(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 120)
                              Art. 120. 
            Formalita' relative all'esperimento dell'asta 

 
  La giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'art. 21
entro il 31 maggio dell'ultimo anno del decennio. 
  Entro il 1 luglio l'avviso d'asta e' pubblicato  nel  Foglio  degli
annunzi legali della provincia, in quelli delle province contermini e
nella  Gazzetta  Ufficiale  ed  e'  affisso  nell'albo  pretorio  dei
relativi comuni capoluoghi delle province stesse. 
  L'asta e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato,  assistito,
con funzioni di segretario, dal segretario della provincia.