Art. 121
                     Piani di tutela delle acque

  1.  Il  Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano
di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente
articolo,  nonche'  secondo  le  specifiche  indicate  nella  parte B
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
  2.  Entro  il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto
delle  attivita'  di  pianificazione  o  mediante  appositi  atti  di
indirizzo  e  coordinamento,  sentite  le  province  e  le  Autorita'
d'ambito,  definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono
attenersi  i  piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi.  Entro  il  31  dicembre  2007,  le  regioni,  sentite le
province  e  previa  adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio nonche' alle competenti
Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza.
  3.  Il  Piano  di  tutela  contiene,  oltre agli interventi volti a
garantire  il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui
alla  parte  terza  del  presente  decreto, le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
  4.  Per  le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene
in particolare:
    a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
    b)  l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione;
    c)  l'elenco  dei  corpi  idrici a specifica destinazione e delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento;
    d)  le  misure  di  tutela  qualitative  e  quantitative tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;
    e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita';
    f)  il  programma  di  verifica  dell'efficacia  degli interventi
previsti;
    g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
    h)  l'analisi  economica  di cui all'Allegato 10 alla parte terza
del  presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei
costi dei servizi idrici;
    i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
  5.  Entro  centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela
le  Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli atti
di  pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
comma  2,  esprimendo  parere  vincolante.  Il  Piano  di  tutela  e'
approvato  dalle  regioni  entro i successivi sei mesi e comunque non
oltre   il   31   dicembre   2008.  Le  successive  revisioni  e  gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.