Art. 121.
                     Pluralita' di responsabili
  1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono
obbligate in solido al risarcimento.
  2.  Colui  che  ha  risarcito il danno ha regresso contro gli altri
nella  misura  determinata  dalle dimensioni del rischio riferibile a
ciascuno,  dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle
conseguenze  che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene
in parti uguali.