Art. 120.
                        Prestazioni e tariffe
  1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
  a) la classificazione dei medicinali  ai fini della loro erogazione
da  parte del  Servizio sanitario  nazionale, di  cui all'articolo  8
della legge  24 dicembre 1993, n.  537, all'articolo 1, comma  2, del
decreto-legge 20  giugno 1996,  n. 323, convertito  con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1996, n.  425, e all'articolo 1, comma 42, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  b) la contrattazione, di cui  all'articolo 1, comma 41, della legge
23 dicembre 1996,  n. 662, dei prezzi dei  medicinali sottoposti alla
procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
  c)  il regime  di  rimborsabilita' dei  medicinali autorizzati  con
procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
  d) la predisposizione e  l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali
innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma  4, del decreto-legge 21 ottobre  1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  e)  la   determinazione  delle   ipotesi  e  delle   modalita'  per
l'erogazione di  prodotti dietetici  a carico del  Servizio sanitario
nazionale, di cui  all'articolo 1 del decreto-legge  25 gennaio 1982,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
  f) l'approvazione  del nomenclatore tariffario protesi,  sentita la
Conferenza Statoregioni;
  g)  la definizione  dei criteri  generali per  la fissazione  delle
tariffe  delle  prestazioni, di  cui  all'articolo  8, comma  6,  del
decreto  legislativo 30  dicembre 1992,  n. 502;  la definizione  dei
massimi tariffari,  di cui  all'articolo 2, comma  9, della  legge 28
dicembre   1995,   n.   549;   l'individuazione   delle   prestazioni
specialistiche  ambulatoriali  erogabili   nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
  h) l'assistenza penitenziaria;  l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani  all'estero,   di  cui  al  decreto   del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n.  618, all'articolo 2, ultimo comma, del
decreto-legge  8 maggio  1981, n.  208, convertito  con modificazioni
dalla legge  1 luglio 1981, n.  344, e all'articolo 18,  comma 7, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502;  l'assistenza  al
personale navigante  marittimo e  della aviazione civile,  nonche' le
forme  convenzionali  di  assistenza   sanitaria  all'estero  per  il
personale delle pubbliche amministrazioni;
  i) la  determinazione dei  criteri di  fruizione di  prestazioni ad
altissima specializzazione  all'estero, di cui all'articolo  3, comma
5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
  l) le  autorizzazioni e  i rimborsi  relativi al  trasferimento per
cura in  Italia di cittadini  stranieri residenti all'estero,  di cui
all'articolo  12, comma  2, lettera  c), del  decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502;
  m) le  tariffe relative alle  prestazioni sanitarie a  favore degli
stranieri, nonche'  la loro iscrizione volontaria  od obbligatoria al
Servizio sanitario nazionale.
 
          Note all'art. 120:
            -  Si  trascrive  il testo dell'art. 8 della legge n. 537
          del 1993 "Interventi correttivi di finanza pubblica":
            "Art. 8. (Disposizioni in materia di sanita'). -  1.  Per
          l'anno   1994,  le  unita'  sanitarie  locali  non  possono
          procedere ad assunzioni di personale, anche per  posti  che
          si  rendano  vacanti  per cessazioni dal servizio, comunque
          verificatesi dal 1 luglio 1993, e non coperti.
            2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta  giorni
          dalla  richiesta,  assunzioni in deroga nel limite massimo,
          complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di
          quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento  dei
          posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque
          verificatesi.  Le  autorizzazioni  possono  essere concesse
          solamente dopo aver  esperito  le  procedure  di  mobilita'
          previste  dagli  artt.  11,  15,  81  e  85 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  28  novembre  1990,  n.  384,
          nonche'  dopo  aver  esperito le procedure di mobilita' per
          documentate situazioni familiari e personali previste dagli
          artt. 12 e 13 del medesimo decreto  n.  384  del  1990.  Le
          autorizzazioni sono date con priorita' al personale addetto
          al   sistema   di  emergenza  sanitaria  e  alle  attivita'
          necessarie all'attuazione della legge  5  giugno  1990,  n.
          135,  nonche' al personale sanitario e in particolare per i
          servizi di prevenzione  e  per  i  consultori  familiari  e
          materno-infantili.
            3.  Per  il  comparto  della  sanita',  a decorrere dal 1
          gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di  cui
          agli  artt.  58  e  124  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 28 novembre 1990, n.  384, non puo' eccedere  il
          70  per  cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A
          tal fine, le amministrazioni provvedono alla  ridefinizione
          dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei
          plus orari da assegnare al personale dl cui agli artt. 61 e
          127  del citato decreto n. 384 del 1990, In particolare, le
          unita sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura  a
          carattere  scientifico  provvedono  alla  ridefinizione dei
          piani di lavoro con conseguente riduzione del  plus  orario
          del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui
          all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          novembre    1990,   n.   384,   utilizzando   la   maggiore
          disponibilita'  di ore lavorative conseguente al  passaggio
          dal  rapporto  di  lavoro a tempo definito a quello a tempo
          pieno ai sensi dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art.  4,
          comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
            4. Gli organi di amministrazione delle  unita'  sanitarie
          locali  e  degli  istituti  di  ricovero e cura a carattere
          scientifico,   il   coordinatore   amministrativo   ed   il
          coordinatore   sanitario,  i  componenti  il  collegio  dei
          revisori,   nonche',    ove    nominati,    il    direttore
          amministrativo  e il direttore sanitario di cui all'art. 3,
          comma  7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          sono responsabili dell'applicazione delle norme di  cui  ai
          comma 3, del presente articolo.
            5.  La  corresponsione delle indennita' di qualificazione
          dello studio professionale, di collaborazione informatica e
          di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente,
          alle lettere  L),  M)  ed  N)  del  comma  1  dell'art.  41
          dell'accordo  reso  esecutivo  dal  decreto  del presidente
          della   Repubblica   28   settembre   1990,   n.   314,   e
          dell'indennita'   di   collaborazione  informatica  di  cui
          all'art.  29,  comma  1,  lettera  L),  dell'accordo   reso
          esecutivo  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          settembre 1990, n. 315, e' sospesa a far data dal 1 gennaio
          1994 fino all'entrata in vigore  degli  accordi  collettivi
          nazionali  stipulati  ai  sensi dell'art. 4, comma 9, della
          legge   30   dicembre   1991,   n.   412,   e    successive
          modificazioni".
            -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del d.-l. 20
          giugno  1996,  n.  323   (Disposizioni   urgenti   per   il
          risanamento   della   finanza  pubblica)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1996, n.  143, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.  425 (Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 1996, n. 191):
            "2. Il termine previsto dall'art.  3,  comma  129,  della
          legge  28  dicembre 1995, n. 549, e' differito al 15 luglio
          1996. A decorrere da tale data, i  farmaci  a  base  di  un
          medesimo principio attivo per i quali e prevista uguale via
          di  somministrazione  e  che  presentano forma farmaceutica
          uguale  o  terapeuticamente  comparabile  con   documentata
          bioequivalenza,  anche  se  con  diversa  concentrazione di
          principio attivo, collocati nelle classi a)  e  b)  di  cui
          all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          sono  a  carico  del  Servizio  sanitario nazionale solo se
          posti in vendita al prezzo per unita' posologica piu' basso
          fra  quelli  dei  farmaci  presentano  le   caratteristiche
          predette,  in vigore al 1 giugno 1996. I medicinali venduti
          ad un prezzo maggiore sono classificati  dalla  Commissione
          unica  del  farmaco  nella  classe  c)  di  cui alla citata
          disposizione della legge n. 537 del 1993 eccettuato il caso
          in  cui  sussistano  particolari  motivi  sanitari  che,  a
          giudizio   della   stessa   Commissione,   giustificano  il
          mantenimento del medicinale nella classe  di  appartenenza.
          Sono  escluse dai confronti le confezioni registrate ma non
          effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996".
            - Si trascrivono i commi 41 e 42 dell'art. 1 della  legge
          n. 662 del 1996:
            "41.   I   medicinali   sottoposti   alla   procedura  di
          autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n.  2309/93  del
          Consiglio,  del  22  luglio  1993, sono ceduti dal titolare
          dell'autorizzazione  ad  un  prezzo  contrattato   con   il
          Ministero   della   sanita',   su   conforme  parere  della
          Commissione unica del farmaco,  secondo  criteri  stabiliti
          dal  CIPE,  entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza
          per  aziende  farmaceutiche,  grossisti  e  farmacisti  sul
          prezzo  di  vendita  al  pubblico,  al  netto dell'IVA, dei
          medicinali di cui al presente comma sono stabilite dal CIPE
          in  deroga  al  disposto  del  comma  40,  secondo  criteri
          comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di
          distribuzione  sul  prezzo  finale.    In  caso  di mancato
          accordo, il medicinale e' collocato nella classe c) di  cui
          all'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
            42.  Entro  il  15 febbraio 1997 la Commissione unica del
          farmaco procede, alla prima individuazione  dei  medicinali
          attualmente  classificati  nella classe c), di cui all'art.
