Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida 1. Non possono ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (a), nonche' dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata (b), fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. 2. La patente puo' essere negata dal prefetto alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. 3. Avverso il mancato rilascio della patente e' ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti.
(a) La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". Detta legge e' stata modificata, fra l'altro, dalla legge n. 327/1988 la quale reca: "Norme in materia di misure di prevenzione personali". (b) La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia".