Art. 120.
              Requisiti morali per ottenere il rilascio
                       della patente di guida
  1. Non possono ottenere la patente di guida i delinquenti abituali,
professionali  o  per  tendenza  e  coloro  che  sono  o  sono  stati
sottoposti   a  misure  di  sicurezza  personali  o  alle  misure  di
prevenzione previste dalla legge 27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (a), nonche' dalla legge
31  maggio  1965,  n.  575,  cosi'  come successivamente modificata e
integrata   (b),   fatti   salvi   gli   effetti   di   provvedimenti
riabilitativi.
  2.  La  patente  puo'  essere  negata  dal  prefetto  alle  persone
condannate a  pena  detentiva,  non  inferiore  a  tre  anni,  quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione
di reati della stessa natura.
  3.  Avverso il mancato rilascio della patente e' ammesso il ricorso
al Ministro dell'interno, il quale decide, entro sessanta giorni,  di
concerto con il Ministro dei trasporti.
 
             (a)  La  legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione
          nei confronti delle persone pericolose per la  sicurezza  e
          per   la   pubblica   moralita'".   Detta  legge  e'  stata
          modificata, fra l'altro, dalla legge n. 327/1988  la  quale
          reca:   "Norme   in   materia   di  misure  di  prevenzione
          personali".
             (b) La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni  contro  la
          mafia".