Art. 121. Pluralita' di responsabili 1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.