Art. 120 Deduzioni 1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce una quota pari al 50 per cento del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a 6 ne' superiore a 12 milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. 2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto, attivita' alberghiera, attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attivita' di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni ne' superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o piu' apprendisti. 3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall'esercizio di un'unica impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, e' calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed e' imputato proporzionalmente a ciascuno di essi. 4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato. 5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi. 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme e le modalita' previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Nota all'art. 120: Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, reca: "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi".