Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali
(( 1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche
in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di
iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine, l'attivita' o il prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonche' di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private
senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali di loro proprieta'. La verifica della compatibilita' di
dette iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. ))
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attivita' o
del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme
compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il
decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi
con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le
modalita' di erogazione del contributo nonche' le forme del
controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.