(Norme-art. 120)
                              Art. 120 
          (Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo) 
  1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del  codice  possono
provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da
quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo.  Se  l'arresto  o  il
fermo e' stato eseguito da  agenti  di  polizia  giudiziaria,  questi
provvedono  a  darne  immediata  notizia  all'ufficiale  di   polizia
giudiziaria competente ad adottare il  provvedimento  di  liberazione
previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.