Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge
                   18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

  1.  I  comuni  e  le  regioni  sono  tenuti  ad  adeguare  i propri
regolamenti,  qualora  siano  in  contrasto  con  le disposizioni del
presente capo.