Articolo 120
                 Sponsorizzazione di beni culturali

  ((  1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche
in  beni  o  servizi,  erogato per la progettazione o l'attuazione di
iniziative  in  ordine  alla  tutela  ovvero  alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine,  l'attivita'  o  il  prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante.  Possono  essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero,  delle  regioni,  degli  altri  enti pubblici territoriali
nonche'  di  altri  soggetti pubblici o di persone giuridiche private
senza  fine  di  lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali  di  loro  proprieta'.  La verifica della compatibilita' di
dette  iniziative  con  le  esigenze  della  tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. ))
  2.   La   promozione   di   cui   al  comma  1  avviene  attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attivita' o
del   prodotto   all'iniziativa  oggetto  del  contributo,  in  forme
compatibili  con  il  carattere  artistico  o storico, l'aspetto e il
decoro  del  bene  culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi
con il contratto di sponsorizzazione.
  3.  Con  il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le
modalita'   di   erogazione  del  contributo  nonche'  le  forme  del
controllo,  da  parte  del  soggetto  erogante,  sulla  realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.