          8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali,
          per particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1 marzo
          1997,  sono  erogabili,  a  totale  carico   del   Servizio
          sanitario  nazionale,  nel  limite  di  spesa  di  lire 100
          miliardi per anno, agli  assistiti  appartenenti  a  nuclei
          familiari  in  possesso  di  un  reddito  annuo  lordo  non
          superiore a lire 19 milioni. Ai fini dell'accertamento  del
          reddito  si  applica  la  normativa  vigente  in materia di
          autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle
          aziende  sanitarie  locali.     L'elenco   dei   medicinali
          erogabili  ai  sensi  del  presente  comma viene aggiornato
          periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere
          derivante dall'attuazione del presente comma resta a carico
          del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del  tetto  di
          spesa previsto per l'assistezza farmaceutica".
            -  Il  regolamento  n.  93/2309/CE del 22 luglio 1993 che
          stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione  e
          la  vigilanza  dei medicinali per uso umano e veterinario e
          istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali
          e' pubblicato nella GUCE 24 agosto 1993, n. L 214.
            - La direttiva 65/65/CEE  del  26  gennaio  1965  per  il
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari ed amministrative relative alle medicinali e'
          pubblicata nella GUCE del 9 febbraio 1965, n.  L 369.
            - Il d.-l. n. 536 del 1996 (Misure  per  il  contenimento
          della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di
          spesa per l'anno 1996), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22 ottobre 1996, n. 248, e' stato convertito in legge dalla
          legge  23  dicembre 1996, n. 648, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300. Si trascrive  il  testo
          dell'art. 1, comma 4:
            "4.  Qualora  non  esista valida alternativa terapeutica,
          sono erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  a  partire  dal  1  gennaio  1997, i medicinali
          innovativi la  cui  commercializzazione  e  autorizzata  in
          altri  Stati  ma non sul territorio nazionale, i medicinali
          non ancora  autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
          clinica  e  i  medicinali  da  impiegare  per un'indicazone
          terapeutica diversa  da  quella  autorizzata,  inseriti  in
          apposito  elenco  predisposto  e  periodicamente aggiornato
          dalla Commissione  unica  del  farmaco  conformemente  alle
          procedure  ed  ai  criteri  accettati dalla stessa. L'onere
          derivante dal  presente  comma,  quantificato  in  lire  30
          miliardi  per  anno,  resta a carico del Servizio sanitario
          nazionale  nell'ambito  del  tetto di spesa programmato per
          l'assistenza farmaceutica".
            - Si riporta il testo dell'art. 11 del d.-l.  25  gennaio
          1982,  n.    16  (Misure  urgenti in materia di prestazioni
          integrative  erogate  dal  Servizio  sanitario   nazionale)
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1992,
          n. 98:
            "Art. 1.  -  A  decorrere  dal  1  gennaio  1982  e  fino
          all'entrata  in vigore del primo piano sanitario nazionale,
          e' sospesa:
             a) l'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  integrativa
          prevista  dall'art.  5,  lettera  e),  del decreto-legge 30
          dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge  29  febbraio
          1980, n. 33, fatte salve:
              1)  le  prestazioni  in  corso  alla data di entrata in
          vigore del presente decreto e fino al termine del ciclo  di
          cura;
              2)  le  prestazioni in atto per i cittadini che abbiano
          dichiarato,  nell'anno  precedente,  un  reddito  personale
          imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000,
          o  appartengano  a  famiglia  i  cui  componenti,  compreso
          l'assistito, abbiano dichiarato,  in  detto  anno,  redditi
          imponibili  ai  fini  dell'IRPEF per un importo complessivo
          non superiore a L 3.600.000, aumentato  di  L  500.000  per
          ogni    componente,    oltre   il   dichiarante.   Per   la
          determinazione dei predetti limiti massimi di  reddito,  da
          ciascun  reddito  di  lavoro  dipendente  e  di pensione si
          deduce la somma annua di L 2.280.000 o quella minore fino a
          concorrenza del reddito medesimo;
              3) le prestazioni idrotermali;
              4) le prestazioni previste dai  commi  terzo  e  quarto
          art. 57, legge 23 dicembre 1978, n. 833;
              5) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e
          con  le  modalita'  indicati con decreto del Ministro della
          sanita' sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale.  Fino
          all'emanazione di tale decreto le prestazioni predette sono
          assicurate nei limiti e con le modalita' vigenti".
