Art. 121. 
                       Clausola di cedevolezza 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,  quinto  comma
della Costituzione e dagli articoli 16, comma 3, e 11, comma 8, della
legge 4  febbraio  2005,  n.  11,  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 66, 70 e 87 si applicano  nel  territorio  delle  regioni  e
delle province autonome nelle quali  non  sia  ancora  in  vigore  la
propria normativa di attuazione e perdono  comunque  efficacia  dalla
data di  entrata  in  vigore  della  normativa  di  attuazione  della
direttiva 2004/28/CE, e successive modificazioni,  da  esse  adottate
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 aprile 2006 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                  La Malfa, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                                Berlusconi, Ministro della salute (ad 
                              interim) 
                              Fini, Ministro degli affari esteri 
                              Castelli, Ministro della giustizia 
                                    Scajola, Ministro delle attivita' 
                              produttive 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
                                   Moratti, Ministro dell'istruzione, 
                              dell'universita' e della ricerca 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Note all'art. 121: 
              - L'art. 117, quinto comma  della  Costituzione,  cosi'
          recita: 
              «Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». 
              - Gli articoli 16, comma 3, e 11, comma 8, della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11, citata all'art. 118, costi' recano: 
              «Art. 16 (Attuazione  delle  direttive  comunitarie  da
          parte delle regioni e delle province autonome). - 1.  -  2.
          (Omissis). 
              3. Ai fini di cui all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, le disposizioni  legislative  adottate  dallo
          Stato per l'adempimento degli  obblighi  comunitari,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e  le
          province autonome, alle condizioni e secondo  la  procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.». 
              Art.   11   (Attuazione   in   via   regolamentare    e
          amministrativa). - 1. - 7. (Omissis). 
              8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma, della Costituzione, gli atti  normativi  di  cui  al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale  caso,  gli  atti  normativi   statali   adottati   si
          applicano, per le regioni  e  le  province  autonome  nelle
          quali non sia ancora in  vigore  la  propria  normativa  di
          attuazione,  a  decorrere  dalla   scadenza   del   termine
          stabilito  per  l'attuazione  della  rispettiva   normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione  e  provincia   autonoma   e   recano   l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute. I predetti atti  normativi  sono  sottoposti  al
          preventivo esame della conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.». 
              - Per la direttiva 2004/28/CE, vedi note alle premesse.