Art. 120 
 
              (Piattaforme per la didattica a distanza) 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio
2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: 
  a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire  alle  istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente  di  piattaforme  e  di
strumenti  digitali  utili  per  l'apprendimento  a  distanza,  o  di
potenziare quelli gia' in dotazione,  nel  rispetto  dei  criteri  di
accessibilita' per le persone con disabilita'; 
  b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione  degli
studenti meno  abbienti,  in  comodato  d'uso,  dispositivi  digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di  cui  alla  lettera
a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete; 
  c) per  5  milioni  di  euro  nel  2020,  a  formare  il  personale
scolastico sulle  metodologie  e  le  tecniche  per  la  didattica  a
distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  3.  Le  istituzioni  scolastiche  acquistano  le  piattaforme  e  i
dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli
strumenti di cui all'articolo 1, commi 449  e  450,  della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia  possibile  ricorrere  ai
predetti   strumenti,   le   istituzioni    scolastiche    provvedono
all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al  comma  1,
lettere a) e b),  anche  in  deroga  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4.  Limitatamente  all'anno  scolastico  2019/2020,  al   fine   di
assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie  e
nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  la  funzionalita'  della
strumentazione informatica,  nonche'  per  il  supporto  all'utilizzo
delle piattaforme di didattica a distanza,  le  predette  istituzioni
scolastiche  sono  autorizzate  a  sottoscrivere  contratti  sino  al
termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite
complessivo di 1.000  unita',  anche  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio2011, n. 111. 
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
della distribuzione per reddito nella relativa regione e  del  numero
di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi'  ripartito
tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui  al  comma
4, tenuto conto del numero di studenti. 
  6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  anticipare  alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente
articolo e, comunque, quelle  assegnate  in  relazione  all'emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a  tal
fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento
dei controlli  a  cura  dei  revisori  dei  conti  delle  istituzioni
scolastiche  sull'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  di  cui   al
presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per
l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni
di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.