            Il  Ministro  della sanita', con decreto da emanare entro
          il  30  giugno  1982,  sentito   il   Consiglio   sanitario
          nazionale,  determina  le  forme morbose, per le quali sono
          concedibili i prodotti dietetici e le relative modalita' di
          erogazione.
            E'  abrogato   l'ultimo   comma   dell'art.   8-ter   del
          decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,  convertito, con
          modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
            A decorrere dal 1 gennaio 1982 le prestazioni idrotermali
          limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite  dalle
          unita'  sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'art.
          36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico
          del Fondo sanitario nazionale.
            Le prestazioni di cui all'alinea precedente,  previste  a
          favore   degli   assicurati   all'INPS  e  all'INAIL,  sono
          garantite,  sino  all'approvazione  del   Piano   sanitario
          nazionale, secondo le condizioni e con le modalita' vigenti
          presso   gli   enti  stessi.  L'onere  per  le  prestazioni
          economiche accessorie a  quelle  idrotermali  e'  a  carico
          delle competenti gestioni previdenziali.
            Con  decreto del Ministro della sanita', sentiti l'INPS e
          l'INAIL,   sono   annualmente   emanate   le   disposizioni
          necessarie  per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e
          amministrativa ai fini della erogazione delle  prestazioni,
          anche economiche accessorie, di cui alla alinea precedente.
            Per  il  1982,  il  versamento  al  bilancio  dello Stato
          previsto a carico  dell'INPS  e  dell'INAIL  dall'art.  69,
          primo  comma,  lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, e' elevato del 16 per cento rispetto a quello previsto
          per  il  1981  dal  secondo  comma  dell'art.   8-ter   del
          decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168, convertito nella
          legge 27 giugno 1981, n. 331.
            L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali,
          da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa
          solo se la malattia  sia  stata  accertata  e  la  relativa
          terapia   autorizzata  da  medici  dipendenti  dalla  unita
          sanitaria locale, da quelli indicati  tra  gli  specialisti
          della   patologia   in   questione,   che  certifichino  la
          impossibilita' del rinvio delle cure:
             b)  l'erogazione  delle  visite   occasionali   previste
          dall'art.  26  dell'accordo  collettivo  nazionale  per  la
          regolamentazione dei rapporti  con  i  medici  di  medicina
          generale  e  dall'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale
          per  la  regolamentazione  dei  rapporti   con   i   medici
          specialisti  pediatri  di libera scelta, resi esecutivi con
          D.P.R. 13 agosto 1981.  L'onere per le prestazioni suddette
          e a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono
          essere  superiori  alle  somme  indicate   nei   richiamati
          accordi.
            Resta  ferma  l'erogazione  delle  visite occasionali nei
          casi di primo intervento per infortuni sul lavoro,  nonche'
          di  quelle  a  favore  degli  assistiti, temporaneamente in
          Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base  a
          convenzioni internazionali.
            Nulla  e'  innovato  per  quanto  riguarda  il diritto di
          accesso ai servizi di cui  al  quarto  comma  dell'art.  19
          della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, ivi compresi quelli
          di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di
          assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali
          nelle localita' turistiche.  E'  consentito,  tuttavia,  il
          rimborso  della spesa sostenuta, da richiedersi alla U.S.L.
          di appartenenza, da parte di:
             a) minori degli anni dodici;
             b) cittadini di eta' superiore agli anni 60;
             c) lavoratori e studenti dimoranti, per regioni connesse
          all'attivita' lavorativa e di  studio,  fuori  dal  proprio
          domicilio;
             d)  cittadini  portatori  di  handicaps  il cui grado di
          menomazione e' superiore  all'ottanta  per  cento  ai  fini
          dell'attivita' lavorativa".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 8, comma 6, del gia'
          citato d.  lgs. 30 dicembre 1992, n. 502:
            "6. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
          sanita',  sentita  la  Federazione  nazionale  dei medici e
          degli  odontoiatri  e  degli   altri   ordini   e   collegi
          competenti,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per
          rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome
          sono  stabiliti  i criteri generali per la fissazione delle
          tariffe delle prestazioni di cui  al  comma  5  erogate  in
          forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta,
          ai  sensi  dell'art.  25,  ultimo  comma,  della  legge  23
          dicembre 1978, n.  833.  Ove  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e
          province autonome non intervenga entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  richiesta,  il  Ministro  della sanita'
          provvede direttamente con atto motivato".
