari le  cause  di  astensione
          previste dall'articolo 51 codice di procedura civile."