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  9,  della  gia'
          richiamata legge n. 549 del 1995:
            "9.   In  sede  di  prima  applicazione  del  sistema  di
          renumerazione delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive   modificazioni   ed  integrazioni,  le  regioni
          fissano il livello massimo delle tariffe  da  corrispondere
          nel  proprio  territorio  ai  soggetti  erogatori  entro un
          intervallo di  variazione  compreso  tra  il  valore  delle
          tariffe  individuate dal Ministro della sanita', con propri
          decreti, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  ed una riduzione di tale valore non superiore
          al  20  per  cento,  fatti  salvi   i   livelli   inferiori
          individuati  in base alla puntuale applicazione dei criteri
          di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 15
          aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
          10   maggio   1994.    Per    l'assistenza    specialistica
          ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di
          laboratorio,  il  Ministro  della  sanita' individua, entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni
          erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1980,  n.    618  sull'assistenza  sanitaria  ai  cittadini
          italiani  all'estero  e'  pubblicato  nel  suppl. ord. alla
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1980, n. 275.
            - L'ultimo comma dell'art. 2 del d.-l. 8 maggio 1981,  n.
          208  (Misure  urgenti in materia di assistenza sanitaria ai
          cittadini italiani all'estero ed  al  personale  navigante)
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1981,
          n. 344, e' il seguente:
            "Agli  invalidi  per  causa  di  guerra  e  di  servizio,
          residenti  all'estero,  l'assistenza  sanitaria continua ad
          essere erogata con i criteri e le  modalita'  previste  dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
          618".
            -  Il  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della  legge  23  ottobre 1992, n. 421" e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.  305,  suppl.
          ord. Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 7:
            "7.  Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio
          1980,
           n. 616, dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 e dal D.P.R.  31
          luglio  1980,  n.  620, con gli adattamenti derivanti dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  da  effettuarsi   con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con il
          Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I
          rapporti con il personale  sanitario  per  l'assistenza  al
          personale   navigante  sono  disciplinati  con  regolamento
          ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle
          disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal  1  gennaio
          1995,  le  entrate  e  le  spese per l'assistenza sanitaria
          all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e
          alle  convenzioni  bilaterali  di  sicurezza  sociale  sono
          imputate  tramite  le  regioni,  ai  bilanci  delle  unita'
          sanitarie locali di residenza degli assistiti.  I  relativi
          rapporti  finanziari  sono definiti in sede di ripartizione
          del Fondo sanitario nazionale".
            - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 5, della legge
          23 ottobre 1985,  n.  595:  "Norme  per  la  programmazione
          sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88":
            "5.  Con  decreto  del Ministro della sanita', sentito il
          Consiglio sanitario nazionale, previo parere del  Consiglio
          superiore di sanita', sono previsti i criteri di fruizione,
          in  forma  indiretta,  di  prestazioni assistenziali presso
          centri di altissima specializzazione all'estero  in  favore
          di  cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni
          che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o
          in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico. Con
          lo stesso decreto sono stabiliti i limiti  e  le  modalita'
          per  il  concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci
          delle singole unita' sanitarie locali.  Non puo' far carico
          al Fondo sanitario nazionale  la  concessione  di  concorsi
          nelle spese di carattere non strettamente sanitario".
            - Il testo dell'art. 12, comma 2, del gia' citato decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' il seguente:
            "2.  Una  quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di:
             a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta a:
              1)  Istituto  superiore  di sanita' per le tematiche di
          sua competenza;
              2)  Istituto  superiore  di sanita' per le tematiche di
          sua competenza;
              3) istituti di ricovero e cura di  diritto  pubblico  e
          privato  il  cui  carattere  scientifico sia riconosciuto a
          norma dalle leggi vigenti;
              4)  istituti  zooprofilattici   sperimentali   per   le
          problematiche relative a sanita' pubblica veterinaria;
             b)  iniziative  previste  da leggi nazionali o dal Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse  e  rilievo  interregionale  o  nazionale  per le
          ricerche   o   sperimentazioni   attinenti   gli    aspetti
          gestionali,  la valutazione dei servizi, le tematiche della
          comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie
          e biotecnologie sanitarie;
             c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
          ospedaliere,  tramite   le   regioni,   delle   spese   per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
            A decorrere dal 1  gennaio  1995,  la  quota  di  cui  al
          presente  comma  e'  rideterminata  ai  sensi dell'art. 11,
          comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni".